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Commissari di gara e commissioni giudicatrici: le linee guida Anac aggiornate

L'Anac ha aggiornato le linee guida n.5 al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal cd. Correttivo Appalti

Le linee guida n.5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate dal Consiglio dell'Anac con deliberazione n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, con relativa relazione illustrativa, sono state pubblicate sul sito dell'Anac (e sono disponibili nel file allegato).

Le correzioni del Correttivo
Come si evince dalla relazione illustrativa, il decreto correttivo ha previsto l'obbligo di scegliere il Presidente tra gli esperti selezionati dall'Anac per gli affidamenti relativi a contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità.

Inoltre, per i contratti di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico e tecnologico, lascia alla stazione appaltante la possibilità di selezionare i componenti della commissione giudicatrice nell'ambito di propri esperti interni previa richiesta e confronto con l'Anac.

Infine, è introdotto un periodo transitorio in relazione alla piena interoperabilità delle banche dati che attribuisce alle stazioni appaltanti la verifica, anche a campione, delle autodichiarazioni presentate in ordine alla sussistenza dei requisiti dei commissari.

Le novità principali delle linee guida Anac n.5 aggiornate

  • è stato inserito in Premessa il punto 4 per tener conto dei contratti ad elevato contenuto tecnologico o innovativo. Per queste tipologie contrattuali la stazione appaltante dovrà, entro 30 giorni antecedenti il termine per la richiesta, inviare una richiesta motivata all'Anac per selezionare i componenti al proprio interno;
  • al paragrafo 1, punto 1.2, lett. c) è stata eliminata la descritta ipotesi sulla modalità di rotazione che verrà meglio esplicitata nel Regolamento;
  • al paragrafo 1, punto 1.4 è stata inserita la raccomandazione per cui i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici attivino quanto prima la procedura per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere il ruolo di commissario di gara per un'altra amministrazione;
  • al paragrafo 1, punto 1.5 è previsto l'obbligo, per la stazione appaltante, di comunicare all'Anac entro 3 giorni l'avvenuta pubblicazione della commissione di gara. Il software di acquisizione dei dati ed il regolamento potranno eventualmente definire un eventuale dettaglio dei dati da comunicare;
  • al paragrafo 2, punto 2.2, lett. f) è previsto che tra gli incarichi, l'acquisizione di un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) è valutabile oltre che con riferimento alla contrattualistica pubblica anche in relazione ai settori di competenza;
  • al paragrafo 2, punto 2.5, lett. d) si prevede espressamente la possibilità dell'assenza di una copertura assicurativa nei casi in cui i commissari siano dipendenti della stazione appaltante che li richiede come componenti interni;
  • al paragrafo 2, punto 2.10 la dizione "professionisti" è stata modificata in senso più ampio con quella di "esperti";
  • il paragrafo 3.7 è stato riformulato per chiarire meglio il contenuto della dichiarazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione da parte del dipendente pubblico;
  • al paragrafo 4, punto 4.8 è stato specificato l'obbligo di comunicazione da parte delle stazioni appaltanti, in riferimento alla nuova versione dell'art. 216 c. 12 e all'art. 77 c. 9 del codice, relativamente al mancato possesso dei requisiti o della mancata dichiarazione sull'incompatibilità accertata nella fase di verifica;
  • al paragrafo 4, punto 4.12 si è ampliato il riferimento alle cause di "non nominabilità" indicando anche la mancanza dell'autorizzazione al dipendente da parte della stazione appaltante;
  • al paragrafo 4, punto 4.15 si è eliminata, in una visione di semplificazione della gestione dell'albo, la previsione della sanzione;
  • il paragrafo 5 intitolato "Periodo transitorio" è stato riscritto per dar conto della nuova tempistica legata alla nascita che siano completati gli atti propedeutici all’avvio dell'Albo.

L'Anac non ritiene possibile imporre con Linee guida un obbligo assicurativo a carico delle stazioni appaltanti quando ricorrano a commissari interni, dovendo al riguardo essere necessaria una specifica previsione normativa di rango primario, in considerazione del possibile impatto sulla spesa pubblica.

LE LINEE GUIDA COMPLETE E AGGIORNATE SONO DISPONIBILI NEL FILE ALLEGATO

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