Data Pubblicazione:

Competenze professionali, attenzione: i geometri possono effettuare valutazioni sulla statica degli edifici

Cassazione: il geometra può svolgere consulenze tecniche d'ufficio (CTU) per la valutazione di opere che incidono sulla statica degli edifici

progettazione-carte-700.jpg

La diagnostica strutturale e la progettazione statica degli edifici sono 'cose' da geometri? Parrebbe di sì, a giudicare da quanto disposto dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza 4439/2020 del 20 febbraio, che segue a ruota una pronuncia di stampo diverso, già approfondita su queste pagine, relativa alla nullità del contratto di affidamento della direzione dei lavori di costruzioni civili ad un geometra, ove la progettazione richieda l'esecuzione, anche parziale, dei calcoli in cemento armato, attività demandata agli ingegneri, attese le limitate competenze attribuite ai geometri.

Diagnostica strutturale e progettazione statica: chi può?

La ricorrente, una SRL, era stata condannata dalla Corte di Appello a seguito di CTU disposta dal giudice e affidata ad un geometra per la valutazione degli interventi realizzati, sotto il profilo della diagnostica strutturale e della progettazione statica.

Secondo la SRL, il giudizio conclusivo espresso dal geometra individuato come consulente tecnico d'ufficio, in ordine alla correttezza degli interventi realizzati, sotto il profilo della diagnostica strutturale e della progettazione statica, era illegittimo perché egli, in qualità di consulente, non si era limitato ad un semplice rinvio ad un elaborato altrui, ma aveva operato una meditata valutazione complessiva a seguito dell'accurato accertamento dello stato dei luoghi, alla luce del rilievo strutturale eseguito e, infine, della relazione di diagnostica delle strutture, in cui queste ultime erano state oggetto di calcolo da parte di un ingegnere.

CTU e competenze professionali: anche ai geometri le opere in cemento armato

Secondo la ricorrente la Corte d'appello e, prima ancora, il Tribunale ben avrebbero potuto disporre una consulenza tecnica d'ufficio.

La Cassazione conferma l'orientamento, visto che "secondo il costante orientamento di questa Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi, le norme relative alla scelta del consulente tecnico d'ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che la decisione di affidare l'incarico ad un professionista (nella specie, geometra) iscritto ad un albo diverso da quello pertinente alla materia al quale si riferisce la consulenza (nella specie, ingegneri), ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione (Cass. 12 marzo 2010, n. 6050; per la riaffermazione del principio generale, v., di recente, Cass. 28 settembre 2015, n. 19173). Alla luce di tali rilievi, la doglianza che investe la mancata nomina di un diverso consulente tecnico è priva di qualunque fondamento".

In definitiva:

  • non è vero che solo ingegneri e architetti hanno la competenza a valutare opere che incidono sulla statica degli edifici;
  • conseguentemente, il parere espresso dal semplice geometra puà legittimamente essere posto a fondamento di una decisione di tal tenore.

Divisione dell'appartamento e modifica delle tabelle millesimali

Nella stessa sentenza, si 'tratta' anche di revisione dei valori delle unità immobiliari: per la Cassazione, non è automatica ma si deve provare la rilevante alterazione del rapporto originario.

Questo il principio emesso: la divisione orizzontale in due parti di un appartamento sito in condominio non determina alcuna automatica incidenza dell'opera sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari, ove non ricorra il presupposto della rilevante alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano, così come richiesto dall'art.69 disp.att. c.c.

LA SENTENZA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi