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Contratti di reimpiego: assunzioni agevolate negli studi professionali

Il CCNL degli studi professionali ha introdotto un istituto che promuove l’occupazione di over 50 e disoccupati di lunga durata. Con il Contratto di reimpiego previste agevolazioni economiche e contributive per le assunzioni all’interno degli studi professionali.
 
 
Con l’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, i professionisti datori di lavoro che applicano il CCNL studi possono ricorrere ad un regime speciale di assunzione a tempo indeterminato, il cosiddetto contratto di reimpiego, cumulando agevolazioni di tipo retributivo e contributivo. 
Sarà possibile stipulare tali contratti fino al fino al 31 marzo 2018.
 
 
I lavoratori aventi diritto
I nuovi benefici sono indirizzati:
-          ai lavoratori over 50
-          agli inoccupati
-          ai disoccupati di lunga durata, i quali, dopo l’abrogazione del contratto di inserimento e reinserimento introdotta con la legge Fornero, si sono ritrovati a concorrere nel mercato del lavoro in una condizione di grave svantaggio competitivo.
 
I vantaggi
Il contratto di reimpiego consente al datore di lavoro:
- di accedere anche allo sgravio biennale del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro, in via sperimentale e sino al tetto massimo annuo di 3.250 euro, per le assunzioni stabili effettuate nel 2016;
- di corrispondere una retribuzione inferiore di due livelli, rispetto a quello di inquadramento, per i primi 18 mesi dalla data di assunzione e inferiore di un livello per i successivi 12 mesi.
Per i neoassunti è previsto un regime di maturazione graduale dei permessi orari retribuiti. In particolare, i permessi ROL spettano nella misura del 50% a partire dal sesto mese successivo all’assunzione e nella misura del 75% a partire dal dodicesimo mese dalla data di assunzione fino al diciottesimo mese; nella misura del 100% per i mesi successivi.
 
I requisiti per il datore di lavoro
Perché lo studio che assume possa fruire degli incentivi al reimpiego, è necessario che siano rispettati i seguenti requisiti:
– l’assunzione deve essere a tempo indeterminato;
– l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti dallo stesso datore o da un datore avente rapporti di controllo o collegamento;
– l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza;
– non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale;
– l’assunzione non deve essere l’attuazione di un obbligo legale o contrattuale;
– il beneficio deve rispettare la disciplina comunitaria in tema di aiuti “de minimis”;
– l’azienda deve essere in regola con gli obblighi contributivi;
– l’azienda non deve aver violato le norme fondamentali in materia di lavoro e deve osservare le disposizioni dei contratti collettivi.
 
Altri incentivi all’assunzione
Negli studi professionali, oltre agli incentivi al reimpiego, possono essere utilizzate ulteriori agevolazioni per l’assunzione di lavoratori:
 – contratto di apprendistato: i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, professionalizzante e di alta formazione e ricerca, oltre agli incentivi fiscali e contributivi prevedono importanti benefici economici: in particolare, l’apprendista può essere retribuito in misura percentualizzata rispetto al livello d’inquadramento, tenuto conto dell’anzianità di servizio e secondo i parametri predefiniti dal CCNL, sino a un minimo del 40%;
bonus Garanzia giovani: si tratta di un incentivo economico per l’assunzione di giovani sino a 29 anni che, in determinati casi, può arrivare sino a 12.000euro ;
lavoratori in Naspi: se si assumono percettori d’indennità di disoccupazione Naspi, chi assume ha diritto al riconoscimento del 20% dell’indennità mensile residua spettante al lavoratore;
donne e Over 50: si tratta di uno sgravio contributivo pari al 50% per chi assume donne disoccupate da 24 mesi (da 6 mesi se residenti in determinate aree svantaggiate o se il settore di attività ha un alto tasso di disparità occupazionale di genere), oppure lavoratori ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi;
lavoratori in Cigs o mobilità: in queste ipotesi si ha diritto al pagamento della contribuzione ridotta, nella stessa misura di quella prevista per gli apprendisti, assieme alla metà dell’indennità di mobilità spettante al lavoratore (quest’ultimo incentivo vale per i contratti a tempo indeterminato);
bonus Giovani genitori: si tratta di un incentivo pari a 5.000 euro, per l’assunzione di genitori precari o disoccupati sino a 35 anni. 

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