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Compenso dei CTU: ok al calcolo in base al prezzo di vendita e non al valore di stima

Corte Costituzionale: il compenso del consulente tecnico di ufficio (CTU), chiamato a valutare un immobile pignorato, può essere calcolato sul prezzo di vendita e non sul valore di stima

Compenso dei CTU: le decisioni della Consulta

Massima attenzione perché sui compensi del CTU, con la recente sentenza 90/2019, la Corte Costituzionale ha chiuso il cerchio sciogliendo il nodo del calcolo delle parcelle dei professionisti incaricati della valutazione del valore degli immobili.

Compenso del CTU: i paletti della Consulta

Di fatto, quindi:

  • il compenso del consulente tecnico di ufficio (CTU), chiamato a valutare un immobile pignorato, può essere calcolato sul prezzo di vendita e non sul valore di stima;
  • al professionista possono solo essere corrisposti acconti fino al 50% del valore di stima.

CTU: come funziona la determinazione dei compensi

Il riferimento è la legge 132/2015, la quale prevede che al momento dell’esproprio, il giudice determini il valore dell’immobile in base al valore di mercato e agli elementi forniti dal tecnico nominato. Il tecnico calcola la superficie, il valore per metro quadro in base alle diverse destinazioni, eventuali riduzioni del valore per la presenza di difetti o di oneri e vincoli gravanti sull’immobile. Anche il compenso del tecnico è determinato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario, ed è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile.

CTU: perché i professionisti sono contrari

I professionisti hanno chiesto un parere di legittimità costituzionale della norma, presentata dal Tribunale di Vicenza. Secondo loro, la liquidazione del compenso in base al valore di vendita dell’immobile sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza perché correlato a un elemento, cioè il valore di vendita, che non è “pronosticabile a priori ed è condizionato da fattori imponderabili da parte dell’esperto”.
 
Posticipando il pagamento del professionista al momento della vendita, si legge nella sentenza, diminuirebbe il compenso, senza neppure distinguere tra voci connesse al valore di stima e voci che da tale valore prescindono. Ridurre l’entità del compenso degli esperti e ritardare il momento della liquidazione, allontanerebbe le migliori professionalità, con un danno evidente per l’immagine dell’intero settore delle vendite pubbliche.

CTU: le regole non si cambiano

Le richieste sono state rispedite al mittente dalla Consulta, che nella pronuncia in parola spiega come i CTU non possono essere assimilati ai professionisti che operano in un contesto di mercato e in autonomia perché la loro attività è permeata da una connotazione pubblicistica.
 
Nel nuovo criterio di determinazione del compenso, è innegabilmente sottesa una finalità di contenimento dei costi delle stime, che costituiscono una parte non trascurabile dei costi complessivi delle procedure esecutive.

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