Condoni e Sanatorie
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Condono edilizio: per la sanatoria basta il completamento delle strutture anche senza finiture

Cassazione: per ammettere a condono un immobile abusivo è sufficiente che alla data di scadenza della sanatoria l'edificio risulti completato nelle sue strutture principali, anche in assenza di finiture

Per ottenere un permesso in sanatoria, e quindi, di fatto, 'prendere' il condono edilizio, non è necessario il completamento totale dell'edificio abusivo, facendo riferimento alla nozione di «completamento dell'opera» previsto dalle norme penali per stabilire la fragranza di reato.

Questa 'massima', di una certa importanza, è contenuta dentro la recente sentenza 33083/2021 del 7 settembre scorso della Corte di Cassazione (Penale), che ha ribaltato una sentenza di appello relativa ad un condono edilizio disposto da un comune nel febbraio 2018, illegittimo - secondo la Corte d'Appello - in quanto le opere oggetto di  sanatoria non erano state ultimate alla data del 31 dicembre 1993, sicchè, a  prescindere dal calcolo della cubatura realizzata, esse non potevano essere  assentite in sede amministrativa.

Di fatto, quindi, la Corte d'Appello ribadiva l'ordine di demolizione del manufatto anche in presenza di un permesso di costruire rilasciato in sanatoria dal Comune (nel 2018) in ossequio alle norme sul condono edilizio del 1994.

 

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Abbiamo già affrontato, di recente, la problematica che intercorre tra abusi, conformità e tempistiche per la richiesta dei permessi in sanatoria.

In questo caso, secondo la ricorrente, la Corte d'Appello ha erroneamente mutuato la nozione di "completamento dell'opera" dalla disciplina penalistica, per la quale il completamento deve essere pieno, mentre ai fini della normativa condonistica è sufficiente, per accedere al beneficio, che, entro una determinata data, siano state realizzate le strutture principali dell'opera.

Condono edilizio: per la sanatoria basta il completamento delle strutture anche senza finiture

Per il condono bastano le strutture principali

La Cassazione, per dirimere la questione, parte sottolineando che, nel caso di specie, la Corte di appello, ha escluso la legittima adozione della sanatoria comunale - adozione che, ritenendo che l'atto sanante, presentandosi "al grezzo" alla data del 19 marzo 1994, non poteva essere oggetto di sanatoria, in quanto la  stessa era ammissibile solo per gli immobili completati alla data del 31  dicembre 1993.

Ma così facendo il giudicante non ha adeguatamente chiarito i termini della propria decisione in quanto parrebbe avere inteso il concetto di completamento dell'opera ai fini del possibile accesso alla procedura di
sanatoria edilizia prevista dalla legge 794/1994 (cd. Primo condono edilizio) negli stessi termini contenutistici rilevanti ai fini della affermazione del completamento dell'opera  edilizia rilevante per la cessazione della permanenza della contravvenzione
edilizia concernente la edificazione di un manufatto in assenza di permesso di costruire.

Infatti, mentre effettivamente la flagranza della predetta  contravvenzione cessa solamente con la ultimazione delle opere edili, in esse  compresi gli elementi di rifinitura esterni (così, infatti, fra le molte: Corte di
cassazione, Sezione III penale, 30 novembre 2020, n. 33821), in relazione al concetto di completamento dell'opera rilevante ai fini della assoggettabilità temporale del manufatto al condono edilizio è sufficiente che lo stesso presenti il completamento della copertura ed il tamponamento delle mura  perimetrali, senza che siano realizzate anche le finiture (Corte di cassazione,  Sezione III penale 6 maggio 2020, n. 13641; idem Sezione III penale, 18 luglio 2011, n. 28233).

Insomma: la Corte d'Appello ha sbagliato, non tenendo conto del verbale di sopralluogo redatto in data 19 marzo 1994 dalla Polizia municipale dalle cui risultanze parrebbe che l'immobile in questione a tale data fosse già completo nelle sue strutture essenziali, comprendenti oltre alla copertura e la realizzazione delle mura perimetrali anche quella dei servizi.

 

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