Condoni e Sanatorie
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Condono edilizio e data di fine opera: come si prova? Il collegamento

Consiglio di Stato: l’onere della prova dell’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria a pena di rigetto della domanda

La dead line per la richiesta del Terzo condono edilizio

Come si fa a provare la data di completamento delle opere per ottenere una sanatoria edilizia?

La domanda  - e la risposta - è 'contenuta' nella sentenza 3853/2021 dello scorso 18 maggio, riferita al ricorso contro l'ordine di demolizione e contestuale diniego della richiesta di sanatoria.

Secondo il comune, dalle aerofotogrammetria risulterebbe che l'immobile per il quale si è chiesto il condono fosse certamente privo di copertura alla data del 27 giugno 2004, ovvero successiva a quella richiesta dalla normativa nazionale per il cd. Terzo Condono, cioè il 31 marzo 2003.

I ricorrenti assumono che la foto indicata dal Comune intimato si riferisce ad un momento storico in cui, a causa di un forte evento meterologico, la copertura già esistente sarebbe stata divelta e solo successivamente ripristinata; producono quindi dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da proprietari finitimi attestanti che, nel mese di marzo del 2004, una tromba d’aria avrebbe distrutto il tetto dell’immobile di proprietà degli odierni ricorrenti.

Nessuna prova documentale viene tuttavia prodotta in giudizio (né è stata allegata alle domande di condono edilizio) attestanti la preesistenza di una copertura dell’immobile e, in ultima analisi, la sussistenza dei presupposti di legge per la condonabilità dell’abuso.

 

Opera ultimata: cosa significa?

Ai fini del condono edilizio le opere si intendono ultimate se si è completato almeno il "rustico", cioè l’opera comprensiva delle tampognature esterne e del tetto, realizzando e rendendo individuabili e calcolabili i volumi.

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Data di completamento opera

Palazzo Spada ricorda che costituisce principio del tutto pacifico in giurisprudenza che l’onere della prova dell’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria a pena di rigetto della domanda, potendo quest’ultimo fornire qualunque documentazione da cui possa desumersi che l’abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta (ad es. fatture, ricevute relative all’esecuzione dei lavori e/o all’acquisto dei materiali, rilievi aereofotogrammetrici ecc.), non potendosi ritenere al riguardo sufficiente la sola allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. (…).

Il periodo di realizzazione delle opere asseritamente abusive è dunque elemento fattuale rientrante nella disponibilità della parte che invoca la sussistenza del presupposto temporale per usufruire del condono edilizio, non essendo l’Amministrazione comunale in grado di verificare la data di realizzazione, sul proprio territorio, di tutti gli immobili ivi realizzati.

E tale onere non può dirsi soddisfatto mediante la semplice produzione in giudizio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche se proveniente da un terzo, la quale non può in alcun modo assurgere al rango di prova neppur presuntiva, sull’epoca di realizzazione dell’abuso.

Né rileva, secondo quanto asserito dai ricorrenti, il tempo trascorso per la definizione delle domande di condono.

 

Il silenzio-assenso

Per quel che riguarda questo aspetto, Palazzo Spada evidenzia che il titolo abilitativo tacito può formarsi, per effetto del silenzio assenso, soltanto se la domanda di sanatoria presentata possiede i requisiti soggettivi e oggettivi per essere accolta, in quanto la mancanza di taluno di questi impedisce in radice che possa avviarsi il procedimento di sanatoria, in cui il decorso del tempo è mero coelemento costitutivo della fattispecie autorizzativa: affinché si abbia il silenzio assenso, occorre, cioè, che il procedimento sia stato avviato da un’istanza conforme al modello legale previsto dalla norma che regola il procedimento di condono.

Inoltre, perché possa utilmente decorrere il termine per il silenzio-assenso è anche che la domanda di condono sia corredata dalla documentazione richiesta.

Nel caso di specie, il tempo trascorso è stato in parte connesso alle ripetute integrazioni documentali che si sono rese necessarie nel corso procedimento; e comunque, non avendo gli istanti prodotto documentazione idonea a comprovare l’effettivo completamento dell’opera, con la relativa copertura, entro il termine prescritto, giammai avrebbe potuto formarsi il silenzio assenso.

I ricorsi quindi vanno entrambi respinti, essendo i dinieghi di condono legittimi alla stregua del dato normativo sopra richiamato e l’ordinanza di demolizione adeguatamente motivata in relazione al dato obiettivo, e non contestato, dell’abusività dell’intervento edilizio in parola.

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