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Compensi dei CTU: la Consulta su adeguamento periodico dei compensi e regole del sistema delle vacazioni

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sui compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria, nella parte in cui non prevedono che, in caso di omesso adeguamento periodico degli onorari mediante il decreto dirigenziale di cui all’art. 54 dpr 115/2002, tale adeguamento possa essere effettuato dal giudice in sede di liquidazione del compenso

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L'adeguamento periodico dei compensi dei CTU

Con sentenza 89/2020, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria), e degli artt. 50 e 54 del dpr 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, nella parte in cui non prevedono che, in caso di omesso adeguamento periodico degli onorari mediante il decreto dirigenziale di cui all’art. 54 del citato dpr, tale adeguamento possa essere effettuato dal giudice in sede di liquidazione del compenso.

Nel caso specifico, al CTU era stato chiesto di ricostruire la dinamica di un sinistro stradale, evidenziando eventuali profili di colpa e di efficienza causale nella condotta della conducente di un veicolo che aveva investito un pedone, rimasto vittima, nell’occasione, di lesioni personali. Espletato l’incarico, il consulente aveva chiesto il pagamento di un onorario a tempo, secondo il disposto dell’art. 4 della legge 319/1980, indicando quale base per il computo del compenso una durata delle operazioni corrispondente a trecentododici vacazioni.

Il pubblico ministero, dopo aver rilevato l’assenza di profili di complessità nei fatti e nel relativo accertamento, aveva con decreto liquidato un onorario misurato in rapporto a centoventi vacazioni.

Nel giudizio di opposizione, promosso a norma dell’art. 170 del dpr 115/2002, il consulente aveva tra l’altro insistito sulla presunta complessità del compito affidatogli, pur senza quantificare il tempo impiegato per l’espletamento, e si era riferito, nel contempo, a esigenze di «decoro della professione».

Le osservazioni della Consulta

  • in primo luogo, spettando all’amministrazione la competenza per la determinazione degli onorari in questione, non è certo irragionevole che questa possa valutare, preliminarmente, se procedere attraverso l’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 ad un adeguamento che consenta il mero recupero dell’inflazione, o invece a più consistenti modifiche tariffarie, eventualmente incidenti anche sulla base di calcolo sulla quale operare la rivalutazione periodica, secondo criteri di apprezzamento di natura politica, in base a ciò che consente l’art. 50 del medesimo testo unico;
  • in secondo luogo, la circostanza che l’adeguamento previsto dal citato art. 54 scaturisca da un procedimento che coinvolge diverse amministrazioni e risulti incorporato in un atto di natura regolamentare ben si giustifica considerando che il decreto dirigenziale di cui ragiona la disposizione provvede a disciplinare, in via generale e astratta, la remunerazione di attività professionali doverose, fornendo i necessari parametri di riferimento. Così come previsto, l’intervento regolamentare presuppone, inoltre, una diretta interlocuzione con l’ISTAT, mentre il decreto finale certifica che è stata compiuta la dovuta ricognizione, con riferimento ai pertinenti indici dei prezzi al consumo. L’intervento regolamentare individua inoltre, anche qui con effetto erga omnes, il periodo di riferimento per la quantificazione delle variazioni del costo della vita, operazione che, tra l’altro, mal si presterebbe ad essere svolta dai giudici caso per caso (facendo dipendere tale quantificazione dalla durata del giudizio o anche dello stesso procedimento di liquidazione dei compensi);
  • è decisivo, infine, osservare che la stessa lettera dell’art. 54 del dpr 115/2002 rende discutibile l’assunto del giudice a quo, secondo il quale l’adeguamento tariffario sarebbe vincolato, oltre che nell’an e nel quando, anche nel quantum. In verità, la disposizione in esame ragiona di un adeguamento triennale «in relazione» alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo: ciò che non esclude, quantomeno, che residuino per l’amministrazione margini discrezionali riguardo alla puntuale corrispondenza tra indici ISTAT e percentuale di adeguamento degli onorari.

Sono tutti argomenti che mostrano, in definitiva, come l’intervento del giudice, caso per caso, non sia affatto fungibile rispetto a quello dell’amministrazione, e comunque come non sia congruo prevedere l’intervento del primo, in funzione sussidiaria, quando manchi il secondo.

La pronuncia di non fondatezza non esime in ogni caso la Consulta dal rilevare, per l’ennesima volta, la deplorevole e reiterata inadempienza dell’amministrazione nell’applicazione dell’art. 54 del dpr 115/2002. D’altra parte, la ben nota disponibilità (sopra accennata) di altri mezzi giurisdizionali, diversi dal giudizio sulle leggi, pone gli interessati nella condizione di ottenere rimedio alla violazione dei propri diritti e interessi, come del resto esige e consente la Costituzione.

La conclusioni

Riassumendo, la parcella a vacazione con gli importi del 2002, ma incrementata dall'Istat per cui teoricamente oggi vigerebbero tariffe orarie maggiori del +26%, non presenta profili di illegittimità costituzionale, per cui il Giudice può tranquillamente liquidare con importi del 2002 anche le consulenze del 2020.

Onorari commisurati al tempo (art.4 legge 319/1980): ecco cosa dice la legge

Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.

La vacazione e' di due ore.

L'onorario per la prima vacazione e' di L. 10.000 e per ciascuna delle successive e' di L. 5.000. L'onorario per la vacazione puo' essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni e' fissato un termine non superiore a cinque giorni; puo' essere aumentato fino alla meta' quando e' fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario per la vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto interamente. Il giudice non puo' liquidare piu' di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato e' tenuto, sotto la sua personale responsabilita', a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione

LA SENTENZA INTEGRALE DELLA CONSULTA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Art. 4. Onorari commisurati al tempo Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione e' di due ore. L'onorario per la prima vacazione e' di L. 10.000 e per ciascuna delle successive e' di L. 5.000. L'onorario per la vacazione puo' essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni e' fissato un termine non superiore a cinque giorni; puo' essere aumentato fino alla meta' quando e' fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto interamente. Il giudice non puo' liquidare piu' di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato e' tenuto, sotto la sua personale responsabilita', a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione
Art. 4. Onorari commisurati al tempo Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione e' di due ore. L'onorario per la prima vacazione e' di L. 10.000 e per ciascuna delle successive e' di L. 5.000. L'onorario per la vacazione puo' essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni e' fissato un termine non superiore a cinque giorni; puo' essere aumentato fino alla meta' quando e' fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto interamente. Il giudice non puo' liquidare piu' di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato e' tenuto, sotto la sua personale responsabilita', a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione

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