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Competenze professionali: il progetto statico-sismico di una costruzione è sempre responsabilità dell'ingegnere

Cassazione: è nulla la prestazione affidata al geometra anche se il progetto è controfirmato da un ingegnere, perché è nullo il mandato. La progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime

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La Cassazione Civile torna sulle competenze professionali in ambito strutturale: nel caso dell'ordinanza 100/2021, si tratta del mancato pagamento del compenso dovuto a un geometra per aver redatto, 'assieme' ad un ingegnere, il progetto esecutivo architettonico di tre corpi di fabbrica con struttura in cemento armato previsti nel progetto di lottizzazione del medesimo terreno.

Il geometra non era stato pagato dagli eredi del committente e aveva pertanto presentato ricorso, ma si era prospettata - in primo grado - una problematica di competenza professionale: gli incarichi professionali conferiti al ricorrente, secondola controparte, erano nulli in dipendenza della violazione delle norme imperative concernenti i limiti alle competenze professionali dei geometri.

Secondo il geometra la corte distrettuale, allorché ha ritenuto che l'incarico ricevuto esulasse dalle sue competenze, non ha tenuto conto della effettiva entità delle opere né del carattere flessibile del parametro legislativo espresso dalla locuzione "modesta costruzione civile". Inoltre, le progettazioni di cui sopra hanno consentito il rilascio delle concessioni edilizie e sono state elaborate in stretta collaborazione con l'ingegnere contestualmente incaricato.

 

Costruzioni civili: la competenza è degli ingegneri

La Cassazione non cambia quanto sancito in Appello, ribadendo che la struttura progettata - un piano di lottizzazione con la previsione di realizzazione di tre corpi di fabbrica in cemento armato di quaranta unità immobiliari - non poteva certo definirsi "modesta costruzione civile", in quanto postulante calcoli complessi e la soluzione di problematiche estranee, per definizione, alla competenza di un geometra.

L'invalidità dell'incarico professionale non era esclusa dalla presenza collaborativa di un ingegnere. Tradotto: l'invalidità del progetto redatto e presentato dal geometra non era superata dalla circostanza per cui un ingegnere avesse effettuato e sottoscritto i calcoli strutturali e diretto i lavori relativi alle strutture in cemento armato.

La Corte suprema, per chiarire il concetto, torna su orientamenti giurisprudenziali ormai cristallizzati: l'insegnamento - menzionato pur dalla corte distrettuale - a tenor del quale, a norma dell'art. 16, lett. m), del RD 11.2.1929, n. 274 (che non è stato modificato dalla legge 1068 del 1971), la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole (il che non è nella fattispecie di cui al presente ricorso) che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato.

Di conseguenza:

  • la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente da affidare dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità;
  • qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri (cfr. Cass. 26.7.2006, n. 17028).

A nulla vale che il geometra adduca che all'ingegnere contestualmente officiato è stato conferito l'incarico di provvedere alle progettazioni strutturali e che ad egli ricorrente è stato conferito l'incarico di occuparsi dell'aspetto architettonico e della direzione dei lavori.

Il contratto di progettazione e direzione dei lavori relativo a costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, stipulato da un geometra anteriormente all'abrogazione - ad opera del d.lgs. 212/2010 - del RD 2229/1939 (è il caso oggetto del presente ricorso), è nullo in quanto contrario a norme imperative; invero, la menzionata abrogazione, comportando l'introduzione di una disciplina innovativa e non già interpretativa della normativa previgente, non ha prodotto effetti retroattivi idonei ad incidere sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore e non ha, dunque, influito sulla invalidità del contratto, regolata dalla legge del tempo in cui lo stesso è stato concluso.

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