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Data Pubblicazione:

Contagio COVID-19 è ancora infortunio sul lavoro ? INAIL interviene con un chiarimento, ma non basta

Se l’azienda è in regola con le norme sulla sicurezza corre comunque dei rischi ?

15 maggio 2020

L'Inail interviene, nessuna connessione tra il riconoscimento dell’origine professionale del contagio Covid-19 e la responsabilità del datore di lavoro

A 24 ore dalla nostra denuncia, e provocazione sulla responsabilità del Presidente INAIL in caso di contagio di un suo dipendente, arriva finalmente un chiarimento da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione degli Infortuni da Lavoro.

"I criteri applicati dall’Inail per l’erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori che hanno contratto il virus sono totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile, dove è sempre necessario dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza"

L'INAIL infatti precisa che "Dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro. ... Non si possono confondere, infatti, i criteri applicati dall’Inail per il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato con quelli totalmente diversi che valgono in sede penale e civile, dove l’eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa.

L’ammissione alla tutela dell’Istituto non ha alcun rilievo in sede penale e civile. L’ammissione del lavoratore contagiato alle prestazioni assicurative Inail non assume, quindi, alcun rilievo né per sostenere l’accusa in sede penale, dove vale il principio della presunzione di innocenza e dell’onere della prova a carico del pubblico ministero, né in sede civile, perché ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario l’accertamento della colpa nella determinazione dell’infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza.

Per le tante modalità di contagio e la mutevolezza delle prescrizioni difficile configurare violazioni. La molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro, che sono oggetto di continui aggiornamenti da parte delle autorità sulla base dell’andamento epidemiologico, rendono peraltro estremamente difficile configurare la responsabilità civile e penale dei datori di lavoro."

Tutto a posto ? ovviamente no.

Perchè comunque il datore di lavoro deve aver adottato tutti i provvedimenti non solo delle leggi inerenti la materia della sicurezza del lavoro ma anche i protocolli messi in atto per rispondere all'emergenza sanitaria del Coronavirus. Protocolli che hanno ancora lacune in termini di chiarezza al punto che la ministra Catalfo ha dichiarato che "Ministero del Lavoro e INAIL stanno predisponendo un nuovo documento per chiarire il tema del riconoscimento dell'infortunio in caso di contagio e della responsabilità delle aziende.""Fondamentale per le aziende sarà il rispetto dei principi stabiliti dai protocolli di sicurezza stipulati da parti sociali e Governo".

In sostanza, il chiarimento di INAIL va nella (auspicata) direzione che il datore di lavoro che possa dimostrare di aver fatto operare la propria azienda e i propri lavoratori nel rispetto dei protocolli anti-contagio, non andrà incontro a responsabilità civili o penali, che invece rimarranno giustamente a carico dei soli imprenditori che non avranno ottemperato.

Tuttavia, che cosa accade se un datore di lavoro, dopo aver eseguito una opportuna analisi dei rischi, aver implementato efficaci procedure e reso “sicuro” il luogo di lavoro con dispositivi di protezione collettiva e individuale, non è in grado di poter dimostrare il proprio, corretto, operato?

In un mondo perfetto non ci dovrebbero essere problemi, perché è ovviamente noto (e ribadito nella risposta di INAIL) che nel nostro ordinamento vige il principio della presunzione di innocenza e che l’onere della prova è carico della Procura della Repubblica.

Questo non esime però dal fatto che un magistrato, magari perché troppo zelante oppure non correttamente supportato dai propri operatori di Polizia Giudiziaria e/o dai propri Consulenti Tecnici, possa iscrivere nel registro degli indagati proprio quell’imprenditore e costringerlo a difendersi, nominando  (e pagando) un avvocato di fiducia e, trattandosi di argomento settoriale, anche un consulente tecnico, salvo poi dimostrare nel corso del processo la propria innocenza.

Per questi motivi, è bene chiarire che il mettere in atto le misure anti-contagio è certamente necessario, prima ancora che doveroso, ma rischia di non essere sufficiente poiché è opportuno poter documentare di averlo fatto. In quest’ottica, gli adempimenti in materia di sicurezza possono imparare qualcosa da altri settori, ad esempio gli adempimenti in materia di GDPR, che nascono avendo alla base proprio il principio di accountability: mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ed essere in grado di “dare conto” (ossia dimostrare) che l’operato è conforme alle disposizioni cogenti.

