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Condono edilizio: il comune deve rispettare la scadenza per le integrazioni documentali

In materia di condono edilizio, è nullo l'atto di diniego per la sanatoria da parte del comune che anticipa con un preavviso di diniego il termine di 90 giorni concesso al proprietario per documentare la richiesta.

Ci sono dei tempi, nelle procedure per la richiesta di condono edilizio, che vanno rispettati: il temine per l'integrazione documentale a carico del richiedente, ad esempio, deve essere pari a novanta giorni, e il comune non può deliberatamente non rispettare tale scadenza.

Se ciò succede, l'atto di diniego della sanatoria straordinaria è nullo, proprio come avvenuto nel caso della sentenza 587/2024 del Tar Salerno, dove con un preavviso di diniego, il comune aveva concesso al ricorrente solo 30 giorni per fornire la documentazione richiesta.

 

Richiesta di condono edilizio e documentazione integrativa: quanto tempo?

Si dibatte sulla pratica di condono presentata da un privato per un abuso edilizio in un'area vicino ad un corso d'acqua; tale opera era stata realizzata senza titolo e, per questo, veniva presentata richiesta di sanatoria.

Il comune ha respinto l'istanza in quanto mancavano l'autorizzazione paesaggistica, il nulla osta del Consorzio di Bonifica per aree ricadenti nei 10 metri dai fiumi e dai canali (L.R.C. 14/82), la relazione di compatibilità idrogeologica (in quanto le opere ricadono nel Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino) e la denuncia ai fini della T.A.R.R.U.

Il ricorrente eccepisce che, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge 662/1996, applicabile anche ai condoni ex legge n. 323/2004, il temine per l’integrazione documentale deve essere pari a novanta giorni, mentre, nella fattispecie, con il preavviso di diniego del 2 dicembre 2021, al ricorrente sono stati concessi solo trenta giorni per fornire la documentazione richiesta.

 

Richiesta integrativa per la domanda di condono: ci sono 90 giorni di tempo e vale per tutti i condoni!

Il TAR accoglie la richiesta e considera l'atto comunale nullo in quanto, ai sensi dell'art. 39, comma 4, della legge 724/1994 (Secondo condono edilizio), come modificato dall’art. 2, comma 37, lett. d), della Legge 662/1996, “La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione”.

Inoltre, come chiarito dal Consiglio di Stato, “La stessa causa di improcedibilità vige anche per le domande presentate ai sensi del condono edilizio ex L. n. 326-2003, il quale richiama e rinvia alle stesse procedure di cui alla L. n. 47-1985 e L. n. 724-1994 tramite i commi 25, 38 e 40 dell’art. 32 D.L. n. 269-2003 convertito con modifiche in L. n. 326-2003” (Cons. Stato, Sez, II, sentenza n. 1766/2020).

 

Il comune non può abbreviare i tempi per la presentazione della documentazione

Passando al caso di specie, il Comune ha emesso un provvedimento recante “Avvio del procedimento di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990 della domanda di concessione edilizia in sanatoria del 10/12/2004, presentata ai sensi della Legge 326/2004”, con cui ha richiesto documentazione integrativa e disposto che la mancata trasmissione della stessa entro il termine di trenta giorni avrebbe comportato l’improcedibilità della domanda.

Successivamente ha disposto, con il provvedimento in questa sede impugnato, il diniego dell’istanza di condono per il mancato deposito delle integrazioni.

E' quindi evidente che l'Amministrazione, non avendo rispettato il termine previsto dalla legge a vantaggio della parte per procedere alle integrazioni documentali, è incorsa nel vizio lamentato dalla ricorrente.

L'atto di diniego è quindi nullo.


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