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Condono edilizio impossibile: la sanatoria non si può ottenere se c'è un vincolo paesaggistico

La disciplina del terzo condono edilizio, collegata alle regole del Testo Unico Edilizia, non ammette la possibilità di sanare opere che abbiano comportato la realizzazione di nuova volumetria in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta.

Non è possibile ottenere un condono edilizio per opere con aumento di volumetria in zona assogettata a vincolo paesaggistico.

La regola, ferrea, è stablita dall'art.32 comma 26 del DL 269/2003, altrimenti conosciuto come Terzo Condono Edilizio.

Nella sentenza 1182/2023 del 3 febbraio, il Consiglio di Stato 'deve' tornarci sopra ancora una volta, visto che abbiamo a che fare con il ricorso contro il diniego di tre istanze di condono edilizio presentate da un privato al fine di sanare, sia le nuove costruzioni, realizzate senza titolo abilitativo, sia le modifiche costruttive apportate ad un'autorimessa.

Il problema del vincolo

La difesa si basa sul fatto che negli atti - per motiviare il diniego ai condoni - si farebbe esclusivo riferimento all’esistenza di un, non meglio specificato, vincolo ambientale di cui all’art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

In pratica, secondo il ricorrente, nei provvedimenti impugnati viene invocata l’esistenza, sull’area, di un vincolo ambientale, ostativo al rilascio dei richiesti condoni edilizi, senza specificarne la natura. I dinieghi non farebbero, invece, riferimento al vincolo idrogeologico.

Le coordinate della sanatoria straordinaria: niente condono con vincolo di inedificabilità prima dell'esecuzione delle opere

In un altra sentenza, Palazzo Spada aveva già ricordato che il combinato disposto dell’art. 32 della legge 47/1985 e dell’art. 32, comma 27, lettera d), del DL 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge 326/2003, comporta che un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non possa essere condonato quando ricorrono, contemporaneamente le seguenti condizioni.

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Niente condono in zona vincolata, indipendentemente dal tipo di vincolo

Palazzo Spada 'risolve' la questione piuttosto agevolmente, partendo dal presupposto che nella comunicazione di avvio del procedimento è stato specificato che il vincolo ambientale che impedisce la sanatoria è quello previsto dall’art. 142 del citato D. Lgs n. 42/2004, il quale individua svariate categorie di beni, caratterizzati, tutti, dall’essere sottoposti a tutela ex lege.

Ma il punto focale del rigetto è quanto disposto dagli artt. 32, comma 26, del DL 269/2003 e 4, comma 1, della L.R. n. 5/2004, secondo cui la disciplina del c. d. terzo condono edilizio non ammette la possibilità di sanare opere che abbiano comportato la realizzazione di nuova volumetria in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, come peraltro specificato svariate volte dalla giurisprudenza amministrativa.

Alla luce di ciò, sottolinea il Consiglio di Stato, non è rilevante stabilire a quale delle diverse categorie di beni individuate nel citato art. 142 l’amministrazione abbia inteso riferirsi, nel ravvisare l’esistenza di un vincolo sull’area d’intervento, atteso che, in ogni caso, la sanatoria non sarebbe stata ammissibile.

Peraltro, è verosimile che parte appellante avesse contezza di quale fosse la tipologia di vincolo gravante sul proprio lotto di terreno, avendo prodotto, in primo grado, una cartografia, estratta da Google Maps, intesa a dimostrare come il medesimo fosse ubicato oltre la fascia costiera dei trecento metri dalla linea di battigia (art. 142, comma 1, lett. a, del citato D. Lgs. n. 42/2004).


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