Pertanto, è opportuno un intervento degli enti governativi per fare chiarezza e dare disposizioni agli organi di controllo sul come operare nella attuale Fase 2 (e anche in quelle successive) e auspichiamo sia questo il contenuto del prossimo documento promesso agli Italiani, visto che "Proprio per fugare tutti i dubbi emersi in questi giorni, i tecnici del mio Ministero e dell'Istituto sono impegnati nell'elaborazione di un nuovo documento che fornisca più specifici chiarimenti su questo tema", come ha concluso il Ministro. 

 


14 maggio 2020

Ad oggi il contagio COVID-19 è equiparato a un infortunio sul lavoro. 

Questa significa che un datore di lavoro rischia un processo penale nel caso in cui un suo dipendente dovesse ammalarsi di Coronavirus sul posto di lavoro. 

Abbiamo di seguito svolto delle considerazioni su quelli che oggi la legge prevede, sulle misure da adottare e su come la legge dovrebbe evolversi.

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Se l’azienda è in regola con le norme sulla sicurezza corre comunque dei rischi ?

Purtroppo sì. Perché a rischiare non sono solo coloro che non hanno fatto ciò che dovevano fare, non sono solo  i negligenti, ma anche i datori di lavoro che hanno fatto tutto quello che le norme richiedono, diligentemente posto in essere tutte le misure necessarie per contrastare e contenere la diffusione del Covid-19, seguito i protocolli di sicurezza del 14 marzo e del 24 aprile 2020. 

Infatti, secondo il generale approccio del D.Lgs. 81/2008, è responsabilità (non derogabile) del datore di lavoro la specifica valutazione del rischio: le modalità lavorative di quell’azienda espongono i dipendenti all’infortunio da contagio? Se la risposta è sì, occorre prendere le opportune contro-misure.

E se, nonostante queste, il lavoratore contrae il contagio, è corretto concludere che l’analisi dei rischi (e le conseguenti azioni cautelari) fosse inadeguata?

Si tratta di un problema enorme e ad evidenziarlo sono i Consulenti del Lavoro, con la presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, la dott. Marina Calderone: «È un problema non da poco che rischia di bloccare la riapertura di molte piccole e micro aziende intimorite da questo rischio. Riterrei urgente avviare una riflessione con le parti sociali per arrivare a una norma»

 

Il contagio del coronavirus è infortunio sul lavoro

E se il contagio porta a un problema di salute grave, fino al decesso, ovviamente si aggrava la posizione del datore di lavoro: l’equiparazione fatta dall’articolo 42 del D.L. n. 18/2020 tra infortunio sul lavoro e contagio da Covid-19, meritevole di ricevere la copertura assicurativa Inail, potrebbe portare infatti al coinvolgimento del datore di lavoro sul piano penale per i reati di lesioni o di omicidio colposo, con la specifica aggravante della violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. 

E questo accade anche nel caso che la responsabilità del datore di lavoro non sia oggettiva, ma abbia adempiuto a tutto quanto previsto da norme e regolamenti. 

A scanso di equivoci, si ricorda che l’INAIL ha chiarito con nota del 17 marzo 2020 come l’infezione da Covid-19 non sia da considerarsi malattia professionale, bensì infortunio in quanto la “causa virulenta” è equiparabile a quella “violenta”, tipica dell’infortunio.

 

Difficile dimostrare dove è accaduto il contagio, difficile dimostrare la non colpevolezza

Ci sono troppi punti critici collegati alla materia, per esempio, la verifica che il contagio sia effettivamente avvenuto in occasione di lavoro, considerando che il lungo periodo di incubazione del virus non permette di avere certezza sul luogo e sulla causa del contagio. Diventa così difficile, praticamente impossibile, per il datore di lavoro escludere con sufficiente certezza l’esistenza di altre cause di contagio. 

Non solo, ma anche il “contagio in itinere” ossia nel percorso casa-lavoro-casa sarà trattato come infortunio sul lavoro, similmente all’incidente stradale: in questo caso, elementi determinanti per accertare il nesso tra infezione e attività lavorativa saranno la durata e frequenza del tragitto, così come la tipologia di mezzo utilizzato (l’uso del mezzo privato rispetto a quello pubblico, per l’evidente minor esposizione al contatto interpersonale, è considerato “necessitato” fino al perdurare dell’emergenza).

