Condoni e Sanatorie
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Condono edilizio, non c'è tempo da perdere: termini e modalità. Quando la sanatoria è fuori tempo massimo?

Il Consiglio di Stato, in una recente sentenza, si esprime sulla possibilità di ottenere la sanatoria edilizia ai sensi della legge 724/1994 e i termini per l’invio della domanda di condono edilizio

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Sul condono edilizio non è importante solo conoscere bene le differenze rispetto alla sanatoria e i dettagli degli accertamenti di conformità, ma anche come fare per, cioè quali sono i termini e le modalità corrette per ottenere una sanatoria.

Di questo tratta la recente sentenza 2450/2021 del 22 marzo del Consiglio di Stato, riferita al ricorso del proprietario di un immobile abusivo realizzato nel 1994, per il quale nel 1996 il comune aveva ordinato la demolizione del manufatto ma per il quale - nel frattempo - era stata presentata domanda di condono edilizio ai sensi della legge 724/1994 (cd. secondo condono edilizio) dichiarata però inammissibile dal Comune secondo il quale erano scaduti i termini di presentazione.

L'oggetto del contendere quindi verte su termini e delle modalità di presentazione dell'istanza di condono edilizio.

 

Sanatoria edilizia: come si accede. L'oblazione corretta

Per il ricorrente, il pagamento dell'oblazione avvenuto qualche mese prima della scadenza dei termini previsti dalla legge speciale per il secondo condono edilizio "renderebbe tempestiva l’attivazione del procedimento di sanatoria" visto che il pagamento "costituirebbe mezzo idoneo a manifestare inequivocabilmente la volontà di chiedere il condono, non essendo imposta una forma vincolata per la redazione della domanda".

Non è così per Palazzo Spada, secondo cui del tutto correttamente il TAR ha osservato che «Per accedere alla sanatoria edilizia è indispensabile che venga identificato l’oggetto, ossia la costruzione abusiva, che il richiedente si propone di legittimare; individuazione che il mero pagamento di una somma di denaro con bollettino postale non è idonea a fornire. Tale pagamento, su c/c destinato alle oblazioni per abusivismo edilizio, lascia intendere l’intenzione di oblare un qualche illecito di natura edilizia ma certamente non vale a determinare lo specifico abuso da condonare. Per quanto libera possa intendersi la forma della domanda, essa nondimeno deve presentare gli elementi essenziali per renderla riconoscibile come tale e l’indicazione dell’oggetto è uno di questi elementi; va, quindi, escluso che il mero pagamento di una parte dell’oblazione effettuato entro il termine del 31.03.1995 sia idoneo al “raggiungimento dello scopo” o valga “inequivocabilmente” a manifestare la volontà di chi ha effettuato il versamento di perseguire il condono dello specifico manufatto di cui si discute (tra l’altro di proprietà di altro soggetto), come sostiene la ricorrente».

 

Fuori tempo massimo

Al riguardo si evidenzia che la domanda di sanatoria (datata 15 maggio 1995) è stata presentata dall’interessata il 16 maggio 2016 e, quindi, dopo la scadenza del termine finale fissato dall’art. 39 della legge 724/1994 (ovverosia il 31 marzo 1995) e che, prima di siffatta scadenza, l’odierna appellante aveva versato la prima rata dell’oblazione senza indicare in alcun modo l’abuso edilizio a cui tale pagamento si riferiva.

Quindi:

  • la domanda del 16 maggio 2016 è certamente tardiva. Il termine finale per la presentazione delle domande di condono, infatti, è senza dubbio perentorio, stante il tenore letterale dell’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994 («La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell’oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995»);
  • il pagamento del 27 marzo 1995 non può essere assimilato ad una domanda di condono, poiché, a differenza dell’effettiva domanda del 16 marzo 1995, esso (bollettino postale) indicava solo l’importo, nonché il nome, il cognome, e la residenza dell’interessata, senza alcuna indicazione del fabbricato da condonare (ubicazione, destinazione, dimensioni e datazione). Tale pagamento quindi non ha il carattere di esplicita, formale ed inequivoca manifestazione di volontà idonea ad attivare il procedimento di condono su basi di ragionevole certezza giuridica;
  • il sopracitato comma 4 dell’art. 39, prevedendo che, entro il termine di decadenza, debbano essere effettuate sia la presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria sia la presentazione della prova del pagamento dell’oblazione, esclude logicamente che quest’ultimo adempimento possa surrogare il primo.

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