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Competenze professionali, è ancora Ingegneri contro Architetti sulle opere di urbanizzazione primaria. Ultime CNI

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è tornato a pronunciarsi sulla questione delle competenze professionali degli ingegneri e architetti in tema di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria, su cui è in corso un confronto piuttosto acceso con il CNAPPC, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

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L'oggetto del contendere e le tappe della vicenda

Il botta e risposta per le competenze professionali sulle opere di urbanizzazione primaria continua: il CNI ci torna sopra con la circolare 612 del 28 settembre (allegata), riepilogando le 'tappe' di un caso iniziato con la sentenza n. 170/2020 del Tar del Lazio, segnalata e approfondita anche da Ingenio, che ribadiva l’esclusiva competenza dei professionisti ingegneri riguardo alla progettazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Successivamente, il Comune di Supino, soccombente davanti al Tar del Lazio, si è appellato al Consiglio di Stato che, in sede cautelare, ha accolto la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. In seguito, il CNAPPC ha divulgato una circolare (la n. 92 del 27/07/2020 - allegata) riferita anche alla precedente circolare 581 del CNI (che, di fatto, approfondiva la sentenza in esame) in cui si sostiene, tra le altre cose, che il Consiglio di Stato abbia ritenuto “non fondata” la sentenza del Tar 170/2020.

Sul piano giudiziario, il CNI evidenzia che - di fronte alla avvenuta costituzione in giudizio, nel ricorso pendente davanti al Consiglio di Stato promosso dal comune di Supino, del CNAPPC tramite atto di intervento ad adiuvandum - il Consiglio Nazionale ha deciso di costituirsi anch’esso nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, tramite atto di intervento ad opponendum, affidandosi ad un qualificato legale, esperto del settore dei lavori pubblici e dei servizi di ingegneria e di architettura, per ribattere alle argomentazioni dei ricorrenti e degli Architetti e per sostenere e difendere le ragioni alla base della decisione n.170/2020 del Tar Lazio, favorevole ai professionisti Ingegneri.

Il parere del CNI

Secondo il CNI, è “tecnicamente inesatto e fuorviante far passare una mera ordinanza cautelare come un giudizio definitivo e la sospensione della sentenza del Tar Lazio come una pronuncia di illegittimità e non fondatezza della medesima decisione di primo grado”, a prescindere dall’esito del futuro giudizio di merito. Il CNI ricorda inoltre che, in ogni caso, la decisione finale del giudice amministrativo “non influenzerà il consolidato assetto delle competenze professionali, che vede i professionisti Ingegneri unici legittimati alla progettazione di infrastrutture viarie, che non siano strettamente connesse ad un fabbricato”.

IN ALLEGATO, SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF:

  • LE CIRCOLARI CNI N. 581 e 612;
  • LA CIRCOLARE CNAPP 92;
  • LA SENTENZA 170/2020 DEL TAR LATINA

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