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Condono edilizio: in attesa della sanatoria straordinaria, solo alcuni interventi possono essere effettuati. Quali?

Eventuali interventi su immobili in attesa della sanatoria straordinaria (condono edilizio) si possono effettuare solo nel rispetto delle procedure di legge: non può infatti ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.

Supponiamo di aver presentato istanza per un condono edilizio (sanatoria straordinaria): mentre l'amministrazione la esamina, è possibile realizzare degli interventi sull'immobile?

A questa domanda risponde il Tar Lazio nella sentenza 1878/2024 del Tar Roma, che ha ribadito un principio piuttosto chiaro della giurisprudenza amministrativa.

 

Condono edilizio e interventi successivi alla presentazione dell'istanza di sanatoria: il caso

I ricorrenti contestano l'ordinanza di demolizione comunale per le seguenti opere ritenute abusive, in quanto realizzate senza titolo abilitativo:

  • lavori di rifacimento della copertura a tetto, con incrementi della gronda e quindi di volumetria rispetto ai grafici allegati all'istanza di condono pendente ai sensi della L.n.47/85;
  • opere di modifica dei prospetti, con spostamenti di porte e finestre, e con realizzazione di un porticato in legno in aderenza al fabbricato.

Secondo il ricorrente, il provvedimento non indicherebbe quali siano i titoli mancanti, tenuto conto che, per l’immobile, è stata presentata istanza di condono, ai sensi della l.n.47/85, non ancora evasa dal Comune, e le variazioni apportate non sarebbero essenziali ai sensi dell’art.32 dpr 380/2001, talchè, in ogni caso, si applicherebbe al più l’art.33 dpr 380/2001 (ovvero l’art.37 D.p.r. n.380/2001), senza possibilità di procedere all’acquisizione gratuita a patrimonio secondo il regime sanzionatorio delineato dal combinato disposto di cui agli artt.31-32 del dpr 380/2001.


Immobili 'sub iudice' in pendenza di condono: quali interventi si possono realizzare?

Secondo il TAR il comune ha correttamente operato a livello di motivazione del procedimento demolitorio e non rileva il fatto che, per l’immobile in parola, fosse pendente il procedimento di condono ai sensi della L.n.47/85, risultando pacifico che la contestazione oggetto del provvedimento demolitorio pertenga a lavorazioni ulteriori rispetto allo stato di fatto dell’immobile quale risultante dai grafici allegati all'istanza di condono.

Il passaggio fondamentale è questo: relativamente agli immobili sub iudice (ossia per cui pende istanza per la concessione della sanatoria straordinaria), vale il principio per cui “In presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicchè non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne comunque la demolizione. Ciò non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono, ma solo affermare che, a pena di assoggettamento alla medesima sanzione prevista per l'immobile abusivo cui ineriscono, ciò deve avvenire nel rispetto delle procedure di legge (situazione questa che non si è verificata nel caso di specie, avendo il ricorrente eseguito le opere ulteriori sui manufatti assoggettati a istanza di condono pendente senza chiedere alcuna autorizzazione)” (da Tar Napoli, 24.12.2018, n.7322).

Nella fattispecie, dunque, le opere ulteriori, oggetto dell’ingiunzione demolitoria, sono sicuramente meritevoli di trattamento demolitorio, attesa la loro totale abusività (per quanto sopra chiarito).

 

Questi interventi anche 'da soli' erano meritevoli di demolizione...

In ogni caso, chiude il TAR, anche laddove si prescindesse dal fatto che dette opere ulteriori accedono a fabbricato in pendenza di procedura condonistica, si ritiene che gli interventi in questione, siano, ex sé, meritevoli di trattamento demolitorio ai sensi degli artt.31-32 del dpr 380/2001, stante la loro complessiva idoneità modificare l’assetto planivolumetrico del fabbricato, variando al contempo il prospetto dell’edificio (si rientra, in altri termini, nel novero della “nuova costruzione”, allorchè, inter alias, sia realizzato un incremento volumetrico ovvero variazioni di prospetto o sagoma rispetto all’edificio originario- cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 19.10.2022, n.8906; Tar Venezia, 28.2.2023, n.278).


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