Condono edilizio: l'onere della prova sull'effettiva ultimazione delle opere è del privato
In materia di condono edilizio, sul richiedente grava l'onere di provare "appieno" la data di ultimazione delle opere, in modo da non lasciare alcun dubbio al riguardo, trattandosi di elemento essenziale per l'ammissibilità dell'istanza di condono.
Dopo aver trattato svariate sentenze inerenti il terzo condono, quello del 2003, ci imbattiamo in una pronuncia del Consiglio di Stato, la n.1449/2024 del 13 febbraio, inerente il secondo condono, quello 'normato' dalla legge 724/1994, anche se per quanto riguarda l'oggetto della questione, cioè la prova dell'effettiva ultimazione delle opere, le regole sono pressoché le stesse per tutti e 3 i condoni edilizi.
Il caso: immobili abusivi successivamente demoliti
Nel caso specifico, il comune aveva prima rilasciato la concessione in sanatoria (nell'ottobre 2003), ma poi, in seguito ad ulteriori accertamenti, aveva 'scoperto' che gli immobili abusivi oggetto della domanda di condono erano stati successivamente demoliti e sostituiti dal proprietario, prima della loro regolarizzazione, e che il proprietario aveva falsamente dichiarato che il primo manufatto risaliva ad epoca anteriore al 1985, al fine di corrispondere un'oblazione di importo inferiore per tale abuso.
Il comune quindi aveva annullato in autotutela la concessione edilizia, con ricorso del proprietario al TAR che confermava l'operato dell'amministrazione. Si arrivava, quindi, al Consiglio di Stato.
Abusi edilizi: come devono essere le prove del privato? Documentali, circostanziate, oggettive
Nelle controversie in materia edilizia, i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, laddove la prova per testimoni è del tutto residuale.
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Condono edilizio: su chi incombe l'onere delle prove dell'ultimazione delle opere? Quale grado di certezza serve?
Palazzo Spada evidenzia che, quanto alla dimostrazione della data di effettiva realizzazione dell’abuso post 1985, la stessa risulta:
- a) dall'aerofotogrammetria regionale citata nell'atto di annullamento impugnato. Pertanto, non risponde al vero quanto sostenuto nell’atto di appello, laddove si sostiene che “il Comune non ha mai contestato al Sig. omissis il fatto che le opere fossero state ultimate entro il 31 dicembre 1993”, dato che, viceversa, detta contestazione è contenuta in un valido ed esecutivo e ancora efficace atto in parte qua, mai revocato come risulta all’evidenza dalla semplice lettura dell’atto di revoca parziale n. 121/2018, nel quale infatti si legge “conferma la suddetta ordinanza nella parte relativa alla contestazione della diversa data (rispetto a quanto dichiarato nell’istanza si concessione edilizia in sanatoria) di realizzazione dell’abuso (prima dell’anno 1985 anziché successivamente all’anno 1985 e prima dell’anno 1993) dando atto dell’avvenuta corresponsione della differenza delle somme dovute a titolo d’oblazione”;
- b) dalla stessa ammissione implicita dell’interessato che ha provveduto, senza riserva alcuna, a corrispondere al Comune la differenza dell’importo dell’oblazione.
Inoltre, come rilevato da Cons. Stato, Sez. VI, 10 novembre 2023 n. 9665, “… in materia di condono edilizio, l’onere della prova circa l’effettiva ultimazione delle opere entro la data utile prevista dalla legge grava integralmente sulla parte privata, senza possibilità alcuna di inversione, dovendosi negare rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate. Non può il richiedente il condono limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni, trasferendo il suddetto onere di prova contraria in capo all’Amministrazione. In definitiva, sul richiedente un condono edilizio grava l’onere della prova, “pieno”, di provare la data di ultimazione delle opere, in modo da non lasciare alcun dubbio al riguardo, trattandosi di elemento essenziale per l’ammissibilità dell’istanza di condono (Cons. Stato, sez. VI, 16/05/2022, n. 3841). ...”.
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Condoni e Sanatorie
Il condono edilizio è 'normato' da una legge dedicata, va a sanare le irregolarità sostanziali ed è previsto solo per opere realizzate in un preciso lasso temporale, mentre la sanatoria ordinaria del Testo Unico Edilizia regolarizza gli abusi formali ed è sempre possibile
Edilizia
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Titoli Abilitativi
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