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Condono edilizio: i documenti da allegare alla domanda di sanatoria e le regole sul silenzio-assenso

Il Tar Salerno riepiloga tutta la documentazione per la presentazione di un'istanza di condono edilizio e ricorda che, ai fini della formazione del silenzio-assenso su un'istanza di condono edilizio, costituiscono condizioni necessarie non soltanto il pagamento degli oneri di concessione dovuti, nonché i nulla-osta da parte delle autorità tutorie degli eventuali vincoli incidenti sulla zona oggetto dell’intervento abusivo, ma anche il deposito di tutta la documentazione prevista dalla normativa condonistica, tra cui quella volta ad identificare esattamente le opere da sanare.

Parliamo spesso di condono edilizio e sanatoria (ordinaria o straordinaria) specificatamente per le prerogative l'ammissibilità degli stessi, ma oggi vogliamo concentrarci su un altro aspetto della materia, parimenti importante perché rappresenta l'operatività del condono edilizio, cioè cosa bisogna allegare, a livello documentale, per ottenere una sanatoria straordinaria (cioè riferita a uno dei tre condoni di legge).

Lo spunto viene dalla sentenza 2461/2022 del Tar Salerno, riferita al ricorso di un privato contro il provvedimento comunale di rigetto dell'istanza di condono, oltre che per l'accertamento del silenzio-assenso formatosi sulla domanda di condono edilizio.

Condono edilizio: la documentazione a corredo

Il Tar ricorda che - come già evidenziato dalla sentenza 1750/2022 della stessa sezione di Salerno - l’articolo 35 della legge 47/1985 (Primo condono) stabilisce che alla domanda di condono, “corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata”, devono essere allegati:

  • a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;
  • b) una apposita dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
  • c) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 34, nonché copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 36;
  • d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'art. 34 …” (comma 3).

Domanda di condono e tempistiche

Il Tar continua sottlineando che:

  • "fermo restano il disposto del primo comma dell'art. 40 … decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento" (comma 18);
  • l’art. 40, comma 1, precisa, altresì che, “se nel termine prescritto non viene presentata la domanda … per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, gli autori di dette opere abusive non sanate sono soggetti alle sanzioni di cui al capo I” e che “le stesse sanzioni si applicano, se, presentata la domanda, non viene effettuata l’oblazione dovuta”;
  • la disciplina sopracitata prevede che la domanda di condono si intende accolta, in presenza delle seguenti condizioni:
    • ultimazione delle opere abusive entro il 1° ottobre 1983;
    • decorso del termine perentorio prefissato per una pronuncia espressa dell’amministrazione comunale;
    • pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori dovuti;
    • produzione della documentazione e delle denunce richieste.

Condono edilizio per silenzio-assenso: quando si forma?

Va esclusa la formzione del silenzio assenso nelle ipotesi di domanda dolosamente infedele per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze in essa riscontrate.

Il titolo abilitativo tacito può formarsi soltanto ove la domanda di sanatoria sia conforme al relativo modello legale e, quindi, sia in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento, ivi compresa la non avvenuta trasformazione dell'opera abusiva e la completezza della documentazione richiesta a suo corredo, la mancanza di taluna di esse impedendo in radice che possa avviarsi (e concludersi) il procedimento di condono, in cui il decorso del tempo è mero coelemento costitutivo della fattispecie autorizzativa.

Il caso: niente silenzio-assenso perché mancano troppi documenti

I ricorrenti non hanno in alcun modo negato l’esistenza delle lacune documentali addotte dal Comune a sostegno del mancato perfezionamento della fattispecie semplificativa di cui all’art. 35 legge 47/1985, consistenti nella mancata produzione della documentazione fotografica degli immobili abusivi e del certificato di idoneità statica degli stessi, espressamente inclusi tra gli allegati di cui deve necessariamente essere corredata la domanda di condono, secondo quanto previsto dal comma 3, lettera b, dell’art. 35 l. n. 47/85.

I ricorrenti si sono infatti limitati, sia pure implicitamente, a dedurre l’irrilevanza di siffatte lacune documentali giacché, a loro dire, l’intervenuta autorizzazione ambientale nonché il pagamento degli oneri concessori sarebbero necessari e sufficienti, ai sensi dell’art. 35 commi 18 e 19 legge 47/85, alla formazione del preteso silenzio assenso.

Ma in realtà, considerata la mancata contestazione delle suddette lacune documentali, tale censura non può essere condivisa in quanto, per come correttamente affermato dall’amministrazione comunale in conformità ad un costante orientamento giurisprudenziale, ai fini della formazione del silenzio-assenso su un'istanza di condono edilizio, costituiscono condizioni necessarie non soltanto il pagamento degli oneri di concessione dovuti, nonché i nulla-osta da parte delle autorità tutorie degli eventuali vincoli incidenti sulla zona oggetto dell’intervento abusivo, ma anche il deposito di tutta la documentazione prevista dalla normativa condonistica, tra cui quella volta ad identificare esattamente le opere da sanare, in quanto funzionale all’accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la sanatoria.


LA SENTENZA 2461/2022 DEL TAR SALERNO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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