Compensi ingegnere e architetto nelle gare di progettazione, ANAC: l'utilizzo del DM Parametri non è tassativo
Secondo l'Autorità Anticorruzione, il dato normativo inclina nel senso di escludere che i corrispettivi posti dalle tabelle ministeriali costituiscano “minimi tariffari inderogabili”. Con adeguata motivazione, quindi, si può derogare ai limiti imposti dai minimi tariffari ex DM Parametri.
Attenzione alla recentissima delibera 267 del 7 giugno 2022 dell'ANAC perché ha un certo impatto sul tema "corrispettivi", "equo compenso" e "minimi tariffari" dei professionisti tecnici nelle gare di progettazione (servizi di ingegneria e architettura).
Nel documento, l'ANAC afferma che "l'art. 24, comma 8 del Codice non sancisce l’obbligo inderogabile per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma lascia loro un ragionevole margine di discrezionalità, purché puntualmente motivato, nello stabilire il corrispettivo a base di gara; corrispettivo che, per quanto riguarda le spese e gli oneri accessori di cui all’art. 5 del DM 17 giugno 2016, deve essere individuato forfettariamente con il solo limite del divieto di superare gli importi massimi determinati in base a specifiche soglie percentuali commisurate all’importo delle opere".
La contestazione dell'ingegnere
Nello specifico, un ingegnere aveva contestato la congruità dell’importo posto a base di gara in quanto «nella determinazione del corrispettivo a base di gara non sono state considerate le “spese ed oneri accessori” di cui all’art. 5 del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016».
Secondo lui, la Stazione appaltante (cioè il comune), stabilendo l’importo complessivo forfettario per le spese e gli oneri accessori, avrebbe colpevolmente disapplicato la disposizione di cui al D.M. sopra menzionato, con la conseguenza che l’importo a base di gara sarebbe errato e dovrebbe essere rideterminato in modo corretto.
La S.A. ha evidenziato che la normativa in materia di definizione dei corrispettivi da porre a base di gara per gli affidamenti dei contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria è stata pedissequamente rispettata e che il calcolo del corrispettivo forfettario in contestazione tiene conto di alcune circostanze oggettive quali, nel caso di specie, il fatto che le attività da svolgersi non contemplano spese per recarsi presso l’area di cantiere e che le nuove modalità organizzative, determinate dall’emergenza Covid 19, prevendendo ormai l’utilizzo sistematico delle piattaforme informatiche per le comunicazioni a distanza, l’invio dei file e le riunioni di coordinamento, hanno permesso un forte abbattimento di varie tipologie di spese legate agli spostamenti per le varie commesse.
I corrispettivi sono solo un parametro iniziale
L'ANAC concorda con la S.A.: dopo aver ricordato le specifiche dell'art. 5 del DM 17 giugno 2016, si evidenzia che la norma in questione non pone alcun problema interpretativo posto che tratteggia con chiarezza la regola generale, secondo cui le spese in discussione sono stabilite in maniera forfettaria, provvedendo poi ad individuare le soglie di importo delle opere oggetto dell’attività di progettazione al solo fine di porre dei limiti massimi di liquidazione di siffatte spese.
Del resto - evidenzia l'ANAC - Secondo il Consiglio di Stato «la disposizione è chiara nell’imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare. […] In sostanza, il dato normativo inclina nel senso di escludere che i corrispettivi posti dalle tabelle ministeriali costituiscano “minimi tariffari inderogabili” (…) se, infatti, è vero, come da questi evidenziato nelle memorie depositate in atti, che in questa sede non si discute delle tariffe professionali, ma dei corrispettivi posti a base di gara quali indicati nelle tabelle ministeriali, è indubbio che la conseguenza ultima cui conduce la tesi degli appellati è quella di reintrodurre, per via indiretta, nuovi “minimi tariffari inderogabili” corrispondenti a quelli indicati nelle tabelle ministeriali» (sez. V, 29.3.2019 n. 2094).
In definitiva: con adeguata motivazione si può derogare ai limiti imposti dai minimi tariffari ex DM Parametri.
LA DELIBERA 267/2022 DELL'ANAC E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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