Condono edilizio: il comune può chiedere la ratifica dell'idoneità sismica dell'opera
CGA: nei condoni edilizi il comune può richiedere che il Genio civile ratifichi l'idoneità sismica dell'opera condonata
Il principio innovativo contenuto nella sentenza 1098/2019 del CGARS, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione sicliana, è assolutamente rilevante perché abbraccia i condoni edilizi e l'idoneità sismica delle opere condonate.
La premessa
La sentenza tratta di alcuni abusi edilizi commessi nell'appartamento al piano terra di un condominio, di proprietà della ricorrente:
- a) il livello di calpestio è stato abbassato ed è stato realizzato un solaio di interpiano” che ha “ampliato” l’originario “ammezzato”, estendendolo per l’intera superficie dell’appartamento (attività che si è risolta, in buona sostanza, nella realizzazione di un intero piano “ammezzato” calpestabile);
- b) l’immobile è stato poi ulteriormente “ampliato” per due elevazioni fuori terra (un piano terra e un “ammezzato”) anche in corrispondenza della chiostrina interna;
- c) negli interpiani (o “piani ammezzati”) ricavati mediante gli ampliamenti sopra indicati, sono state realizzate tre autonome unità immobiliari (appartamenti) adibiti ad uffici commerciali;
- c) la porta di ingresso sul prospetto è stata ampliata; e così pure alcune aperture interne su pareti portanti;
- d) alcune pareti portanti interne sono state eliminate;
- e) la destinazione d’uso del piano terra è stata modificata da “civile abitazione” ad “attività commerciale”.
Una volta divenuta proprietaria nel 1982 l’odierna appellante presentava in data 21 maggio 1986 l’istanza di condono edilizio ai sensi della legge 47/1985, al fine di ottenere la concessione in sanatoria per le modifiche apportate all’immobile dal suo dante causa in deroga alla concessione edilizia n. 1396 del 1975, senza, tuttavia, che l’amministrazione comunale adottasse il provvedimento concessorio richiesto.
La stessa, che intanto aveva dato l’appartamento in locazione per uso scuola, inoltrava in data 10 ottobre 1989 ai competenti Uffici finanziari una domanda di variazione catastale, cui allegava, successivamente, in data 7 maggio 1992, una perizia giurata volta ad certificare l’idoneità statica del solaio di calpestio del piano rialzato, in corrispondenza della c.d. “aula 22”. Successivamente, la destinazione d'uso del locale veniva cambiata ancora, avendo la ricorrente in data 6 dicembre 1999 concesso il locale in locazione, per realizzarvi un ristorante, ad una ditta privata, che realizzava ulteriori opere abusive, consistenti nella realizzazione di una nuova distribuzione interna; della cucina e dei servizi igienici.
Il ristorante ottenne la sanatoria, ma la signora no: il Comune chiedeva infatti alla ricorrente di produrre, entro il termine di tre mesi, il certificato di idoneità sismica relativo all’intero immobile, facendo presente che l’inottemperanza a tale prescrizione avrebbe determinato l’improcedibilità della domanda ed il conseguente diniego della concessione in sanatoria, ai sensi dell’art. 2, comma 37, legge 662/1996.
Dopo svariati 'silenzi', non essendo stata riscontrata la suddetta richiesta, il Comune, con la nota prot. n. 4605 del 9 febbraio 2004 comunicava l’avvio del procedimento di diniego della richiesta concessione in sanatoria. Seguiva una nota del 23 settembre 2004 di diniego del condono edilizio motivato dal fatto che la ricorrente non aveva presentato il certificato di idoneità sismica; e che con nota dell’1 giugno 2004 l’Ufficio del Genio Civile aveva respinto la richiesta di adeguamento sismico relativo all’immobile in questione, sul presupposto che “l’intervento proposto non può essere avulso dall’intero contesto immobiliare” e che “pertanto le verifiche vanno estese all’intero immobile …”.
Anche il Tar Palermo confermava quanto sopra: secondo il Giudice di prime cure il diniego di concessione in sanatoria (motivato dalla mancata produzione del certificato di conformità sismica e dal mancato esperimento delle connesse verifiche), rendeva atto dovuto l’ingiunzione della demolizione delle opere abusive e la rimessa in pristino.
Idoneità statica e sismica: è determinante ai fini della concessione in sanatoria
Si arriva quindi al CGARS, il quale osserva che la richiesta di certificazione antisismica da parte dell’Amministrazione comunale è perfettamente legittima, essendo prescritta dall’art. 4, comma 4, legge n.68/1988, a mente del quale il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al deposito, presso l’Ufficio del Genio Civile, dell’eventuale progetto di adeguamento alle norme tecniche vigenti e comunque all’acquisizione della certificazione di idoneità sismica.
Del resto, come condivisibilmente affermato dal Giudice adito, anche ove non esistesse tale disposizione normativa, in base ai principii generali del diritto amministrativo nulla potrebbe impedire all’Amministrazione di richiedere la verifica della idoneità statica e sismica di un edificio, allorché si manifestassero motivate preoccupazioni e/o perplessità al riguardo, o si temesse il pericolo di crolli con conseguenti danni per la pubblica incolumità, non costituendo il rilascio della concessione in sanatoria un c.d. “atto dovuto” in presenza della documentazione prescritta dalla normativa.
Nessun pregio riveste la contestazione relativa al fatto che la normativa antisismica è intervenuta successivamente alla costruzione dell’immobile, non essendo inibito al legislatore l’introduzione di norme antisismiche applicabili anche ad immobili preesistenti.
E' inoltre irrilevante che la ricorrente si sia adoperata anche con l’amministrazione condominiale per attivare le procedure tecniche amministrative per il rilascio della certificazione di idoneità statica dell’intero stabile, richiedendosi la documentazione relativa alla idoneità sismica dell’immobile.
LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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