Data Pubblicazione:

Contagio da Covid-19 e infortunio sul lavoro: interrogazione parlamentare alla Camera. Tutti i chiarimenti

Per quanto riguarda la verifica che l'infezione da coronavirus sia avvenuta effettivamente sul luogo di lavoro, tale circostanza viene ricostruita dall'INAIL attraverso un accertamento medico-legale che consente comunque di utilizzare un onere probatorio semplificato

ingegnere-caschetto-lavoratore-700.jpg

I dubbi sull'art.42 Cura Italia e il contagio da Covid-19 sul lavoro

Sappiamo che in virtù dell'art.42 del DL Cura Italia convertito in legge 97/2020, l'Inail ha equiparato il contagio da Covid-19 sul luogo di lavoro come infortunio sul lavoro, con tutte le conseguenze del caso.

In tal senso, presso la Commissione Lavoro della Camera è stata discussa lo scorso 5 maggio 2020 l’Interrogazione a risposta immediata in Commissione (5-03904, prima firmataria On. Chiara Gribaudo-PD) in cui viene chiesto al Ministro del Lavoro “se non ritenga necessario adottare idonee iniziative, anche a carattere normativo, al fine di limitare ai soli fini della tutela l'equiparazione del contagio da coronavirus all'infortunio sul lavoro di cui all'articolo 42, comma 2 del decreto-legge «Cura Italia»”.

Il problema è che “non risulta chiaro in base al secondo comma dell'articolo 42 del decreto «Cura Italia» come sia possibile accertare che l'infezione da coronavirus sia avvenuta sul luogo di lavoro; tale equiparazione della malattia a infortunio sul lavoro può produrre conseguenze anche gravissime sul datore di lavoro, per il quale in caso di morte da infortunio sul lavoro è prevista la responsabilità penale”.

Il consolidato orientamento INAIL

Ha risposto all'interrogazione il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza, che ha ricordato che l'INAIL tutela le affezioni morbose inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro, attraverso una equiparazione della causa virulenta a quella violenta.

I contagi da Coronavirus non fanno eccezione a tale regola e sono, pertanto, da ricondurre, a tutti gli effetti, nell'ambito degli infortuni sul lavoro e ciò sulla base di un consolidato orientamento dell'istituto, della scienza medico-legale, nonché della giurisprudenza.

Per quanto riguarda la verifica che l'infezione da coronavirus sia avvenuta effettivamente sul luogo di lavoro, tale circostanza viene ricostruita dall'INAIL attraverso un accertamento medico-legale che consente comunque di utilizzare un onere probatorio semplificato.

Le conseguenze per i datori di lavoro

Si è infine evidenziato che la diffusione ubiquitaria del virus, la molteplicità delle modalità e delle occasioni di contagio e la circostanza che la normativa di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio è oggetto di continuo aggiornamento da parte degli organismi tecnico-scientifici che supportano il Governo, rendono particolarmente problematica la configurabilità di una responsabilità civile o penale del datore di lavoro che operi nel rispetto delle regole

Una responsabilità sarebbe, infatti, ipotizzabile solo in via residuale, nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle emanate dalle autorità governative per contrastare la predetta emergenza epidemiologica.

Sull'esonero della responsabilità, peraltro, l'art.42 è in parte già intervenuto in ambito assicurativo, prevedendo l'esclusione dei casi riconosciuti di malattia da coronavirus dal bilancio infortunistico dell'azienda.

L'On. Gribaudo ha comunque sottolineato l'urgenza di un provvedimento del Governo affinché, risolvendo le incertezze interpretative della norma, si consenta l'accertamento del nesso di causalità tra il contagio e l'attività lavorativa prestata, rendendo da un lato effettivi i benefici previsti dall'ordinamento, senza, dall'altro, penalizzare l'attività di impresa.