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Conto termico: gli impianti "gratuiti" non beneficiano degli incentivi. Le nuove FAQ

Il GSE ha integrato le FAQ relative al ContoTermico sul proprio sito, aggiungendo 19 risposte nuove: in nessun caso, grazie ai benefici del Conto Termico, può essere fornito un impianto gratuitamente

Nelle 19 nuove FAQ (domande ricorrenti) relative al Conto Termico sul sito del GSE, sotto il gruppo Informazioni generali è chiarito che in nessun caso, grazie ai benefici del Conto Termico, può essere fornito un impianto gratuitamente

A tal proposito il GSE precisa che "il Conto Termico restituisce, al più, il 65% delle spese sostenute. Pertanto, non saranno ammessi agli incentivi gli impianti forniti gratuitamente. Qualsiasi operazione che comporti la fornitura gratuita d'impianti grazie al beneficio del conto termico si deve presumere sottenda indicazioni ingannevoli. Si invita chiunque venisse a conoscenza di azioni di questo tipo a segnalarle prontamente al GSE".
 
Inoltre sotto il gruppo Informazioni sugli interventi incentivabili il GSE ribadisce come per essere ammessi agli incentivi in Conto Termico i pagamenti debbano essere eseguiti unicamente dal soggetto responsabile
 
Nella FAQ il GSE chiarisce: "visto l'elevato numero di richieste di chiarimento pervenute relativamente alle modalità di pagamento degli interventi, si specifica che, salvo gli specifici casi esplicitamente previsti dalle Regole Applicative, il Soggetto Responsabile deve essere il medesimo soggetto che effettua il pagamento. Non sono in alcun modo incentivabili interventi per cui lo stesso fornitore dell'intervento (ad esempio l'installatore) abbia effettuato a se stesso il pagamento".

Ricordiamo, infine, che per "Soggetto Responsabile" si intende il soggetto che:

  • a) ha sostenuto direttamente le spese per l'esecuzione degli interventi;
  • b) presenta istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE, risultandone responsabile in riferimento alla veridicità, completezza e conformità alla normativa di riferimento, anche ai fini dell'art. 23 del D.Lgs. 28/2011;
  • c) stipula il contratto con il GSE e riceve gli incentivi;
  • d) è tenuto a conservare, per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo, garantendone la corretta conservazione al fine del riscontro, gli originali dei documenti indicati nel D.M. 16 febbraio 2016 e nelle Regole Applicative del GSE;
  • e) in qualità di responsabile dell'intervento realizzato è tenuto ad assicurare, pena la decadenza dall'incentivo, il mantenimento dei requisiti di accesso agli incentivi come previsto dall'art. 4 commi 3 e 4 del decreto e la regolare esecuzione di ogni attività di controllo, anche mediante sopralluogo, che il GSE o ogni altro soggetto dallo stesso delegato, ritenesse necessaria ai sensi dell'art. 14 del D.M. 16 febbraio 2016.

 

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