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Condono edilizio in area sismica: serve il certificato di idoneità statica

L'articolo 35 della legge 47/1985, per garantire che l'opera oggetto di condono presenti i necessari requisiti di sicurezza statica, richiede in primo luogo il deposito di una certificazione di idoneità statica sottoscritta da un professionista abilitato e, in caso di dichiarazione negativa, il deposito di un progetto di adeguamento.

Per ottenere il condono edilizio in zona sismica, non si 'scappa' dal certificato di idoneità statica: la regola, fissata dal Primo condono edilizio (legge 47/1985) ed estendibile a tutti gli altri condoni (quello del 1994 e quello del 2003), viene ribadita a gran forza dal TAR Firenze nella sentenza 1120/2024 del 7 ottobre.

 

Gli abusi edilizi da condonare e l'assenza del certificato di idoneità statica

Nel caso specifico, il comune aveva respinto una domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi della legge regionale Toscana n. 53 del 20.10.2004 per delle opere consistenti in demolizione e ricostruzione di copertura per trasformazione di sottotetto con rialzamento del tetto, ordinando di procedere alla demolizione delle citate opere abusive e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.

Nello specifico, i lavori riguardavano la trasformazione dei locali ad uso soffitta in locali ad uso abitativo diurno e notturno con leggero rialzamento del manto di copertura dovuto alla creazione di cordolo in c.a. con realizzazione di bagno e angolo cottura.

Il motivo del diniego? Non risultava allegata la copia autentica dell'avvenuto deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile per la Provincia di Firenze degli atti di certificazione di idoneità statica e sismica ai sensi dell'art. 35 della legge 47/1985.

 

Certificato di idoneità statica assente: il ricorso

Secondo il ricorrente, il comune avrebbe sbagliato nel ritenere necessaria la allegazione alla istanza della certificazione di idoneità statica visto che, ai sensi dell'art. 35, comma 3, legge 47/1985, detta certificazione sarebbe necessaria unicamente "quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi".

 

Certificato di idoneità sismica: è obbligatorio per ottenere il condono a prescindere dalla volumetria

Il TAR respinge il ricorso in poche righe, ricordando che l'art. 35 della legge 47/85, al fine di garantire che l'opera oggetto di condono presenti i necessari requisiti di sicurezza statica prevede un duplice ordine di adempimenti richiedendo in primo luogo il deposito di una certificazione di idoneità statica sottoscritta da un professionista abilitato e, in caso di dichiarazione negativa, il deposito di un progetto di adeguamento.

Si sottolinea, sul punto, che mentre per gli immobili siti in zone non dichiarate sismiche tali adempimenti sono necessari solo se il volume dell'opera da condonare è superiore ai 450 mc, per gli immobili siti in aree soggette a vincolo sismico il comma 8 dell’art. 35 cit. prevede che il progetto di adeguamento da redigersi in caso di inidoneità sismica debba essere presentato qualunque sia la loro volumetria.

Tradotto: in presenza del vincolo sismico la certificazione di idoneità statica, preliminare alla eventuale presentazione del progetto, è sempre necessaria a prescindere dalla consistenza volumetria del manufatto.

E poiché il comune in questione ricade in zona a rischio sismico, il comune ha correttamente richiesto la predetta attestazione anche nel caso di specie.

 

Condono edilizio: le domande di sanatoria vanno valutate in base al momento di presentazione

Nei casi in cui la richiesta di condono sia stata avanzata entro i termini previsti dalla legge 47/1985 (Primo condono), questa deve essere valutata secondo la normativa originaria, e non sono applicabili le modifiche introdotte dai successivi condoni, come il secondo o terzo.


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L'idoneità statica dell'immobile non c'entra con la presentazione del certificato

Infine, il TAR afferma che è privo di rilevanza il fatto che l'immobile, come peraltro ribadito dal professionista incaricato dal ricorrente in fase istruttoria, sarebbe pienamente idoneo sotto il profilo statico.

Infatti, il motivo per cui la domanda di condono è stata rigettata non attiene alla circostanza che l'immobile sia nei fatti staticamente idoneo ma al mancato adempimento di un onere istruttorio posto dalla legge a carco dell’istante.

Il condono non si può ottenere e l'opera edilizia va demolita.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO DOPO AVER EFFETTUATO L'ACCESSO AL PORTALE.

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