Condoni e Sanatorie
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Condono ambientale e condono edilizio sono totalmente indipendenti. Le differenze tra le due sanatorie

L'intervenuto condono cosiddetto "ambientale" di cui alla legge 308/2004 non implica al tempo stesso l'inapplicabilità di demolizione delle opere abusive ex art.31 comma 9 del dpr 380/2001

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Chi beneficia del condono ambientale non può aspettarsi anche una sanatoria per i reati edilizi, cioè un condono edilizio: il principio è contenuto nella sentenza 29979/2019 del 9 luglio della Corte di Cassazione, che assume una certa rilevanza perché distingue i due tipi di 'condoni' specificando le differenze.

Condono ambientale e condono edilizio

I due condoni (ambientale ed edilizio) viaggiano su distinti binari, considerando la diversità delle disciplina dettata in materia di interventi di tipo edilizio o paesaggistico (riferimenti normativi d.lgs 42/2004 e dpr 380/2001).

Nell'ambito della sanatoria urbanistico-edilizia rileva, con riguardo alla fattispecie di reato, l'art.36 del TUE, ai sensi del quale il permesso di costruire rilasciato a seguito di accertamento di conformità estingue i reati contravvenzionali previsti dalle normative urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici previsti dal d.lgs. 42/2004, "soggetti ad una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa, rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio".

Quindi, semplificando: il nulla-osta paesaggistico sopravvenuto, ove adottato, ha solo l'effetto di escludere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi limitatamente a quello previsto dall'art.181 comma 2 del d.lgs. 42/2004.

Una delle eccezione al predetto principio - precisano i giudici supremi - è costituita dall'art.1 comma 36 della legge 308/2004, che ha introdotto la possibilità di una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica, limitata però ad alcuni interventi minori.

Nessuna correlazione automatica

In definitiva, "non è dato rinvenire un'automatica e necessaria correlazione e quindi una reciproca influenza tra le vicende giuridiche che possono interessare un medesimo intervento abusivo e che operino nei distinti settori della tutela paesaggistica o della disciplina edilizia ed urbanistica". Ciò significa che, in assenza di specifiche disposizioni normative, l'assetto normativo dettato in materia paesaggistica e in quella edilizia seguono strade autonome.

Riguardo al caso in esame, l'eventuale venire meno dell'obbligo di ripristinare lo status quo ante dei luoghi in ragione della sopravvenuta operatività del cd. "condono ambientale" di cui all'art.1 comma 36 della legge 308/2004, non implica, automaticamente, anche una situazione di incompatibilità con il distinto ordine di demolizione emesso ai sensi dell'art.31 comma 9 del dpr 380/2001, siccome correlato ad una differente tutela di beni giuridici diversi da quelli cui inerisce la predetta disciplina di tipo paesaggistico.

Tra l'altro, concludono gli ermellini, l'eventuale incidenza del "condono ambientale" anche sui profili edilizi dello stesso immobile non può prescindere dalla necessità che si verta sulla medesima tipologia di interventi. Cioè, posto che il condono ambientale opera, a date condizioni sostanziali e procedurali, solo in rapporto ad interventi minori (cd. manutenzioni), esso non potrà mai assumere, neanche in astratto, riflessi su interventi tipologici edilizi di maggiore spessore e di carattere penale.

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