Condizionatori selvaggi: i vincoli imposti dalla legge per installazioni in condominio
Quando abitiamo in un condominio e vogliamo installare un condizionatore, ci sono una serie di limiti e vincoli che siamo tenuti a rispettare, in termini di tipologia, dimensioni, motore esterno, posizione, distanze e ulteriori aspetti. Questi vincoli sono fondamentali per il rispetto del vicinato e per la salvaguardia del decoro urbano. Vediamo insieme gli elementi principali a cui bisogna sottostare.
Installare un condizionatore è un diritto del condomino, ma vi sono alcune indicazioni legislative da rispettare
L’installazione di condizionatori al servizio della propria abitazione è ormai ritenuto un pieno diritto del cittadino, al fine di mantenere un adeguato comfort abitativo durante il periodo estivo. Ciò che però è vincolante è il rispetto di alcune indicazioni legislative per non ledere il vicinato o la qualità del decoro urbano. Se infatti per l’installazione di un condizionatore non è, in linea generale, necessaria l’approvazione dell’assemblea condominiale (è sufficiente una comunicazione preventiva all’amministratore), quest’ultima è però autorizzata a ordinarne la rimozione forzata (e a risarcire eventuali danni dimostrabili), qualora l’installazione del climatizzatore non rispetti le indicazioni fornite dalla legislazione in materia. Vediamo quindi quali sono le regole da rispettare:
- I modelli e le unità esterne devono rispettare la normativa UNI 10339:1995 “Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura”;
- Avere dimensioni tali da non arrecare disturbo ai vicini;
- La rumorosità deve essere tollerabile;
- Non ledere il decoro architettonico dell’edificio, specialmente per edifici storici o in centri storici;
- Non ledere la visuale degli altri condomini (tubo di scolo e motore).
Ma chi conferisce il diritto di rimozione coatta di un condizionatore “non a norma” all’assemblea condominiale? L’Articolo 1122 del Codice Civile, il quale cita testualmente: “Opere su parti di proprietà o uso individuale. Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea”.
Prima di installare un condizionatore, il condomino deve quindi:
- Verificare che il condizionatore scelto e il suo posizionamento non violino il Codice Civile, il Regolamento Comunale o il Regolamento di condominio (regolamenti via via più stringenti), in tema di rispetto del vicinato e di tutela architettonica;
- Informare l’amministratore prima dell’avvio dei lavori (indicando modello, dimensioni e posizionamento, per sua ulteriore verifica).
È davvero sempre possibile installare un condizionatore in condominio?
In linea generale, come appena detto, l’installazione di un condizionatore è un diritto del cittadino. Ci sono però due situazioni in cui questo diritto può essere negato:
- Divieti contenuti all’interno di Regolamenti Comunali, per non arrecare pregiudizio estetico all’edificio o alla strada (si pensi a edifici di pregio vincolati e a centri storici). Il divieto può riguardare l’intero edificio o solo una parte di esso (ad esempio, il divieto può imporre l’installazione sulla sola copertura, o lungo facciate interne o secondarie, o ancora può essere imposto l’obbligo che l’impianto sia dello stesso colore della facciata su cui è installato);
- Divieti contenuti all’interno del Regolamento Condominiale, il quale però, per essere cogente, deve essere votato all’unanimità. Unanimità che si ottiene o attraverso votazione in assemblea di tutti i condomini proprietari di appartamento, e non solo dei presenti alla riunione, oppure in seguito all’approvazione del regolamento predisposto dal costruttore dell’edificio, in fase di sottoscrizione dei singoli contratti di compravendita dei diversi appartamenti. Il divieto resta valido anche per i successivi inquilini e acquirenti, a patto che il regolamento sia stato trascritto nei registri immobiliari o richiamato nell’atto di compravendita Anche in questo caso il divieto può riguardare sia il montaggio dei condizionatori sulle parti comuni che sui balconi privati, per tutelare estetica dell’edificio.
Oltre a limiti sul posizionamento, questi regolamenti possono contenere anche limitazioni ulteriori circa la rumorosità della macchina esterna (aspetto approfondito in seguito).
