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Compatibilità paesaggistica, accertamento di conformità, condono ambientale, sanatoria: le regole del gioco

Cassazione: l'istituto della “compatibilità paesaggistica” non può trovare attuazione nel caso di lavori non autorizzati che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, o che non siano configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria a norma dell’art.3 del Testo Unico Edilizia

Quando (e come) va considerato il dato del sopravvenuto accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere edilizie realizzate? E ancora: aver ottenuto un permesso in sanatoria equivale automaticamente a poter ottenere la compatibilità paesaggistica?

Alla domanda risponde la Corte di Cassazione nella recente sentenza 39164/2021 dell'11 novembre, relativa al ricorso di un privato, condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 181 d.lgs. 42/2004 per aver eseguito lavori in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza della necessaria autorizzazione.

Da evidenziare che l'imputato, peraltro, con riferimento agli stessi fatti, è stato assolto dal Tribunale dall’accusa di aver commesso il reato di cui all’art. 44 comma 1 lett. b) dpr 380/2001, per intervenuto permesso di costruire in sanatoria.

 

Alla ricerca del condono ambientale

La difesa sostiene che non è stata applicata la causa di estinzione del reato per sopravvenuto accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere realizzate.

In pratica, la condanna sarebbe illegittima perché non è stato considerato il dato del sopravvenuto accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere realizzate.

In agggiunta, si evidenzia che la Regione Sicilia ha ritenuto applicabile alle opere la sanzione della pena pecuniaria e non quella dell’ordine di demolizione, in quanto le stesse «arrecano lieve pregiudizio al paesaggio vincolato» e il Comune competente ha rilasciato il permesso di costruire a norma dell’art. 36 dpr 380/2001.

Il giudice avrebbe dovuto quindi considerare l’esistenza della disciplina del c.d. “condono ambientale”, introdotta dall’art. 1 comma 36 della legge 308/2004, e che ha determinato l’inserimento del comma 1-ter nell’art. 181 d.lgs. 42/2004.

 

Compatibilità paesaggistica: qui non c'è

Non è di questo avviso la Cassazione, secondo cui l’istituto della “compatibilità paesaggistica” non può trovare attuazione nel caso di lavori non autorizzati che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, o che non siano configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria a norma dell’art. 3 del dpr 380/2001.

La nozione di superfici utili e di volumetria, inoltre, deve essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio.

La compatibilità paesaggistica ex art. 181 d.lgs. 42/2004, quindi, qui non sussiste.

Compatibilità paesaggistica, accertamento di conformità, condono ambientale, sanatoria: le regole del gioco

Compatibilità paesaggistica, leggi regionali e sanzioni penali

La suprema Corte sottolinea inoltre che:

  • la “compatibilità paesaggistica” non può essere rimodulata dalle leggi regionali. Le disposizioni introdotte da leggi regionali, anche se approvate da Regioni a statuto speciale, devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi;
  • il rilascio del provvedimento di “compatibilità paesaggistica” non determina per ciò stesso l’operatività della causa di non applicazione della disposizione penalmente sanzionata di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004, in quanto è comunque riservato al giudice il compito di verificare se sussistono i presupposti di fatto e di diritto dell’istituto estintivo.

 

Condono ambientale e condono edilizio sono totalmente indipendenti

In questo caso, i lavori per i quali è intervenuto il permesso di costruire in sanatoria, previo parere favorevole della Sovrintendenza dei Beni Culturali e della Regione Sicilia, sono:

  • opere di livellamento del fondo di terreno con creazione di terrazzamenti;
  • piazzali con pavimentazioni in cemento;
  • muretti in pietra e cemento con ringhiere in legno;
  • una tettoia in struttura in lamiera zincata, per un’altezza, tra l’altro, di circa 4,00 metri;
  • un casotto delle dimensioni di 3,00 metri per 2,70 metri ed un’altezza variabile tra i 2,30 metri ed i 3,00, composto da pareti e piano copertura prefabbricati;
  • rampe di scale e scalini in materiale cementizio per l’accesso ai piazzali;
  • recinzioni del fondo con muretti in pietra e cemento.

Pertanto deve escludersi l’operatività dell’istituto della “compatibilità ambientale”.

I lavori per i quali è intervenuto il permesso di costruire in sanatoria, previo parere favorevole della Sovrintendenza dei Beni Culturali e della Regione Sicilia, per come indicati in sentenza, infatti, hanno determinato la creazione di superfici utili e volumi, secondo i criteri indicati in precedenza al § 2.1, e non sono qualificabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria a norma dell’art. 3 dpr 380/2001.

Né, per quanto si è evidenziato prima, può rilevare il rilascio del parere favorevole della Sovrintendenza dei Beni Culturali e della Regione Sicilia.

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