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Condono edilizio in area vincolata: il nulla osta dell'Autorità va chiesto anche se il vincolo è successivo all'opera abusiva

In caso di condono edilizio in area vincolata, il nulla osta dell'Autorità preposta al vincolo va richiesto anche con vincolo apposto dopo l'ultimazione dell'abuso edilizio, ma l'indennità non può essere irrogata.

"Il nulla-osta dell’autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria (per istanza di condono edilizio, ndr), anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all’ultimazione dell’opera abusiva".

E' questo il chiarimento contenuto nella sentenza 1345/2024 del Tar Palermo, che alla fine accoglie il ricorso contro la richiesta di pagamento dell'indennità di euro 4.866,09, in ragione della realizzazione senza titolo abilitativo di un appartamento sito al quarto piano, facente parte di un edificio composto da cinque piani.

 

Abusi edilizi e terzo condono: regole, zone vincolate, tipi di interventi

Per quel che riguarda il Terzo condono edilizio nelle zone soggette a vincolo, la sanatoria straordinaria è consentita per i soli interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo ed è esclusa per gli aumenti di volumetria e per le ristrutturazioni edilizie.


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L'ultimazione delle opere

Il TAR osserva che dalla produzione documentale di parte ricorrente risulta che l’immobile in questione è stato ultimato, al più tardi, nel 1983, circostanza, quest'ultima, mai espressamente contestata dalla resistente amministrazione.

Al riguardo, si rammenta che la Sezione, in controversie di analogo tenore, ha recentemente dato rilievo a quanto dichiarato in sede di istanza di condono, sempreché non sia stata espressamente contestata la data di edificazione dell'immobile.

 

L'indennità non va erogata

Tanto premesso, il ricorso è fondato quanto al primo motivo e va conseguentemente accolto: avuto presente l’art. 5 comma 3 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, nella presente fattispecie non può essere irrogata l’indennità pecuniaria per cui è causa.

 

Il nulla osta dell'Autorità preposta al vincolo va richiesto anche con vincolo apposto dopo l'ultimazione dell'abuso edilizio

La norma, infatti, dispone che “…[i]l nulla-osta dell’autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all’ultimazione dell’opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell’autore dell'abuso edilizio”.

In virtù della citata disposizione non può essere irrogata l’indennità per cui è controversia, essendo stato il fabbricato ultimato prima della data di apposizione del vincolo paesaggistico.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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