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Come si calcola il compenso del CTU

Un susseguirsi di leggi, circolari e sentenze di cassazione regolano il compenso che il giudice civile può liquidare al CTU: come fare a districarsi in mezzo a cavilli e burocrazia? Quali onorari può richiedere un CTU? Gli onorari a percentuale si possono richiedere insieme con quelli a vacazione, oppure è vietato?
Lo abbiamo chiesto al nostro autore, Fabrizio Mario Vinardi, che da 30 anni si occupa di CTU e perizie giudiziarie in tutta Italia.

Gli onorari del CTU: i riferimenti normativi

La complessa materia dei compensi spettanti al Consulente Tecnico d’Ufficio - CTU è regolata dal DM 30/05/2002 e dal TU Spese di Giustizia di cui al DPR 115/02, oltre che dall’unico articolo ancora vigente (l’art. 4) della L. 319/80.

Vediamo insieme che cosa prevedono queste norme e come possono essere utilizzate per predisporre la richiesta di liquidazione, che va depositata - a pena decadenza - entro 100 giorni dal termine dell’incarico (termine previsto dal TU citato e confermato dalla Corte di Cassazione, II sez. civ., sent. n. 4373/2015).

Gli onorari sono fissi, variabili e commisurati al tempo e nelle materie tecnico-ingegneristiche sono applicabili:

  • onorari variabili a percentuale (per scaglioni),
  • onorari variabili da minimo a massimo,
  • onorari a tempo (vacazioni).

In particolare, l’art. 1 degli allegati al DM 30/05/02 dispone che “Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo … per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni”.

Nulla si dice per gli onorari variabili da min. a max., che vengono tuttavia “recuperati” dall’art. 51 TU, nel quale si precisa che il magistrato determina gli onorari variabili (quindi sia quelli a percentuale, sia quelli da min. a max.) tenendo conto “delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita” e può aumentarli sino al 20% se “dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato”.

Aumenti e decurtazioni

Il successivo art. 52 TU contempla la possibilità di aumentare tutti gli onorari sino al doppio per le prestazioni di “eccezionale importanza, complessità e difficoltà”, ma al tempo stesso ne prevede obbligatoriamente la riduzione se la prestazione non è completata nel termine fissato, o entro quello eventualmente prorogato; più precisamente, dispone che per gli onorari a vacazione non si debba considerare il periodo successivo alla scadenza, mentre per gli altri onorari si applicherà una decurtazione di 1/3 (disposizione certamente da rivedere, perché pone sullo stesso piano il ritardo di un singolo giorno con quello di un mese o un anno).

Il Legislatore era stato attento e aveva disposto (art. 54 TU) che gli onorari fossero adeguati “ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, ma dal maggio 2002 al momento di scrivere l’articolo sono trascorsi oltre 21 anni senza che il Ministero abbia mai adeguato i compensi, nonostante l’ISTAT registri una variazione di poco inferiore al 50%.


Tabelle di riferimento

Venendo al pratico, la prima cosa da fare al momento di predisporre l’istanza di liquidazione è individuare se l’oggetto dell’incarico sia compreso, anche in via analogica, in una o più delle tabelle allegate al DM citato, che sono così suddivise (vengono presentati i casi più frequenti per le materie tecnico-ingegneristiche):

  • art. 3 (onorari a percentuale): valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere;
  • art. 11 (onorari a percentuale): costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili,
  • art. 12 (onorari variabili da min. a max.): c.1 verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi e c.2 rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili
  • art. 13 (onorari a percentuale): estimo
  • art. 16 (onorari variabili da min. a max.): redazione di stima dei danni da incendio e grandine
  • art. 17 (onorari a percentuale): infortunistica del traffico e della circolazione (il valore è determinato in base al “danno cagionato alla cosa”, quindi non si applica per le consulenze cinematico-ricostruttive).

Se l’argomento della CTU rientra nelle materie sopra indicate, il CTU applica il calcolo per scaglioni su base del valore di causa (onorari a percentuale) oppure indica un importo compreso tra min. e max. negli altri casi: se ci si discosta dall’importo minimo previsto per legge, il consiglio è quello di indicare le principali prestazioni eseguite e motivare, anche sinteticamente, la richiesta.

Da ricordare che indipendentemente dal fatto che l’incarico sia unitario, se contempla accertamenti che hanno come riferimento tabelle diverse, è corretto richiedere onorari distinti per ciascuna attività svolta.


Esempi pratici

Vediamo insieme due esempi di riferimento:

  1. il quesito chiede di verificare la sussistenza dei vizi lamentati in una ristrutturazione e identificarne le cause (art. 11: consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, da computarsi sul valore di lite ad es. 50.000 euro) e di calcolare il più probabile valore di mercato dell’appartamento (art. 13: consulenza tecnica in materia di estimo, da computarsi sul valore stimato dal CTU, ad es. 200.000 euro): è corretto richiedere due distinte voci di onorario e precisamente un compenso ex art. 11 (da 1.843,21 a 3.691,89 euro) e un compenso ex art. 13 (da 848,15 a 1.696,25 euro);
  2. il quesito chiede di stimare più immobili (art. 13: consulenza tecnica in materia di estimo): se si tratta di immobili con “caratteristiche uguali o analoghe” l’importo da utilizzare quale base di calcolo sarà la stima cumulativa, se invece si tratta di immobili diversi tra loro, che abbiano richiesto “autonome caratteristiche valutative”, allora è corretto applicare più volte l’art. 13 (Cass. civ. n. 18070/2012).

Meglio le tabelle?

Le liquidazioni tabellari sono, in via generale, preferibili sia per il CTU (mediamente conducono a compensi maggiori, rispetto alle vacazioni di cui parleremo tra poco), sia per il giudice (un semplice calcolo indica il minimo e il massimo di legge entro i quali liquidare il compenso).

Tuttavia, l’ultimo scaglione è soggetto ad un “tetto” ormai anacronistico, visto che il nucleo di queste tabelle risale al DPR 820 del 1983 e indicava quale valore massimo di lite 1 miliardo di lire, che gli aggiornamenti del DPR 352/88 e del DM 30/05/02 non hanno modificato, salvo la conversione in 516.456,90 euro.

Pertanto, a parità di quesito, una CTU per un importo di lite di 1 o 10 milioni di euro sarà liquidata alla stessa stregua di quella da 516.456,90 euro (salvo la possibilità discrezionale del magistrato di aumentare gli onorari sino al doppio ex art. 52 TU, come visto sopra).

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Se, invece, la materia oggetto della CTU non è compresa nelle tabelle, vuoi per obsolescenza del testo di legge (nel 1983 certe materie non erano state contemplate, ad esempio telecomunicazioni e informatica), vuoi per dimenticanza del Legislatore (ad esempio, la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali), allora non resta che ricorrere al criterio residuale degli onorari a tempo.

La vacazione giudiziaria è di 2 ore e non possono essere richieste più di 4 vacazioni/die (salvo che per attività svolte alla presenza del magistrato): la prima vacazione vale euro 14,68 e ognuna di quelle successive euro 8,15 (ossia un onorario di 4,075 euro/h, in palese contrasto con l’art. 2233 cod. civ. che recita “la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”).

Siccome l’urgenza è contemplata solo per gli onorari variabili, l’art. 4 della L. 319/80 stabilisce che il compenso può essere raddoppiato se viene fissato un termine non superiore a 5 giorni e aumentato fino alla metà se il termine è non superiore a 15 giorni.

Onorari a percentuale e vacazioni insieme?

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