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Condoni e sanatoria: unica chance in zona vincolata gli abusi minori

In area sottoposta vincolo, sono condonabili solo gli abusi minori, cioè quelli inerenti al restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, mentre sono esclusi gli abusi dotati di consistenza volumetrica.

Ci sono delle regole particolari per i condoni e le sanatorie nelle zone sottoposte a vincolo, più stringenti rispetto alle zone urbanisticamente standard.

Lo ricorda il Tar Sardegna nella sentenza 445/2023 dello scorso 19 giugno, inerente il respingimento, da parte di un comune, della domanda di condono edilizio per una veranda di mq. 5,16 e un nuovo vano (mediante chiusura del patio) con superficie di mq 22.20 e volume di mc. 59.94, abusivamente realizzati quali pertinenze di un appartamento.

Condono edilizio in area avincolata: le regole

Per l'amministrazione, tra l'altro, a fondamento del provvedimento negativosi evidenzia che l'art. 32, del DL 269/2003 (cd. Terzo Condono edilizio), comma 27, lett. d), non consente il condono di opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

In zona vincolata il salvataggio è possibile solo per gli abusi minori

Il TAR da ragione al comune e torto alla proprietaria dell'appartamento, in quanto la richiesta di condono è stata presentata ai sensi del DL 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, relativamente a un'opera abusiva dotata di consistenza volumetrica (creazione di un nuovo vano) e realizzata su area sottoposta a vincolo paesaggistico preesistente in base al d.m. 12 maggio 1966.

Difatti l’art. 32, comma 27, lett. d), del DL 269/2003 esclude dalla procedura di condono regolata dal medesimo decreto legge, tra l’altro, le opere abusive che “d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

Tra primo e terzo condono edilizio, occhio ai vincoli: quando l'abuso non prende la sanatoria

Il Consiglio di Stato torna sulle regole del Terzo Condono edilizio ricordando che la sanatoria straordinaria ex art.32 del DL 269/2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).


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Restauro, risanamento e manutenzione straordinaria sono le uniche possibilità

Pertanto, trova applicazione al caso ora in esame il consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude l’applicazione del c.d. “Terzo condono” (quello, per l’appunto, previsto dal DL 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003) proprio agli abusi dotati di consistenza volumetrica e realizzati su zona sottoposta a preesistente vincolo paesaggistico (anche relativo), restando condonabili in zona sottoposta a vincolo, sempre secondo la citata forma di condono, i soli abusi “minori” indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al DL 269/2003 stesso (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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