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Comunicazione interventi edilizi condominiali: occhio alla scadenza del 4 aprile! Le possibili esenzioni

L'Agenzia delle Entrate chiarisce quando gli amministratori di condominio sono dispensati dall'invio dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica all'Agenzia delle Entrate.

E' sempre obbligatorio, per gli amministratori di condominio, inviare all'Agenzia delle Entrate i dati degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati nell’edificio?

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un recente quesito ne "La Posta di FiscoOggi", chiarisce le esenzioni possibili all'invio di una comunicazione che, meglio ricordarlo subito, per l'annno in corso - o meglio, per gli interventi eseguiti nel 2023 - va inviata entro il 4 aprile 2024, data prorogata con provvedimento del Fisco del 21 febbraio 2024 (precedente scadenza: 16 marzo).

 

Comunicazione interventi condominiali: quando gli amministratori possono ometterle?

Le Entrate chiariscono che gli amministratori di condominio sono esentati dall'invio dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica all'Agenzia delle entrate solo se tutti i condòmini hanno optato per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) per tutte le spese sostenute l'anno precedente sugli edifici residenziali, invece dell'utilizzo diretto della detrazione.

E' chiaro che si tratta di una situazione difficilmente verificabile al momento, anche per le restrizioni in materia imposte prima dal DL Cessioni (11/2023, dead-line 17 febbraio 2023) e, adesso, dal Decreto Stop Cessioni, che comunque poco aggiunge per i condomini, visto che già essi non potevano, dalla data sopracitata, più scegliere di optare per la fruizione alternativa del bonus edilizio.

Però, se nel dato condominio, nel 2023 e prima del 17 febbraio, sono stati eseguiti lavori per i quali tutti i còndomini hanno optato per cessione del credito o sconto in fattura, allora scatterebbe l'esenzione all'invio della comunicazione.

 

Comunicazione interventi alle Entrate: basta anche solo una fruizione diretta

Se, quindi, anche solo un condòmino ha scelto la detrazione d'imposta per un intervento, l'amministratore deve trasmettere tutti i dati relativi agli interventi sulle parti comuni dell'edificio dell'anno precedente, compresi quelli per cui tutti i condòmini hanno optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Importante: come ricordato dall'Agenzia delle Entrate su FiscoOggi, la comunicazione relativa agli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici va trasmessa:

  • dall'amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, quando non serve il visto di conformità;
  • dal chi rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o attraverso un intermediario per gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi alla maxi-agevolazione per i quali è richiesto il visto di conformità.

 

Scadenza del 4 aprile: vale anche per le comunicazioni di cessione e sconto 2023 (e non c'è più la remissione in bonis)

Infine, ricordiamo che la scadenza del 4 aprile 2024 per del termine, ordinariamente fissato al 16 marzo (come quello per le comunicazioni condominiali), entro il quale i contribuenti o i loro intermediari devono comunicare all’Agenzia l'opzione per lo sconto o la prima cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari deve essere inviata:

  • dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure tramite un intermediario, nei casi in cui non è richiesto il visto di conformità;
  • esclusivamente da chi rilascia il visto di conformità, per tutti gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità.

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari che per quelli effettuati sulle parti comuni degli edifici deve essere inviata:

  • dal singolo condomino, direttamente o tramite intermediario, nei casi in cui non è necessario il “visto”
  • esclusivamente da colui che rilascia il visto di conformità per gli interventi da Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità.

Vale la pena ricordare che in virtù di quanto disposto dal Decreto Stop Cessioni, del quale si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non c'è più 'l'ombrello' rappresentato dalla remissione in bonis, che consentiva, pagando 250 euro, di poter inviare la comunicazione delle opzioni (o di poterla modificare) entro il 15 ottobre.

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