Condoni e Sanatorie
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Condono edilizio: le discriminanti territoriali. Dove la sanatoria è possibile e dove no

Tar Lazio: l'art. 32, comma 26, lettera a) del decreto 269/2003, nello stabilire le opere assoggettabili al condono edilizio, ha distinto le varie tipologie di illecito. In una sentenza, un riepilogo importante

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In materia di condono edilizio (sanatoria edilizia), è di una certa rilevanza la sentenza 8237/2019 dello scorso 24 giugno del Tar Lazio, dove viene fatto il punto sulle diverse opere assoggettabili al condono edilizio e i luoghi dove il condono può essere concesso o meno, in base anche alla tipologia di illecito.

Nello specifico, si evidenzia che l'art. 32, comma 26, lettera a) del decreto-legge 269/2003, convertito dalla legge 326/2003, nello stabilire le opere assoggettabili al condono edilizio: 

  • ha distinto le tipologie di illecito di cui all'allegato 1, numeri da 1 a 3 (opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in difformità dal titolo edilizio), per cui è possibile la sanatoria in tutto il territorio nazionale;
  • nelle aree sottoposte a vincolo, diversamente, ha ammesso la sanatoria solo per le "le tipologie di illecito di cui all'allegato 1 numeri 4, 5 e 6", opere di restauro e risanamento conservativo (tipologia 4 e 5), opere di manutenzione straordinaria, opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume (tipologia 6).

Gli abusi edilizi del caso

Nel caso di specie, le opere abusive consistevano in due volumi in ampliamento di una porzione di edificio residenziale, realizzati mediante la costruzione di un piccolo vano di ingresso di mq. 2,65 e di un vano da adibire a zona pranzo di mq. 12,40, in collegamento diretto con l'unità abitativa, in area dichiarata di notevole interesse pubblico per effetto del D.M. 19/01/1977, nonché in area tutelata per legge ai sensi della lett.c) di protezione dei corsi delle acque pubbliche e della lett.m) di protezione delle aree di interesse archeologico di cui all’art.142 del d.lgs. 42/2004.

Il diniego di condono edilizio si fonda sul parere paesistico negativo del Comune, che a sua volta presuppone il parere vincolante negativo della competente Soprintendenza. Detti avvisi negativi si fondano:

  • sulla ritenuta non sanabilità degli abusi di Tipologia 1 ai sensi della legge 326/2003 in area paesisticamente vincolata;
  • sull’insussistenza della conformità paesaggistica (in quanto l'intervento edilizio risulta eseguito in contrasto con le disposizioni del P.R.G. vigente, cui fa rimando la disciplina del PTP) nonché della compatibilità paesaggistica in relazione alle caratteristiche dell’intervento, considerato non coerente con le caratteristiche del paesaggio tutelato.

Le discriminanti per la concessione della sanatoria edilizia

Il Tar, dopo aver riepilogato quanto disposto dall’art.32 comma 26 del decreto sopracitato, ricorda che la stessa Sezione, con la sentenza 4220/2018, ha ulteriormente confermato il proprio orientamento, anche con riferimento a possibili letture alternative della normativa statale di riferimento, volte a interpretare il comma 26 del menzionato art. 32 nel senso della sanabilità in ambito nazionale degli abusi rientranti nelle tipologie da 1 a 3 nonché di quelli rientranti nelle tipologie dal 4 al 6 nell'ambito degli immobili soggetti ai vincoli di cui all'art. 32 legge 47/1985 (di inedificabilità relativa); mentre gli abusi relativi alle tipologie dal 4 al 6 su aree non soggette ai vincoli di cui all'art. 32 legge 47/1985 sarebbero suscettibili di sanatoria solo se previsto dalla legge regionale e con le modalità e nei limiti dalla stessa previsti.

L'interpretazione è peraltro conforme alla Relazione governativa al decreto-legge 269/2003, la quale si esprime nel senso che "... è fissata la tipologia di opere assolutamente insanabili tra le quali si evidenziano ... quelle realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio nelle aree sottoposte ai vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici ... Per gli interventi di minore rilevanza (restauro e risanamento conservativo) si ammette la possibilità di ottenere la sanatoria edilizia negli immobili soggetti a vincolo previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela. Per i medesimi interventi, nelle aree diverse da quelle soggette a vincolo, l'ammissibilità alla sanatoria è rimessa ad uno specifico provvedimento regionale" (cfr. Cass. pen., sez. III, 4 maggio 2004, n. 37865).

Per completezza il Collegio, nel riconoscere che le argomentazioni puramente letterali sono insufficienti a rendere conto del complesso "incastro" delle previsioni risultanti dai commi 26 e 27 dell'art. 32 del decreto-legge 269/2003, con i relativi riferimenti incrociati, ha anche osservato che nella specie occorre comunque dar rilievo alla prioritaria tutela del paesaggio ai sensi dell'art. 9 della Costituzione, disattendendo ipotesi di lettura meno coerenti con tale aspetto.

In definitiva, l’impugnazione dell’ordine di demolizione, proposta con i motivi aggiunti di ricorso, va senz’altro disattesa nella parte in cui ripropone in via derivata le censure proposte avverso il diniego di condono edilizio.

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