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Contributi a fondo perduto: l'ultima bozza del DL Rilancio esclude i professionisti iscritti a casse private

I professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza sono fuori dal contributo a fondo perduto che viene concesso ai fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19

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Professionisti fuori dai contributi a fondo perduto

Il Decreto Rilancio, nella sua ultima bozza datata 19 maggio 2020, 'dimentica' i professionisti per quel che riguarda i contributi a fondo perduto: l'art.25, infatti, dispone che i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza sono fuori dal contributo a fondo perduto che viene concesso ai fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

Nella nuova versione del provvedimento ancora non uscito in Gazzetta Ufficiale, il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, di cui al testo unico delle imposte sui redditi (dpr 917/1986). La modifica rispetto alla versione precedente è rilevante, visto che prima era riconosciuto «un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita Iva». Nel testo attuale, invece, il passaggio è stato modificato specificando, appunto, che «il contributo non spetta ai soggetti la cui attività è cessata (…) nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza».

A chi spetta il contributo e a quanto ammonta

  • il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario e ai soggetti con ricavi di cui all'art.85, comma 1, lettere a) e b), del dpr 917/1986, o a coloro che ricevono compensi sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
  • l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale ridotta rispetto alle prime bozze che sono circolate ed è calcolato sulla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
  • la percentuale di rimborso è suddivisa in questo modo:
    • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
    • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a un milione di euro;
    • 10% per cento spetta ai soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

NB - nella nuova formulazione sono esclusi dall'agevolazione anche i dipendenti ed è confermato che il contributo verrà erogato con bonifico su conto corrente postale o bancario.

LA BOZZA (NON ANCORA IN VIGORE) DEL 18 MAGGIO 2020 DEL DL RILANCIO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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