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Comune non si esprime sul permesso a costruire: mero inadempimento no tacito assenso

Lo ha chiarito il TAR della Campania, attraverso la sentenza n. 3650/2015, in riferimento al caso di un cittadino campano che si era opposto al provvedimento di “demolizione di opere di ampliamento di un immobile


Lo ha chiarito il TAR della Campania, attraverso la sentenza n. 3650/2015, in riferimento al caso di un cittadino campano che si era opposto al provvedimento di “demolizione di opere di ampliamento (mediante incorporazione di una parte di un altro locale allo stesso piano) e cambio di destinazione d’uso ad abitazione di un locale attività, posto al secondo piano dell’edificio, realizzate in assenza di permesso di costruire ed in contrasto con la destinazione urbanistica di zona, sostenendo che l’immobile era conforme ad una richiesta di permesso di costruire presentata, ai sensi della legge regionale n. 1/2011, sulla quale si sarebbe formato il silenzio assenso” del Comune campano.
Il tribunale ha ritenuto infondato il ricorso, in base all’art. 20, comma 1, del D.P.R. 380/01, per il quale la domanda per il rilascio del permesso di costruire deve essere accompagnata «da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica».
Pertanto “la completa assenza di qualsiasi asseverazione del genere da parte del progettista abilitato esclude in radice la possibilità della formazione di un titolo abilitativo tacito sulla domanda della società istante, assorbendo ogni questione sulla compatibilità tra il regime semplificato dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/01 e la legislazione regionale. Rilevato, infatti, che la copia dell’istanza di permesso di costruire agli atti del giudizio non è corredata da alcuna dichiarazione di un tecnico abilitato e che, neppure a fronte della specifica eccezione sollevata dal Comune, il ricorrente nulla ha obiettato o prodotto al riguardo”.
Considerato inoltre, senza pregiudizio alcuno per il carattere conclusivo delle suesposte ragioni, che la Sezione ha chiarito che nella regione Campania l’istituto del silenzio assenso non può trovare applicazione in presenza della normativa regionale (ll.rr. n.19 del 28 novembre 2001 e n. 10 del 18 novembre 2004) che disciplina l’esercizio dell’intervento sostitutivo da parte dell’amministrazione competente, il cui tenore letterale porta a qualificare il comportamento inerte tenuto dal comune, non come assenso, ma come mero inadempimento.