Conseguenze dell’assenza del collaudo statico e le responsabilità del direttore dei lavori
Il collaudo statico rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di verifica delle strutture nell'ambito delle costruzioni, come previsto dalla legge n. 1086/1971 e dal testo unico delle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018). Nel contesto di una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 35123/2024) è stata ribadita l'importanza del collaudo statico, evidenziandone le severe conseguenze per edifici privi di questa certificazione.
L’importanza del collaudo statico: certificato e verifiche necessarie
L’entrata in servizio delle strutture con funzione statica all’interno di un'opera in costruzione passa attraverso il collaudo statico, regolamentato con la legge n. 1086 del 5 novembre 1971, attualmente in vigore per tutti i settori previsti dalla legge stessa, ad eccezione di quelli previsti nella parta I del DPR 380/2001.
La legge 1086/1971 si applica alle strutture in cemento armato normale e precompresso, nonché alle strutture metalliche.
Ad oggi il collaudo statico è disciplinato anche dal testo unico delle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018) e, tranne casi particolari, va eseguito in corso d’opera. Al capitolo 9 delle NTC2018 si afferma che il collaudo statico, "inteso come procedura regolata dalle leggi di settore vigenti, ha l'obiettivo di valutare e giudicare le prestazioni delle opere e delle componenti strutturali secondo quanto definito da queste norme e dalle eventuali varianti depositate presso gli organi di controllo competenti. Se il risultato è positivo, la procedura si conclude con l'emissione del certificato di collaudo."
Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile, deve comprendere:
- il controllo di quanto prescritto per le opere eseguite con materiali regolamentati dal DPR 6 giugno 2001 n. 380 e dalle leggi n. 1086/71 e n. 64/74 nel caso dell’utilizzo di materiali diversi;
- “l’ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il collaudatore sia nominato in corso d’opera, e dell’opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti”.
Il certificato di collaudo statico viene rilasciato al termine di una serie di operazioni e verifiche eseguite dal collaudatore, ossia da un tecnico abilitato (ingegnere, architette o geometra per le opere di pertinenza) e iscritto al relativo ordine professionale da almeno 10 anni, secondo l’art. 67 (collaudo statico) comma 2 DPR 380/01.
Un certificato di collaudo contiene:
- verbali delle visite effettuate;
- relazione sul progetto strutturale e sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte;
- giudizio di collaudabilità o non collaudabilità delle strutture e della loro ispezionabilità ai fini della manutenzione, con riferimento all’intero periodo della loro vita utile o vita nominale.
Spesso il collaudo statico è assente su edifici che non sono recentissimi e il collaudatore incaricato in questi casi prima di rilasciare il certificato stabilisce dei lavori da eseguire.
Si precisi che, in assenza del certificato di collaudo/verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, l’immobile non potrà essere utilizzato e in tali casi, secondo l’art. 75 del DPR 380/01, si può incorrere in sanzioni che vanno da un mese di arresto o all’ammenda fino a 1.032 euro per coloro che consentano l’utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del relativo certificato.
A chiarire cosa succede in assenza di collaudo statico è la sentenza della Corte di Cassazione n. 35123/2024.
Le conseguenze dell’assenza del collaudo statico
La Corte di Cassazione ha emesso un’importante sentenza (n. 35123/2024) riguardo l’utilizzo di strutture sprovviste di certificato di collaudo statico. Il ricorrente ha presentato ricorso per l'annullamento della sentenza emessa il 3 luglio 2023 dal Tribunale di Ravenna, con la quale si condannava il ricorrente al pagamento di una sanzione per il reato ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 380 del 2001. L’oggetto della controversia consiste nell’utilizzo di tre edifici residenziali in zona sismica, composti da un totale di 28 unità abitative, avvenuto senza il necessario certificato di collaudo statico.
Il reato contestato si riferisce a fatti risalenti a un periodo antecedente e prossimo all'anno 2007, quando il ricorrente, in qualità di direttore dei lavori, è accusato di aver consentito l'utilizzo degli edifici in assenza della documentazione richiesta. Il ricorrente sostiene varie opposizioni, in particolare egli ritiene che la sua posizione di direttore dei lavori non comporti l'obbligo di effettuare il collaudo statico, come chiarisce l'art. 65, comma 6, e l'art. 67 del DPR n. 380 del 2001, affermando che tale attività è espressamente preclusa per il suo ruolo, negando la responsabilità a titolo omissivo. La Corte di Cassazione però ritiene infondato il ricorso, riconoscendo al ricorrente la responsabilità di aver consentito l'utilizzo di 28 unità abitative senza il certificato di collaudo, chiarendo che il reato in questione ha natura permanente e comprende sia un aspetto commissivo sia un aspetto omissivo.
Sebbene la Corte evidenzi che il collaudo non debba essere eseguito dal direttore dei lavori ma eventualmente da altro tecnico abilitato, ciò non esime la direzione lavori dalle responsabilità inerenti l’utilizzo delle opere stesse. Infatti, la Corte di Cassazione sottolinea che, quantunque la propria responsabilità possa essere condivisa con il costruttore (datore di lavoro/impresa) e il proprietario degli immobili (committente), il direttore dei lavori ha un obbligo specifico di inibire l'utilizzo dell'immobile fino al rilascio del certificato di collaudo e nonostante le argomentazioni del ricorrente, sarebbe stata sua responsabilità garantire la conformità alle normative vigenti. La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna.
La decisione evidenzia l'importanza del rispetto delle normative edilizie, l’impossibilità di utilizzare opere non collaudate e la responsabilità dei professionisti coinvolti nella realizzazione di opere in zone sismiche.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE È SCARICABILE IN ALLEGATO.
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