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Contributi per la ricostruzione post-sisma e pertinenze negli aggregati edilizi: nuovi indirizzi operativi

L'approfondimento del Commissario alla Ricostruzione post-sisma affronta il tema relativo alle modalità operative ed al calcolo del contributo degli edifici e delle unità immobiliari pertinenziali ubicate all’interno di aggregati edilizi

Segnaliamo e alleghiamo un documento veramente prezioso redatto dal Commissario per la Ricostruzione, che affronta il tema relativo alle modalità operative ed al calcolo del contributo degli edifici e delle unità immobiliari pertinenziali ubicate all’interno di aggregati edilizi.

Nella premessa si evidenzia che, pur non avendo natura interpretativa, l'approfondimento costituisce indirizzo per l’applicazione da parte delle strutture degli Uffici speciali regionali delle modalità di calcolo del contributo e della disciplina dei consorzi in presenza di aggregati edilizi, ponendosi l’obiettivo di assicurare l’adozione di procedure omogenee per l’intero cratere.

Tali indirizzi sono anche diretta conseguenza di valutazioni conseguenti all’introduzione di norme e circolari che si sono susseguite nel tempo (anche in materia fiscale, connessa ai benefici edilizi previsti per determinate tipologie di ristrutturazioni) e che pertanto rendono necessaria una composizione sistematica delle modalità applicative della normativa sul sisma.

Le pertinenze negli aggregati edilizi: nuovi indirizzi operativi

I casi concreti

Dpo un breve riepilogo della normativa di riferimento declinata nelle Ordinanze commissariali, nel documento si riportano alcuni casi concreti che riguardano la gestione degli edifici e delle singole unità immobiliari situate all’interno dei consorzi disciplinati dagli artt. 15 e seguenti dell’ordinanza n.19 del 2017, al fine di fornire uno strumento di facile utilizzo per la presentazione delle istanze di contributo che prevedono fattispecie similari.

 

Le diverse pertinenze (interne ed esterne)

In via preliminare, ai fini del corretto inquadramento, si deve effettuare una breve disamina in ordine alla differente disciplina prevista per le pertinenze cosiddette esterne rispetto alle pertinenze interne.

In particolare, dalla lettura dell’art. 5 comma 5 dell’ordinanza 19 si evince come venga considerata:

  • pertinenza esterna l’unità immobiliare che, non inserita nell’edificio nel quale è situata l’unità immobiliare alla quale è legata per il vincolo di pertinenzialità, non faccia parte, altresì, di altro edificio ammesso a contributo;
  • pertanto, si considera pertinenza interna l’unità immobiliare che è situata all’interno di un altro condominio di cui non fa parte l’unità collegata dal vincolo di pertinenzialità.

Da tale definizione ne consegue che, per tutti i casi in cui l’unità in questione rientri in tale fattispecie (pertinenza interna), alla stessa non si applica il limite di cui all’art.4 dell’ordinanza n.8 relativo al 70% della superficie utile dell’dell’unità immobiliare principale ai fini del calcolo del contributo, espressamente previsto per le sole pertinenze esterne (cfr. art.4 ordinanza 8).

Lo stesso vale per quanto riguarda l’ammissibilità a contributo al 100% della pertinenza interna anche in presenza di un edificio principale non danneggiato ricavabile dal comma 6 dell’art.5 dell’ordinanza 19 che recita: “Non sono ammissibili a contributo, ancorché danneggiate, le sole pertinenze esterne all’edificio composto da abitazioni agibili”.


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