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Come gestire i rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento

Un documento utile agli operatori della sicurezza per capire come gestire i rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento

Strumenti per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro: dal Gruppo di Lavoro “Sicurezza” del CNI (GdL) le linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento. 

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Troppo scarsa la normativa sulla gestione dei rischi derivanti da lavorazioni in ambienti confinanti o a rischio di inquinamento

Il Gruppo di Lavoro “Sicurezza” del CNI (GdL) nel 2019 ha intrapreso una modalità di lavoro che ha portato alla pubblicazione di ulteriori documenti di comune interesse per gli ingegneri che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro, grazie all’organizzazione di alcuni gruppi di lavoro tematici temporanei (GTT). Tra questi è stato costituito un GTT che ha lavorato intensamente per la redazione di una Linea di Indirizzo su un tema particolarmente delicato, i rischi derivanti da lavorazioni in ambienti confinanti o a rischio di inquinamento, che purtroppo è stato spesso oggetto di cronaca da parte dei media nazionali per le tragedie occorse negli ultimi anni.

L’interesse per questa tematica da parte del GdL deriva anche dalla notevole carenza della normativa nazionale in merito alla gestione di tale rischio, nonostante l’emanazione dello specifico D.P.R. 14 settembre 2011, n.177, “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti” che costituisce l’ultimo atto legislativo in merito a tale argomento probabilmente proposto, come ormai consuetudine nel nostro Paese, a seguito di eventi infortunistici mortali plurimi occorsi negli anni immediatamente precedenti. Tale decreto, che si aggiunge alla già scarsa attenzione in merito all’argomento presente all’interno del Testo Unico D.Lgs.81/2008, ha generato fin dalla sua pubblicazione problemi applicativi ed interpretativi, ad oggi non ancora risolti dato che l’oggetto stesso non riguarda l’estremamente necessaria corretta gestione del rischio in questione ma la qualificazione delle imprese che operano in ambiti classificabili come “ambienti confinati” oppure “a rischio di inquinamento”, introducendo tra l’altro criteri vincolanti di qualificazione in un sistema nazionale generale di qualifica fortemente differenziato tra settore pubblico e privato.

Dal CNI un importante documento utile ai tecnici della sicurezza: le Linea di Indirizzo

Ecco pertanto che la pubblicazione di una Linea di Indirizzo sulla gestione dei rischi derivanti da lavorazioni in luoghi di lavoro così a rischio era un dovere che il C.N.I. ha sentito assolutamente necessario ragionando nella consueta ottica di aumentare l’attenzione e di redigere documenti che possano diventare strumenti utili ai tecnici e in particolare ai colleghi ingegneri per migliorare le proprie competenze.

Forte richiamo alle normative internazionali

Si tenga presente inoltre che si è ritenuto il lavoro un atto dovuto considerando la notevole e ampia disponibilità di norme internazionali sulla materia che mai in passato sono state richiamate o citate dalle norme in vigore in Italia ma delle quali invece nelle numerose Linee Guida, Linee di Indirizzo o altri documenti, predisposti da Enti Istituzionali del territorio (in particolare le ASL regionali) si trova ampia traccia e ispirazione.
Per i motivi citati si è ritenuto pertanto di impostare il modello di Linea di Indirizzo con l’obiettivo di fornire uno strumento di grande utilità per i tecnici consulenti in materia di salute e sicurezza, basato sull’approfondimento degli aspetti già ampiamente trattati dalle norme internazionali ed estremamente importanti per la corretta gestione del rischio derivante da lavorazioni in ambienti confinati o a rischio di inquinamento.

Di cosa trattano le Linee di Indirizzo

I principali argomenti proposti nel documento, in merito ai quali spesso non sono presenti indicazioni utili o sufficientemente approfondite nelle norme italiane vigenti, riguardano:

  • la corretta identificazione e funzione delle figure interessate alla corretta gestione dei rischi,
  • la definizione di “ambiente confinato o a rischio di inquinamento”,
  • l’applicazione degli obblighi previsti dal DPR 177/2011 anche alle lavorazioni effettuate soltanto con personale interno all’azienda,
  • le modalità di valutazione dei rischi in questione,
  • l’informazione, formazione e addestramento del personale (a tal proposito il DPR 177/2011 prevedeva l’emanazione di un Accordo Stato Regioni in merito che non è stato mai pubblicato),
  • la gestione delle emergenze,
  • l’importanza del contributo del Medico Competente.

