Come Marcare CE prodotti da costruzione innovativi
La Marcatura CE è definita dall’Art. 2 del Regolamento 765/2008 come “una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l’apposizione”.
Nel caso dei prodotti da costruzioni innovativi, non esistendo norme armonizzate applicabili, in quanto prodotti “non standard”, è possibile ottenere la Marcatura CE solo attraverso un ETA. Nel presente articolo si intende approfondire il come.
Cos’è l’ETA
L’ETA è una Valutazione Tecnica Europea (European Technical Assessment – ETA) emessa per i prodotti da costruzione innovativi. La stessa è prevista dal Regolamento UE 305/2011 e definita nell’Art. 2 dello stesso, assieme ad altre importanti definizioni necessarie per comprendere il processo istruttorio di Marcatura CE dei prodotti da costruzione innovativi.
Secondo quanto indicato nel Regolamento 304/2011, l’ETA è la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea (EAD), rilasciata a uno specifico fabbricante da parte di un TAB.
Ad oggi sul sito ufficiale dell’EOTA sono censiti oltre 6.000 ETAssessments (cioè emessi in conformità al Regolamento UE 305/20111 , precedentemente, secondo la Direttiva 89/106/CEE, abrogata dal Regolamento UE 305/2011, erano definiti “ETApprovals”).
Da questo importante numero si comprende come tale processo sia ritenuto fondamentale dall’industria delle costruzioni per poter valutare e commercializzare, nello Spazio Economico Europeo, un prodotto da costruzione innovativo.
Opzioni per l’emissione dell’ETA
Un ETA può essere emesso da un TAB solo se il prodotto non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata.
In questo caso l’Art. 21 del Regolamento UE 305/2011 distingue 2 opzioni per l’emissione dell’ETA (rispettivamente la lettera b) e lettera c) del comma 1) di seguito illustrate:
1. Se il prodotto rientra interamente nell’ambito di applicazione di un EAD, il TAB informa il fabbricante, che ha richiesto l’ETA, che tale documento sarà usato come base per l’ETA da rilasciare:
2. Se il prodotto non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di alcuna specifica tecnica armonizzata (ovvero norma armonizzata o EAD), il TAB applica le procedure di cui all’allegato II o quelle stabilite in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3:
Come è evidente il caso 2 (ovvero quello indicato dall’Art.21, comma 1, lettera c)) è il più complesso in termini di processo istruttorio, in quanto prevede l’adozione di un EAD non ancora esistente.
Si specifica che la Marcatura CE è possibile solo a seguito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della UE, dei riferimenti dell’EAD.
Per visionare l’elenco degli EAD pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale si rimanda alla pagina dedicata sul sito dell’EOTA, quelli non ancora pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale sono contrassegnati con “Pending for citation in OJEU”, dove OJEU sta per “Official Journal of the European Union”. Gli EAD pubblicati in OJ sono liberamente scaricabili, quelli “pending” no.
Se si intendessero individuare gli Organismi Notificati (Notified Body) in grado di effettuare le attività terze richieste dall’EAD, in funzione del sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione previsto nell’EAD stesso, è possibile visitare l’apposito sito messo a disposizione dalla Commissione Europea.
Per approfondimenti su definizioni, procedure e TAB, LEGGI QUI l’intero articolo
Buona lettura.
1 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio