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Contagio Covid-19, infortunio sul lavoro e responsabilità: le precisazioni dell'ANCE sulla misura DL Cura Italia

Secondo l'ANCE è pressoché impossibile, ad oggi, eccetto in alcune attività lavorative, dimostrare il nesso causale tra contagio e ambiente di lavoro, posta la spiccata contagiosità del virus e le poche certezze scientifiche sui suoi vari veicoli di contagio

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Il presidente dell'ANCE Buia ha inviato una lettera a tutti gli associati riferita alla norma del DL Cura Italia, l'art.42 comma 2, già oggetto di apposita circolare Inail, definitivamente approvato dalla Camera e in procinto di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, inerente l'equiparazione del contagio da COVID 19, in occasione di lavoro, a infortunio sul luogo di lavoro.

Cosa dice l'art.42 comma 2 del Cura Italia

  • per le infezioni da virus COVID-19 contratte in occasione di lavoro, trova applicazione il principio generale in base al quale le malattie infettive contratte in circostanze lavorative (ad esclusione di quelle inquadrate come malattie professionali) sono considerati infortuni sul lavoro ai fini della relativa assicurazione obbligatoria - con esclusivo riferimento, naturalmente, ai lavoratori, pubblici e privati, iscritti, in ragione della loro attività, alla medesima assicurazione -;
  • il medico certificatore redige l’ordinario certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL e le prestazioni a carico di quest’ultimo Istituto - nei casi accertati di infezioni dalla malattia in oggetto in occasione di lavoro - sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato;
  • è escluso il computo dei casi accertati di infezioni dalla malattia in oggetto (in occasione di lavoro) dal meccanismo di oscillazione delle tariffe dei premi INAIL, oscillazione relativa all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali - come disciplinata dalle modalità per l’applicazione delle tariffe, di cui agli articoli 19 e seguenti del relativo allegato al D.M. 27 febbraio 2019.

Semplificando: la norma ammette che in caso di contagio da Covid-19 sul lavoro, il lavoratore sia coperto dalla tutela assicurativa INAIL, riconducendo tale patologia alla causa virulenta, ossia quella da “affezioni morbose”, che è equiparata alla causa violenta che ingenera la tutela dell’Istituto.

Le precisazioni dell'ANCE sulla responsabilità dei datori di lavoro

In tal senso, il presidente Buia sottolinea di aver scritto alla Ministra del Lavoro e al Presidente dell’Inail facendo innanzi tutto presente come sia pressoché impossibile, ad oggi, eccetto in alcune attività lavorative, dimostrare il nesso causale tra contagio e ambiente di lavoro, posta la spiccata contagiosità del virus e le poche certezze scientifiche sui suoi vari veicoli di contagio, e comunque "che siano al più presto emanate circolari esplicative nel senso da noi auspicato, ovvero che la norma intende esclusivamente tutelare i lavoratori senza comportare alcun ulteriore aggravio, in termini di responsabilità penali e civili, in capo ai datori di lavoro. È infatti fondamentale evitare che, interpretazioni distorte della norma, ne snaturino la sua finalità".

LA LETTERA DEL PRESIDENTE BUIA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF


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