Condono edilizio col silenzio assenso: requisiti e condizioni
Perché si formi il silenzio assenso su un'istanza di condono edilizio, serve la prova della ricorrenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi ai quali è subordinata l'ammissibilità del condono stesso.
Affinchè si formi il silenzio assenso su un'istanza di terzo condono edilizio cosa serve?
Ce lo riepiloga, abbastanza brevemente, il Tar Lazio nella sentenza 10222/2024 del 21 maggio, in riferimento alla realizzazione senza titolo di un ampliamento della superficie di 10,80 mq in un appartamento situato in zona vincolata, per il quale si era chiesta, appunto, la sanatoria straordinaria ex DL 269/2003.
Terzo condono edilizio in zona vincolata: il perimetro. Abusi maggiori off limits
Il TAR ricorda che i cordoni della 'borsa' del Terzo condono, in zona vincolata, sono molto stretti: ai sensi dell’art. 32, comma 26, lettera a), del DL 269/2003, infatti, "sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47".
Insomma, non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 alla legge 326/2003 (c.d. abusi maggiori), realizzate su immobili soggetti a vincoli, a prescindere dal fatto che (ed anche se) si tratti di interventi conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e al fatto che il vincolo non comporti l’inedificabilità assoluta dell’area. Sono invece sanabili, se conformi a detti strumenti urbanistici, solo gli interventi c.d. minori di cui ai numeri 4, 5 e 6, dell’allegato 1 al d.l. n. 326, cit. (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), previo parere della autorità preposta alla tutela del vincolo.
Riassumendo, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del DL 269/2003, convertito nella legge 326/2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni - e cioè che le opere siano realizzate prima dell’imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori senza aumento di superficie e volume (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria).
Di conseguenza, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo, indipendentemente dal fatto che il vincolo non sia di carattere assoluto, non può essere sanato.
Terzo condono edilizio col silenzio assenso: la documentazione necessaria
La formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l'oblazione e l'opera sia stata ultimata entro il termine previsto dalla legge e non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità.
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Condono edilizio col silenzio assenso: quando è possibile
Il TAR poi affronta la questione del ricorso inerente la presunta formazione del silenzio-assenso sull'istanza di condono.
Infatti, “il silenzio assenso previsto in tema di condono edilizio non si forma solo in virtù dell’inutile decorso del termine prefissato per la pronuncia espressa dell’amministrazione comunale e dell’adempimento degli oneri documentali ed economici necessari per l’accoglimento della domanda, ma occorre, altresì, la prova della ricorrenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi ai quali è subordinata l’ammissibilità del condono. Ne deriva che il titolo abilitativo tacito può formarsi per effetto del silenzio assenso soltanto ove la domanda sia conforme al relativo modello legale e, quindi, sia in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento” (cft. Consiglio di Stato sez. VII - 12/06/2023, n. 5742).
Nel caso di specie, le opere di cui si chiede la sanatoria hanno comportato un aumento della superficie e della volumetria originarie dell’immobile, con la conseguenza che non ricorreva la condizione richiesta dalla disciplina del terzo condono per la condonabilità di interventi realizzati in zone sottoposte a specifici vincoli.
E' quindi escluso che si possa essere consolidato il silenzio-assenso sull’istanza presentata dalla parte ricorrente.
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Condoni e Sanatorie
Il condono edilizio è 'normato' da una legge dedicata, va a sanare le irregolarità sostanziali ed è previsto solo per opere realizzate in un preciso lasso temporale, mentre la sanatoria ordinaria del Testo Unico Edilizia regolarizza gli abusi formali ed è sempre possibile
Edilizia
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