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Contabilizzazione del calore: edifici polifunzionali e disapplicazione della 10200

Contabilizzazione del calore: i chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico su edifici polifunzionali e disapplicazione della 10200

I chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico

Il D.lgs. 18 luglio 2016, n. 141, pubblicato sulla GU n 172 del 25 luglio 2016 e in vigore dal 26 luglio 2016, è andato a modificare il D.Lgs. 102/2014.

In particolare, è stato riscritto quasi interamente il comma 5 dell’articolo 9, che regolamenta l’obbligo di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati di riscaldamento, di raffrescamento e di fornitura di acqua calda sanitaria.

Alcuni concetti sono stati chiariti, ma una formulazione ancora non totalmente chiara, nonché l’assenza di precisazioni su aspetti del D.Lgs. 102/2014 che avevano destato perplessità, fanno temere una stagione piena di dubbi e di contenziosi, in un contesto naturalmente predisposto alla nascita di battaglie giudiziarie.

Con il D.Lgs. 141/2016 è stata data però una importante conferma (peraltro largamente prevedibile): il 31 dicembre 2016 è la data ultima per adeguarsi per quanto riguarda l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore, diretti o indiretti. Questo implica che entro tale data (e non a partire da tale data) è obbligatorio essere a norma. Altri concetti già presenti nella precedente versione del D.Lgs. 102/2014 sono ribaditi con forza dal legislatore attraverso il D.Lgs. 141/2016:

1. La suddivisione delle spese deve essere fatta in base ai consumi effettivi: nessun coefficiente correttivo è accettabile. Questo principio non è derogabile poiché ci viene imposto dalla Comunità Europea, che lo ha inserito nella Direttiva 2012/27/UE;

2. La suddivisione delle spese deve essere fatta facendo riferimento, come regola generale, alla Norma UNI 10200 e sue modifiche ed aggiornamenti;

3. Non è solo il servizio di riscaldamento ad essere soggetto all’obbligo di contabilizzazione, ma anche il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria;

4. L’obbligo è da intendersi per edifici polifunzionali e condomini, dove il termine “condominio” non ha lo stesso valore presente all’interno del Codice Civile, bensì significa “edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni” (Art. 2, comma 2 lettera f). Una casa bifamiliare, con cortile comune, con 2 proprietari ed un’unica caldaia, necessita, entro il 31/12/2016, di contabilizzazione separata dei consumi di energia termica per riscaldamento e/o acqua calda sanitaria.

In particolare, nel D.Lgs. 102/2014 modificato viene asserito che “quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti”.

Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alla UNI 10200, è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro (art. 16 comma 8). Quando vi siano differenze di fabbisogno termico per metro quadro, tra le unità immobiliari, superiori al 50 per cento, l’assemblea può infatti scegliere se ricorrere comunque alla norma tecnica 10200 oppure se disapplicarla, attribuendo il 70% della spesa ai consumi «volontari» (sulla base di quanto risulta contabilizzato, senza coefficienti correttivi) e il resto, per esempio, secondo i millesimi di riscaldamento esistenti, i metri quadri o i metri cubi utili, o le potenze installate.
Come, però, determinare questa differenza del 50 per cento? E cosa si intende, infine, per “edifici polifunzionali”, stante la criticità della definizione fornita dal Legislatore?
Anaci (amministratori condominiali), AiCARR (condizionamento riscaldamento e refrigerazione), ANTA (termotecnici ed aereotecnici), CNPI (periti) e CNI (ingegneri), hanno presentato il quesito al Ministero dello Sviluppo Economico, che ha formulato una risposta informale il 4 novembre 2016.

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