Condoni e Sanatorie
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Condono edilizio: ecco come si forma il silenzio assenso

Consiglio di Stato: per la formazione del silenzio-assenso ex art. 35 della legge 47/1985 servono la presentazione della documentazione richiesta, compresa la rappresentazione fotografica dell'immobile, e l'intero pagamento di tutti gli oneri dovuti

Se carente di documentazione essenziale, il condono edilizio è inammissibile e il suo diniego da parte dell'amministrazione comunale è legittimo. Lo ha affermato il Consiglio di Stato nella recente sentenza 3670/2017 del 25 luglio scorso, dove di fatto si ribadisce un consolidato principio di diritto, secondo il quale il silenzio-assenso ex art. 35 della legge 47/1985 si forma soltanto se e in quanto sia stata presentata la documentazione richiesta, compresa la rappresentazione fotografica dell’immobile abusivo, sia stata versata l’intera oblazione e siano state pagate le somme eventualmente dovute a conguaglio, ivi compresi gli oneri concessori.

Nel caso di specie, viene quindi rigettato il ricorso di una società contro il diniego di condono edilizio di un comune confermato dal tribunale amministrativo competente, il quale aveva ritenuto che tale diniego fosse motivato in modo esauriente ed esatto, in relazione all’incompletezza della documentazione allegata alla domanda di condono edilizio, e nonostante le reiterate richieste di integrazione formulate dall’amministrazione comunale, in particolare con riferimento al titolo di proprietà dell’immobile da condonare.

Per Palazzo Spada, chiamato in causa, nel caso di specie "la pratica edilizia di condono è incompleta perché carente di documentazione essenziale", costituita appunto dalla documentazione fotografica nonché dalla dichiarazione sostitutiva asseverante l’epoca di ultimazione delle opere, non potendo considerarsi valida quella presentata, "e non essendo stato documentato, d’altro canto, l’integrale versamento dell’oblazione".

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