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Contratto di Rendimento Energetico (EPC): che cos’è e cosa occorre sapere prima di definirlo

La nozione di “contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica” (Energy Performance Contract – EPC) è contenuta  all’art 2  del d.lgs. 4 luglio 2014 n. 102 che, recependo la direttiva 2012/27/UE, definisce tale tipo di contratto come l’“accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”.

Il contratto di rendimento energetico è, quindi, quel contratto con il quale un soggetto (fornitore), tipicamente unasocietà di servizi energetici (Energy Service Company – ESCo), si obbliga al compimento di una serie di interventi e di servizi volti alla riqualificazione e al miglioramento dell’efficienza di un impianto o di un edificio di proprietà di un altro soggetto (beneficiario), verso un corrispettivo correlato all’entità dei risparmi energetici o al livello di miglioramento dell’efficienza energetica (preventivamente individuati in fase di analisi di fattibilità) ottenuti in esito all’efficientamento dell’impianto o dell’edificio.

Nell’ordinamento italiano, il contratto di EPC è un contratto nominato (ossia, espressamente previsto dal legislatore) e tuttavia atipico, poiché privo di una compiuta disciplina legislativa. Per tale motivo, il contenuto del contratto è lasciato alla libera determinazione delle parti, nel rispetto della disciplina generale fissata dal legislatore (artt. 1321 e ss c.c.); è un tipo di negozio giuridico articolato e complesso la cui redazione richiede un adeguato supporto legale in quanto include, oltre a contenuti specificamente ingegneristici (diagnosi energetica, interventi di riqualificazione edilizia ed impiantistica, individuazione delle soluzioni tecnologiche migliori, qualità degli strumenti di misura), anche contenuti giuridici (individuazione corretta dei rischi e delle responsabilità, garanzie, strumenti di risoluzione delle controversie, ecc.) ed economici (modalità di finanziamento, calcolo delle prestazioni, ecc.).
Il contratto di EPC è caratterizzato dal fatto che il fornitore dell’intervento del miglioramento dell'efficienza energetica viene remunerato nella misura in cui da detto intervento il beneficiario ottiene un reale risparmio energetico o viene raggiunto il livello concordato di miglioramento dell’efficienza energetica. Si tratta di una obbligazione di risultato, non di mezzi, per cui il fornitore è tenuto a far conseguire al beneficiario lo specifico risultato e non è sufficiente che l’intervento venga semplicemente realizzato. Inoltre, il corrispettivo sarà dovuto dal beneficiario se l’obbiettivo sarà raggiunto e sarà costituito da un canone pari a tutto od a una parte del risparmio conseguito a seguito dell’intervento. Al termine del contratto, tutti i vantaggi in termini di miglioramento dell’efficienza energetica e di risparmi energetici derivanti dall’intervento rimarranno al beneficiario.

Questo elemento caratterizzante è anche ciò che principalmente lo distingue da altri tipi di contratti simili come, ad esempio, l’appalto, in cui il corrispettivo è dovuto per il fatto di aver realizzato a regola d’arte un opera o fornito un servizio, indipendentemente dal conseguimento di un risultato ulteriore (il risparmio energetico) derivante dalla realizzazione di quell’opera o di quel servizio; la locazione, in cui si concede in godimento un bene senza impegnarsi a raggiungere un efficientamento del consumo energetico; il contratto di servizio energia, in cui l’oggetto principale consiste nella manutenzione degli impianti e la fornitura dell’energia e solo in via residuale nella riqualificazione energetica e dove il corrispettivo non è parametrato al risparmio energetico o al livello di miglioramento dell’efficienza energetica.
 
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