Condono edilizio: ecco cosa serve per provare l'ultimazione delle opere
Tar Toscana: non basta una dichiarazione di atto notorio per provare la data di ultimazione delle opere abusive ai fini del condono edilizio
Se presentate un'istanza di sanatoria edilizia tramite dichiarazione di atto notorio, vi verrà respinta poiché la dichiarazione di atto notorio non basta.
Lo ha chiarito il Tar Toscana nella recente sentenza 1456/2019: secondo la costante giurisprudenza in materia, infatti, l’onere della prova in ordine alla ultimazione delle opere abusive in data utile, per fruire del condono edilizio spetta al privato richiedente e non all’Amministrazione, poiché solo l’interessato può fornire inconfutabili documenti che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione dell’abuso.
Prova della fine dei lavori edilizi
Tale prova deve essere rigorosa e non può consistere in semplici dichiarazioni sostitutive di atto notorio, richiedendosi invece una documentazione certa ed univoca, sull'evidente presupposto che nessuno meglio di chi richiede la sanatoria e ha realizzato l'opera può fornire elementi oggettivi sulla data di realizzazione dell'abuso (Consiglio di Stato sez. VI, 08/07/2019, n.4769).
Insomma: limitarsi ad affermare che la data (utile) di realizzazione delle opere sarebbe stata indicata nella domanda di condono non è sufficiente. Serve ulteriore documentazione che provi in maniera certa ed inequivocabile il termine dei lavori.
LA SENTENZA DEL TAR TOSCANA E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF
Condoni e Sanatorie
Il condono edilizio è 'normato' da una legge dedicata, va a sanare le irregolarità sostanziali ed è previsto solo per opere realizzate in un preciso lasso temporale, mentre la sanatoria ordinaria del Testo Unico Edilizia regolarizza gli abusi formali ed è sempre possibile