È ovvio comunque che esistono delle soluzioni per ovviare a queste limitazioni. Spesso, infatti, basta prevedere una diversa posizione dell’unità esterna (con magari qualche intervento edilizio in più). Altre si dovrà invece ricorrere a soluzioni tecnologiche diverse, come ad esempio condizionatori privi di unità esterna (o monoblocco).
I condizionatori privi di unità esterna
Questi condizionatori rappresentano una buona soluzione per chi ha problemi di installazione dell’unità esterna. In questa tipologia, infatti, il motore è integrato nello split collocato all’interno dell’abitazione. Gli unici elementi che rimangono in facciata sono due bocchette/griglie per la presa d’aria e l’espulsione di quella calda esausta (decisamente meno invadenti di un’intera unità esterna). È bene quindi che il condizionatore sia installato su una delle pareti perimetrali, in modo da semplificare la realizzazione di questi due fori per l’aria. Rimane poi il problema della condensa, la quale deve essere gestita tramite l’installazione di un tubo di scarico della condensa parallelamente ai tubi dell’impianto, e successiva incanalatura verso un sistema di raccolta delle acque bianche (grondaia) o in un recipiente aperto da svuotare periodicamente.
Siamo sicuri di conoscere tutti i requisiti da rispettare quando installiamo una caldaia a condensazione?
Le caldaie a condensazione sono, a scapito delle apparenze, apparecchi molto diversi dalle caldaie tradizionali. Di conseguenza non è possibile procedere a una loro installazione, in sostituzione di vecchi generatori, senza fare prima opportune verifiche e adeguamenti. Vediamo insieme la complessità del mondo delle caldaie e di come poter procedere a sostituzioni di questo tipo.
LEGGI APPROFONDIMENTO
Questi apparecchi hanno prestazioni simili ai condizionatori fissi più tradizionali (esistono modelli dotati di inverter, che regolano il funzionamento del motore per ottimizzarne ulteriormente i consumi), richiedono interventi di installazione e manutenzione piuttosto agevoli, e risolvono sensibilmente il problema dell’impatto visivo e acustico verso l’esterno. Tra gli aspetti negativi troviamo il problema del rumore interno (motore interno all’ambiente, costretto a lavorare in uno spazio limitato) e delle ridotte potenze disponibili, ma sono comunque criticità ampiamente tollerabili.
ATTENZIONE!
Anche per l’installazione di condizionatori monoblocco rimane l’obbligo di avvertire preventivamente l’amministratore.
Dove installare l’unità esterna del condizionatore: parti comuni e decoro architettonico
Innanzitutto, è bene specificare che ogni condomino è assolutamente libero di installare un condizionatore a uso privato se la relativa unità esterna viene posizionata sul piano orizzontale del proprio balcone, in quanto di proprietà esclusiva individuale (il cui uso è insindacabile da parte del condominio).
Diverso è il caso in cui non si disponga di un balcone/terrazzo e sia necessario installare il motore del condizionatore degli spazi condominiali comuni (facciate), per le quali non è possibile disporne a proprio piacimento. Valgono due concetti fondamentali:
- Il rispetto del famoso “decoro architettonico”, ovvero l’unità esterna (così come qualsiasi altro intervento da farsi sulle parti comuni) non deve in alcun modo rovinare l’armonia delle forme, le linee strutturali e la fisionomia complessiva dell’edificio: per tale motivo si predilige, in genere, l’installazione su facciate interno cortile o poste sul retro.
- Il rispetto del concetto di “godimento in egual misura della parte comune”, cioè è necessario garantire che, a seguito dell’installazione dell’unità esterna in una parte comune, ci sia spazio sufficiente per consentire agli altri condomini di fare lo stesso. Ciò limita, quindi, la dimensione ammissibile del motore.
ATTENZIONE!
Sono da intendersi “installazione su parte comune” tutte quelle effettuate su facciata, anche qualora essa avvenga in corrispondenza di balcone privato o sotto una propria finestra.
L'ARTICOLO CONTINUA...
Nel proseguo verranno date ulteriori indicazioni sul posizionamento dei condizionatori, sul problema del rumore, mentre un paragrafo è dedicato agli obblighi civili e penali
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