Non solo un documento tecnico ma anche APP, modelli, check list, esempi, flowchart 

Il corposo documento proposto è costituito inoltre da numerosi e importanti allegati ad integrazione degli strumenti a disposizione, tra cui la presentazione di una specifica APP per la classificazione del luogo di lavoro predisposta dall’ Università di Bologna “Alma Mater” Facoltà di Ingegneria con il contributo degli esperti di INAIL Regione Emilia Romagna e dell’ASL regionale, alcuni modelli di corretta gestione del rischio già utilizzati per importanti lavori/cantieri, una flowchart per la corretta gestione dell’emergenza, il modello di notifica di inizio attività in ambienti a rischio agli organismi pubblici di pronto intervento in caso di emergenza (VVF e Servizi di Pronto Soccorso) grazie al contributo dei tecnici del Comando Provinciale di Pistoia, il modello di nomina del Rappresentante del Datore di Lavoro Committente (RDLC) che ha un ruolo fondamentale nella gestione del rischio in questione.

Le Linee di Indirizzo pur avendo raggiunto un livello di dettaglio elevato, soprattutto nell’identificazione dell’effettiva potenziale presenza di un luogo di lavoro classificabile come “ambiente confinato o a rischio di inquinamento”, nell’identificazione dei ruoli e delle funzioni tecniche degli attori principali nella gestione del rischio, nelle indicazioni fornite per una corretta nonché estremamente necessaria gestione delle emergenze, mantiene comunque lo scopo principale di fornire agli ingegneri uno strumento che garantisca un livello qualitativamente alto della prestazione professionale o del ruolo tecnico nell’ambito della propria funzione.

In sintonia con quanto già accennato è bene innanzitutto citare quanto indicato nella premessa del documento.

Un documento destinato a RSPP/ASPP, CSP/CSE e a rappresentanti di imprese che lavorano in ambiti specifici

Il quadro normativo e giurisprudenziale attuale ha indotto gli ingegneri del GTT “Ambienti Confinati” a impostare il documento “di indirizzo” per essere principalmente destinato ai colleghi RSPP/ASPP, CSP/CSE ed ai professionisti del settore, ma anche ai colleghi che svolgono ruoli predominanti, in quanto a responsabilità, per i Committenti e per le imprese esecutrici di lavori specifici in tale ambito lavorativo.
Nello stesso documento è stato riservato un approfondimento molto importante alla figura del Medico Competente che ha un ruolo molto importante nella corretta gestione di un rischio così rilevante nei luoghi di lavoro oggetto di questa trattazione e la cui funzione, in relazione alla sorveglianza sanitaria e alle procedure di emergenza per i lavoratori che operano negli ambienti confinati o a rischio di inquinamento, la stessa normativa vigente non chiarisce o non evidenzia in misura efficiente.

Le Linee di Indirizzo hanno inoltre l’obiettivo di fare chiarezza sull’applicazione del D.P.R. 177/2011 alle attività gestite con risorse aziendali interne, considerata ancora la presenza di alcune, seppur modeste in numero, interpretazioni della citata norma quale riferimento unicamente all’affidamento di attività a terzi in luoghi di lavoro classificati ambienti confinati o a rischio di inquinamento. Al contrario, come evidente nella stessa lettera di presentazione del Decreto redatta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il provvedimento è chiaro che sia espressamente riferito anche alle lavorazioni in ambienti confinati o a rischio inquinamento con risorse aziendali interne.

