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Conto Termico 3.0: l’evoluzione necessaria di un incentivo essenziale. Le novità

Il nuovo Conto Termico 3.0 introduce aggiornamenti significativi al quadro normativo esistente, con l’obiettivo di promuovere ulteriormente l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili. Analizziamo le novità principali e l'impatto per la Pubblica Amministrazione e i soggetti privati.

In questo articolo vengono illustrati i principali aggiornamenti della disciplina del Conto Termico che andranno a costituire il nuovo incentivo Conto Termico 3.0, un’evoluzione dell’incentivo esistente e operativo dal 2016.

L’uscita del provvedimento è prevista tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025 ed è stata preceduta da una consultazione pubblica avviata dal MASE e rivolta agli operatori e addetti ai lavori.

La consultazione (conclusa a maggio 2024) è stata l’occasione per le parti interessate (tra cui FIRE) di avanzare proposte utili a rendere il Conto Termico 3.0 più efficace e vicino alle esigenze della PA, delle imprese, degli operatori settoriali (ESCO, EGE) e dei cittadini.

Il Conto Termico 3.0: le novità

Il Conto Termico 3.0 è atteso dagli addetti ai lavori come una delle novità normative più interessanti del prossimo anno.

Si tratta della terza evoluzione dello strumento che dal 2012 aiuta la Pubblica Amministrazione e i privati a realizzare interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici. Per le sue caratteristiche di semplicità e chiarezza, il Conto Termico continua ad essere apprezzato soprattutto in ambito PA e ha consentito in questi anni di realizzare molte misure per l’efficientamento del parco edilizio pubblico, che in assenza di supporto non sarebbero state effettuate.

A maggio scorso, il MASE aveva avviato una consultazione pubblica sul nuovo decreto per il Conto Termico 3.0, chiedendo agli operatori il loro punto di vista sulle principali novità che caratterizzeranno il nuovo incentivo. A questa consultazione ha preso parte anche FIRE, rappresentando la posizione dei propri associati (alcune proposte sono richiamate di seguito nel testo, insieme a quanto proposto dal MASE).

 

Maggiori beneficiari

Il Conto Termico 3.0 amplia la platea dei soggetti ammessi al beneficio, ricomprendendo in essa anche gli enti del terzo settore, le comunità energetiche rinnovabili (CER) e le configurazioni di autoconsumo collettivo (oltre alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati).

Questo ampliamento è da considerarsi positivo anche se poteva essere ancora più ambizioso, magari inserendo tra i soggetti ammessi anche gli edifici residenziali che soddisfino determinati requisiti di disagio economico e l’edilizia popolare.

Le detrazioni fiscali (Ecobonus, Superbonus, Bonus Casa, etc.) non sono infatti in grado di supportare le categorie ricomprese negli obiettivi di contenimento della povertà energetica, introdotti dalla Direttiva 1791/2023 sull’efficienza energetica.

Il Conto Termico potrebbe dunque risultare utile in questa direzione, prevedendo eventualmente una percentuale di copertura delle spese nell’ordine del 70-80% (interventi per appartamenti-condomini).

Anche il Conto Termico 3.0 incentiva, per la PA, gli interventi di riqualificazione dell’edificio per renderli di tipo nZEB (edificio a energia quasi zero); a questo proposito sarebbe stato utile prevedere la possibilità di includere anche gli interventi di messa in sicurezza antisismica, garantendo un opportuno incremento delle tempistiche di realizzazione e dei massimali.

    

Ai privati, nessun incentivo per le rinnovabili

La disciplina aggiornata impedisce ai soggetti privati in ambito civile residenziale di ricorrere al Conto Termico per agevolare gli interventi di incremento dell’efficienza energetica (riservati alla PA) e dunque ai privati non è consentito l’uso di questo strumento per agevolare l’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, anche se tali impianti vengono realizzati congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Ciò appare come un limite della disciplina in quanto se un privato sostituisce la caldaia a gas con la pompa di calore elettrica (intervento ammesso), l’installazione del fotovoltaico andrebbe considerato come un intervento “trainato” e quindi ammesso a godere dell’agevolazione.

  

Nessun incentivo per le caldaie a condensazione

Nella disciplina del nuovo Conto Termico non saranno più agevolabili le caldaie a condensazione, uno degli interventi più agevolati nella PA con la disciplina attuale.

Si tratta di una scelta in linea con le indicazioni comunitarie, ma si potrebbe mantenere la possibilità di incentivare le caldaie a condensazione green gas ready, purché il soggetto proponente sia in grado di dimostrare la fornitura esclusiva da biocombustibili o idrogeno verde.

La possibilità di un allargamento della lista degli interventi agevolabili anche agli impianti di produzione di energia termica alimentati a fonti rinnovabili e messi al servizio di processi produttivi e/o reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento è valutata positivamente a patto che si preveda anche un’estensione del tempo a disposizione per concludere i lavori e un innalzamento del plafond dell’incentivo che, se andasse a incentivare anche interventi di grande dimensione, si esaurirebbe velocemente.

Estendere l’incentivo anche ai grandi interventi non deve tradursi in una concorrenza sleale tra questi e gli interventi di piccola entità (che restano l’oggetto principale della misura). A tale proposito si potrebbe valutare l’introduzione di un plafond annuale complessivo per gli interventi di grandi dimensioni.

  

Criticità nella definizione dei soggetti beneficiari

Per i soggetti privati, nel documento di consultazione la definizione del settore in cui viene realizzato l’intervento (residenziale o terziario) avviene sulla base della categoria catastale dell’immobile oggetto di intervento.

A tal proposito, si rilevano criticità a causa dei frequenti errori di accatastamento e di mancato aggiornamento delle categorie; si tratta comunque un’occasione di sistemare tali difformità.

La definizione di criteri certi per individuare i soggetti beneficiari è ritenuta prioritaria anche rispetto agli enti del terzo settore e alle configurazioni di autoconsumo diffuso.

Il solo criterio della categoria catastale appare limitante; giova ricordare, ad esempio, che non tutti gli edifici scolastici hanno il medesimo accatastamento.

Si suggerisce di far rientrare in questa categoria anche realtà che svolgono attività non puramente commerciali, se pur dedicati all’erogazione di servizi.

A tal proposito si citano:

  • RSA per anziani e persone fragili;
  • attività sportive (campi di calcio, palestre, attrezzature sportive messe a disposizione della collettività e dei giovani);
  • attività ricreative e associative (sale polivalenti, cinema, teatri, etc.).

Al fine di favorire l’ammissibilità dell’incentivazione alle configurazioni di autoconsumo diffuso si suggerisce di estendere il concetto di “energia condivisa” anche all’energia termica, favorendo configurazioni di condivisione del calore tramite piccole reti di teleriscaldamento alimentate con fonti rinnovabili (possibilmente a bassa temperatura, con pompe di calore installate nei singoli edifici collegati per la produzione di calore e freddo a seconda della stagione).

L’ampliamento della platea dei beneficiari in favore di queste configurazioni è valutato positivamente per quanto riguarda i gruppi di autoconsumo collettivo poiché si tratta di configurazioni condominiali, o estese a un ridotto numero di edifici, in cui il Conto Termico troverebbe la sua applicazione ideale per l’installazione di pompe di calore centralizzate da alimentare con l’impianto fotovoltaico realizzato (e incentivato) dalla disciplina CACER.

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