E oltre al penale vi è il pericolo di cause civili per risarcimento danni intentate dal lavoratore contagiato, così come l’azione di rivalsa da parte di INAIL nei confronti del datore di lavoro riconosciuto responsabile. 

 

Che cosa fare e come comportarsi?

Indubbiamente, una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo manca di “storicità” applicativa/interpretativa, quindi si opera giocoforza in un contesto decisamente fluido (e precario), anche sul piano medico visto che non sono ancora compiutamente accertate alcune peculiarità dell’infezione (tempo di incubazione, tempo di sopravvivenza del virus nell’ambiente, percentuale di falsi positivi delle verifiche tramite tampone, ecc.).

L’unico consiglio che si può dare al datore di lavoro è di porre in essere, previa valutazione dello specifico contesto lavorativo, una appropriata valutazione del rischio, semmai con l’aiuto professionale di risorse esterne all’azienda, dandone evidenza tanto documentale quanto operativa, senza dimenticare di attivare opportune modalità di controllo di quanto implementato (ad esempio, tutte le attività a contrasto della diffusione del contagio possono essere correttamente verificate secondo le logiche del c.d. ciclo di Deming, noto anche come PDCA).

In questo modo il datore di lavoro, oltre ad aver adempiuto alle disposizioni di Legge, laddove dovesse in futuro affrontare un procedimento giudiziario, penale o civile, legato ad una ipotesi di infortunio-contagio, avrà quantomeno la possibilità di provare con relativa facilità le azioni di contrasto e controllo effettivamente messe in atto.

 

Necessario definire uno scudo penale e una normativa ad hoc

Si comprende come questo sia un problema enorme.

Quale imprenditore può oggi prendersi una responsabilità di questo tipo ? Questo porterebbe a poter essere a un vero ostacolo per la ripresa dei lavori. Si pensi a tanti casi possibili: ai cantieri, agli alberghi, ai ristoranti.

E' necessario, dunque, introdurre una norma che meglio regolamenti la responsabilità del datore di lavoro, qualora lo stesso abbia dotato i propri dipendenti di protezioni individuali, mantenuto i luoghi di lavoro sanificati, vigilato sulle distanze interpersonali e assicurato il contingentamento, così come previsto dalla normativa nazionale. 

Certo, dall’altra parte bisogna evitare politiche tipo “tana libera tutti”, ovvero che spingano a gestire il problema della sicurezza COVID non con la giusta attenzione.

E bisogna anche evitare che il tema della sicurezza non diventi un argomento di “comunicazione da virologi star”. Di recente alcune importanti aziende si sono fatte studiare o avvallare il piano della sicurezza da qualche virologo molto spesso in televisione. Forse sarebbe più opportuno farlo con un esperto in materia di sicurezza del lavoro, anche perché non è certo una buona regola quella di trascurare la generale sicurezza di macchinari, attrezzatture, ecc. concentrandosi esclusivamente sull’infortunio-contagio.

 

Diverse interpretazioni

Su questo tema sono partite - a detta della stampa - alcune iniziative parlamentari di opposizione e maggioranza. 

Per il sottosegretario al Ministero del Lavoro Stanislao Di Piazza: «Una responsabilità sarebbe, infatti, ipotizzabile solo in via residuale, nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle emanate dalle autorità governative per contrastare la predetta emergenza epidemiologica». 

Per l’INAIL si è espresso il Direttore Generale dell’Inail, Giuseppe Lucibello, che nel corso della trasmissione «Diciottominuti» della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha dichiarato che lo scudo penale «non sembra una scelta irragionevole, anzi. L’Istituto sarà a disposizione del decisore politico per suffragare una scelta del genere».

E questo coinvolgimento di INAIL, come del governo, deve essere quanto mai interessato, perché chi risponde di un contagio al MIT, il Ministro De Micheli ? Come alla Protezione Civile, il dott. Borrelli ? e all’INAIL, il presidente Franco Bettoni, e della povera guardia di scorta di Conte che è mancata a causa del COVID-19 ne risponde il premier ? 

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La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).

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