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Contributi Inps e Inarcassa dei professionisti: una sola cassa per l'attività professionale!

Inaredis: la doppia contribuzione Inps e Inarcassa per gli ingegneri e architetti dipendenti, confermata dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, "non sta in piedi", poiché per la Corte Costituzionale il pagamento del contributo di solidarietà (4% a Inarcassa) esclude gli architetti e ingegneri dipendenti dal pagamento di altre posizioni assicurative obbligatorie

Con la recente sentenza 30344/2017 depositata il 18 dicembre scorso (approfondimento completo e testo integrale della pronuncia sono disponibili su Ingenio), la Corte di Cassazione ha stabilito che l'ingegnere iscritto all'Albo degli Ingegneri e degli Architetti che, oltre ad essere lavoratore dipendente iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ha svolto nel periodo in questione anche attività libero-professionale, per la quale ha versato all'Inarcassa il contributo c.d. integrativo, col pagamento di quest'ultimo non è escluso dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata, trattandosi di contributo dovuto per finalità solidaristiche, che non mette capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale.

In merito, è intervenuto aspramente Inaredis, il sindacato degli ingegneri e architetti dipendenti e liberi professionisti, sostenendo che la doppia contribuzione "non sta in piedi" e addirittura è incostituzionale in quanto interpreta arbitrariamente la normativa dal momento che, sostengono, solo i professionisti non iscritti ad un Albo devono iscriversi alla gestione separata Inps. I giudici, lamenta Inaredis, hanno invece esteso l'obbligo anche ai professionisti che non abbiano una posizione previdenziale presso la Cassa professionale di riferimento.

"Il nostro ordinamento democratico e costituzionale - scrive Inaredis nella nota del 18 febbraio 2018 - non prevede che tutti i redditi siano soggetti al pagamento di una contribuzione previdenziale. Si pensi ad esempio alle attività occasionali per un importo inferiore a 5 mila euro l'anno. Se la legge 1046/1971 stabilisce che sono esclusi dal pagamento dei contributi soggettivi i professionisti che già sono iscritti ad altra forma di previdenza, non si capisce questa invasione di campo inventata dai dirigenti Inps".
 
"Pertanto – secondo Inaredis - il pagamento del contributo di solidarietà (4% a Inarcassa) esclude gli architetti e ingegneri dipendenti dal pagamento di altre posizioni assicurative obbligatorie. In caso contrario, dovendo questi ultimi pagare la gestione separata Inps non avrebbe più alcun senso il contributo di solidarietà versato ad altri, come dire con il mio lavoro pago la pensione ai miei concorrenti, contraddicendo il principio fondamentale dell'eguaglianza dei cittadini previsto nella Costituzione".

Inaredis ha pubblicato anche una nota stampa del 20 marzo 2018, dove si evidenzia, a rinforzo, che:

  • i liberi professionisti iscritti ad albi, non rientrano nella gestione separata in quanto sono le rispettive casse previdenziali di livello nazionale ad avere definito il regime applicabile a tutti i propri iscritti in base alle leggi di riferimento. Nel caso degli ingegneri e architetti l'ente è Inarcassa, con tutte le previsioni del suo ordinamento autonomo, ivi compresa la norma di far pagare agli ingegneri che hanno già versato ad altra cassa unicamente il contributo previdenziale integrativo come previsto dalla legge n. 6 del 1981 escludendoli dal pagamento del soggettivo come stabilito dalla legge 1046/71;
  • gli ingegneri e architetti anche dipendenti sommano al loro reddito fisso il reddito di attività professionale, entrando spesso nello scaglione Irpef più elevato. Ciò però non accadrà quando avranno raggiunta la pensione in quanto i redditi caleranno e lo scaglione Irpef applicato sarà più basso con minori entrate per il fisco;
  • la sentenza statuisce contro la Corte Costituzionale che nello specifico caso si era già espressa il 16 marzo 1989, con decisione n. 108. "il principio di solidarietà di cui all'art.38 della Costituzione che richiede che venga assicurata una tutela previdenziale adeguata per l'invalidità e la vecchiaia, non impedisce che vengano posti dei limiti al cumulo delle posizioni assicurative. Non contrasta, pertanto, con tale principio l'art.2, secondo comma, della legge n. 1046 del 1971, nella parte in cui esclude dall'iscrizione alla Cassa degli ingegneri e architetti coloro che sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza dell’esercizio di un'altra attività di lavoro";
  • per la Corte Costituzionale, quindi, il pagamento del contributo di solidarietà (4 % a Inarcassa) esclude gli architetti e ingegneri dipendenti dal pagamento di altre posizioni assicurative obbligatorie. In caso contrario, dovendo questi ultimi pagare la gestione separata Inps non avrebbe più alcun senso il contributo di solidarietà versato ad altri, come dire con il mio lavoro pago la pensione ai miei concorrenti, contraddicendo il principio fondamentale dell'eguaglianza dei cittadini previsto nella Costituzione della Repubblica italiana all'art. 3;
  • l'esclusione dalla Gestione separata Inps dei professionisti anche dipendenti dipende fondamentalmente, ma non esclusivamente, dall'interpretazione delle previsioni normative relative alla Gestione Separata e cioè l'art.2, comma 26, legge 335/1995 – il quale, per quanto qui interessa, stabilisce che "sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi" – e l'art.18, comma 12, legge 111/2011, il quale stabilisce che quest'ultima norma "si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti".