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Condono edilizio fuori tempo massimo: non si può demolire a posteriori un abuso per ottenere la sanatoria

Cassazione: cercare di demolire a posteriori (cioè oltre la dead-line di quello specifico condono) una parte di abuso edilizio per ottenere la sanatoria non solo non serve a nulla, ma rappresenta un ulteriore abuso.

Le regole dei vari condoni edilizi sono impresse nelle tre leggi relative a Primo, secondo e terzo Condono (cd. sanatoria straordinaria, perché limitata ad un determinato intervallo temporale) anche se a volte ci si intreccia - e si fa prue confusione - con le regole della sanatoria edilizia (cd. sanatoria ordinaria), quella normata dall'articolo 36 del dpr 380-2001 (Testo Unico Edilizia) e che pone la sua valenza sull'accertamento di conformità della doppia conformità edilizia (esempio al volo: realizzazione di un intervento senza permesso di costruire ma teoricamente assentibile con lo stesso permesso, che quindi si ottiene 'dopo' in sanatoria).

La sentenza 37359/2022 della Corte di Cassazione però è interessante da mostrare perché consente di spiegare il perché è impossibile, per revocare l'ordine di demolizione per alcune opere abusivamente realizzate, procedere a una demolizione volontaria postuma di quella parte di volumetria che, se 'cancellata', consentirebbe in teoria all'abuso di tornare nei ranghi della legalità (sanatoria straordinaria).

La domanda di secondo condono edilizio

La Corteb suprema rigetta il ricorso partendo dalla consulenza tecnica effettuata nel 2020 dal pubblico
ministero, con la quale era stato accertato che i manufatti oggetto dell'ordine di demolizione e dell'unica domanda di condono presentata avevano volume pari a 1.160 mc., cubatura superiore a quella di 750 mc. prevista come limite di sanabilità delle opere abusive dalla legge 724/1994 (Secondo condono edilizio), ai sensi della quale l'istanza era stata avanzata (l'art. 39 comma 1 della legge 724/1994 consente infatti il condono delle «nuove costruzioni non superiori
ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria»).

Condono edilizio fuori tempo massimo: non si può demolire a posteriori un abuso per ottenere la sanatoria

La demolizione 'postuma' alla scadenza del condono è abusiva anch'essa

Quanto alla circostanza che, successivamente al sopralluogo del 2020 da parte del consulente tecnico, sarebbero stati demoliti alcuni manufatti abusivi, riportando così la volumetria nei limiti della condonabilità, la Cassazione spiega che è irrilevante, poiché come da principio ormai consolidato, in tema di condono edilizio, la volumetria eccedente i
limiti previsti dall'art. 39 della legge 724/1994, ai fini della condonabilità delle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita successivamente allo spirare di detto termine, integrando la stessa un intervento, oltre che di per sé abusivo, volto ad eludere la disciplina di legge (Sez. 3, n. 43933 del 14/10/2021).

Insomma: cercare di demolire a posteriori (cioè oltre la dead-line di quello specifico condono) una parte di abuso edilizio per ottenere la sanatoria non solo non serve a nulla, ma rappresenta un ulteriore abuso.

Tra sanatoria ordinaria e straordinaria c'è molta differenza

Ma c'è dell'altro.

La Cassazione osserva anche che, successivamente alla presentazione della domanda di condono, i ricorrenti avevano inoltre eseguito sui manufatti oggetto dell'ordine di demolizione (non ancora demoliti) ulteriori interventi abusivi, trasformando tre unità a destinazione originariamente non residenziale in immobili con destinazione abitativa. In tal senso, l'ordinanza ha correttamente ritenuto che, quand'anche avesse esito favorevole il ricorso giurisdizionale amministrativo pendente avverso il provvedimento con cui il Comune aveva rigettato la domanda di sanatoria ordinaria concernente la modifica della destinazione d'uso i per ritenuta non conformità alla disciplina edilizia concernente i requisiti di illuminazione naturale, ciò non spiegherebbe alcun effetto sull'esito della sanatoria straordinaria, comunque non accoglibile per originaria inammissibilità.


LA SENTENZA 37359/2022 DELLA CASSAZIONE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegati

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