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Condono edilizio e permesso in sanatoria: il no è illegittimo se mancano le motivazioni

E' illegittimo il diniego del condono edilizio se non è preceduto dalla comunicazione dei motivi ostati all'accoglimento della domanda di permesso di costruire in sanatoria (preavviso di rigetto), prima dell'adozione del provvedimento finale

Ci sono degli 'obblighi' che il comune deve rispettare in caso di diniego ad una richiesta di condono edilizio o di sanatoria ex art.36 Testo Unico Edilizia (e oggi anche art.36-bis), oppure il 'no' può arrivare senza alcuna motivazione?

Da una interpretazione estensiva, a tutela di chi presenta le istanze, il TAR piemonte nella sentenza 633/2025 dello scorso 11 aprile, relativa al ricorso contro un provvedimento di diniego di sanatoria edilizia.

Ovviamente, bisogna sempre distinguere tra la richiesta di condono - che come sappiamo, è 'normata' da leggi specifiche - e di sanatoria ordinaria, che è regolarizzata dal Testo Unico Edilizia, ma in questo caso i due procedimnti possono essere conglobati in quanto, come vedremo, l'art.10-bis della legge 241/1990 sul preavviso di rigetto si applica a entrambi.

 

Il caso: permesso di costruire in sanatoria 'rimbalzato'

La sentenza riguarda il diniego di sanatoria edilizia opposto dal Comune per un ampliamento realizzato su un'abitazione.

I proprietari avevano chiesto il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del dpr 380/2001, ma la richiesta era stata respinta.

Il provvedimento di rigetto è così motivato: “le opere realizzate sono in contrasto con l’art. 43.2 comma 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC vigente, ricadendo le stesse nella fascia di rispetto del reticolo idrografico minore (pari a 5 m dal ciglio della sponda della bealera di Rivoli) definita in classe di pericolosità e di idoneità all’utilizzo urbanistico “IIIa” di assoluta inedificabilità”.

Da qui il ricorso al TAR con l'impugnazione del diniego.

 

Manca il preavviso di rigetto: il diniego di sanatoria è illegittimo

Il TAR ha accolto il ricorso per violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990, norma che impone all'amministrazione, nei procedimenti su istanza di parte, di comunicare preventivamente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda (cosiddetto preavviso di rigetto), prima dell'adozione del provvedimento finale.

Infatti, tale mancanza ha precluso ai ricorrenti di valersi dell'ulteriore contraddittorio previsto dal legislatore e, quindi, di presentare osservazioni per il superamento dei motivi alla base del provvedimento di diniego.

La comunicazione in questione ha la funzione di garantire un confronto fra l'Amministrazione procedente e la parte istante al momento della conclusione dell'istruttoria ma prima dell'adozione del diniego, onde consentire agli interessati di avere un ulteriore contraddittorio e di provare a superare, mediante osservazioni, gli ostacoli frapposti dall'Amministrazione all’accoglimento dell’istanza.

 

Condoni e sanatorie: la comunicazione sul preavviso di rigetto è obbligatoria anche per sanatorie e condoni

Il TAR chiude quindi ricordando che, per giurisprudenza consolidata la comunicazione di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 si applica anche nei procedimenti di sanatoria o condono edilizio (ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 12.04.2023, n. 3672; T.A.R. Lazio, II quater, 3.11.2020, n. 11307; T.A.R. Lazio, II quater, 4.05.2023, n. 7586).

Di conseguenza, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dell'istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione in questione.

"Il Comune ha, infatti, precluso agli istanti la possibilità di rappresentare le proprie osservazioni, a detrimento dell’utilità, non soltanto difensiva, ma anche collaborativa, che l’istituto riveste per la stessa Amministrazione procedente: dalla lettura del provvedimento gravato non emerge che il medesimo sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ai sensi della disposizione sopra richiamata, con conseguente fondatezza del motivo di doglianza sollevato dai destinatari del diniego".


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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