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Congruità della manodopera in edilizia: le spese di progettazione e direzione lavori non rilevano per il calcolo

La Commissione nazionale paritetica per le casse edili fornisce due nuovi chiarimenti in merito all'applicazione della congruità della manodopera (DM 143/2021)

Sono datate 22 giugno 2022, le due più recenti FAQ della CNCE in materia di congruità della manodopera in edilizia.

Congruità della manodopera in edilizia: le spese di progettazione e direzione lavori non rilevano per il calcolo

Certificato di congruità (DM n. 143/2021) e Accordo parti sociali 10/10/2020: riepilogo

Le Casse Edili/Edilcasse sono tenute al rilascio dell’attestazione della congruità della manodopera in edilizia sancita dal DM n.143/2021 che ha recepito integralmente l’Accordo delle parti sociali del settore del 10 settembre 2020.

Il rilascio del certificato di congruità è previsto nell’ambito dei lavori pubblici e privati (questi ultimi di importo pari o superiori a 70000 euro).

Al fine di ottenere un attestazione positiva è richiesto che siano soddisfatti i requisiti minimi sull’utilizzo manodopera, sanciti nella tabella allegata al decreto, che riporta le percentuale minime di costo del lavoro da soddisfare nelle diverse lavorazioni dell’edilizia.

Alla CNCE è stato affidato l’incarico di individuare ed emanare le modalità operative opportune e necessarie per l’applicazione del sistema della congruità̀ da parte delle singole Casse Edili/Edilcasse appartenenti al circuito della CNCE.

Tale sistema, individuato nella piattaforma CNCE_Edilconnect, permette ad oggi di caricare i cantieri oggetto di congruità, di inserire tutti gli attori che partecipano al singolo appalto e di misurarne durante tutta la durata dei lavori la percentuale di manodopera utilizzata, in termini di costo del lavoro, così da permettere anche un monitoraggio costante dei singoli cantieri e permettere, infine, ai soggetti deputati dalla norma, di effettuare la richiesta e di ottenere il rilascio della certificazione.

 

Le nuove FAQ

Nel dettaglio, in questo aggiornamento si evidenzia che:

  • fermo restando quanto previsto dalla FAQ n. 11 contenuta nella COM. CNCE n. 803/2021, gli accordi quadro stipulati prima del 1° novembre 2021 e per i quali alla medesima data sia stata già effettuata un’unica DNL valevole per tutto l’accordo quadro, non sono soggetti alla verifica di congruità;
  • ai fini della congruità rileva solo il costo dei lavori edili (a tal proposito cfr anche FAQ n. 4 della COM. CNCE. n. 803/2021), per cui i costi riferiti alle spese sostenute per progettazione, direzione lavori, asseverazione, collaudi e altre della medesima natura NON rilevano per il calcolo della congruità.

 

I dati sui cantieri

Contestualmente, la CNCE rende noto che:

  • sono 113.750 i cantieri aperti dopo il 1 novembre 2021 e registrati sul portale Cnce_Edilconnect in tutte le realtà territoriali e presso tutte le 113 casse edili/edilcasse;
  • sono 18.711 i cantieri registrati e conclusi alla data del 30 aprile 2022, di cui 6.819 congrui e 7.581 non congrui;
  • sono 3.186 le attestazioni di congruità per fine lavori richieste e emesse al 12 giugno 2022 (3.184 positive e 2 negative) e 115 in istruttoria, per un importo totale di lavori edili verificati pari a 186,74 mln di euro.

 

Attestazione di congruità e verifica delle informazioni

Per la verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie.

In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

L'attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.

Si segnala che:

  • per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
  • per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva.

 


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