In merito al riconoscimento di un ambiente confinato o a rischio di inquinamento, passaggio fondamentale per una corretta gestione del rischio in luoghi di lavoro a volte di difficile classificazione, si è dedicato un intero paragrafo per fornire strumenti utili partendo dalla definizione di ambiente confinato più condivisa nel nostro Paese (Linee Guida ASL Emilia-Romagna) che a sua volta aveva attinto elementi da un approfondito screening delle norme internazionali maggiormente diffuse.
A questo approccio nel documento e in particolare negli allegati sono state fornite metodologie e strumenti (ad es. check list, algoritmi/SW, App, altro) attualmente a disposizione degli RSPP/consulenti per il riconoscimento di un ambiente confinato e per la relativa valutazione del rischio, come la già citata APP “Confined space APP” tranquillamente utilizzabile in modalità “free lance” messa a disposizione dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna. Tale strumento è importante ricordare che, al contrario di molte altre presenti sul mercato quali strumenti di gestione in tema di salute e sicurezza, è frutto di un confronto importante che ha avuto l’approvazione da istituzioni importanti come INAIL e ASL regionali.

Le figure della sicurezza interessate al documento

Le figure dei destinatari del documento “Linee di Indirizzo” sono state identificate correttamente nel testo mettendone in evidenza funzioni, responsabilità e riferimenti normativi. Le figure interessate sono le seguenti:

  • Il Datore di Lavoro Committente (DLC), specificandone obblighi normativi e responsabilità in particolare in merito all’attuazione delle procedure di lavoro obbligatorie e di soccorso compreso il coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e dei Vigili del Fuoco; in merito a quest’ultimo punto è di notevole importanza il modello di modulo messo a disposizione dai VVF e dalle ASL della Regione Toscana per la notifica preventiva del lavoro, inserito come allegato 5; si è inoltre ricordato il campo di applicazione di tali obblighi in capo al DLC anche nel caso di lavori eseguiti da personale interno all’azienda committente e non da parte di terzi.
  • Il Datore di Lavoro Committente delle lavorazioni oggetto di un cantiere soggetto agli obblighi previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, in cui è stata evidenziata l’estensione del campo di applicazione del D.P.R. 177/2011 a tale caso, ricordando che lo stesso DLC deve adempiere ai compiti stabiliti dall’art.89 del medesimo D.Lgs. 81/2008.
  • Il Rappresentante del Datore di Lavoro Committente (RDLC), figura introdotta dall’art.3 comma 2 del D.P.R. 177/2011, individuata dal DDL stesso, che deve essere “in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia” esperienza di “attività di informazione, formazione e addestramento […], a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente”; tale figura potrebbe essere un tecnico dipendente del Committente o un consulente esterno ma deve possedere i requisiti necessari, seppure esposti dalla normativa in maniera non precisa.
  • Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), che nell’ambito dei compiti ben noti e fissati dall’art.33 del D.Lgs.81/2008 dovrà essere in grado di identificare le tipologie di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori e le relative misure di prevenzione e protezione e pertanto nel caso specifico le condizioni dell’ambiente di lavoro interessato all’eventuale classificazione di ambiente confinato, al fine di fornire indicazioni al Datore di Lavoro necessarie per poter operare in condizioni sicure mediante la corretta gestione nell’affidamento ad aziende qualificate a operare.
  • L’Addetto del servizio di prevenzione e protezione (ASPP), che ha compiti di compartecipazione al Servizio Prevenzione e Protezione pur ricordando le maggiori responsabilità del RSPP.
  • Il Coordinatore della sicurezza nei cantieri (CSP/CSE), che dovrebbe possedere competenze e/o esperienze specifiche in materia per un corretto coordinamento delle attività previste nei luoghi che risultino classificabili come ambienti confinati o a rischio di inquinamento, tramite per esempio le procedure gestionali delle possibili interferenze in relazione alle misure di sicurezza proposte dal Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice come richiamato dagli artt.119 e 121 del D.Lgs. 81/2008.

Chiariti i dubbi interpretativi del DPR 177/2011

In merito all’applicazione del DPR 177/2011 alle attività gestite con risorse aziendali interne, oggetto del paragrafo 1.2 delle Linee di Indirizzo, è opportuno precisare che l’incertezza interpretativa iniziale derivava dall’art.1 comma 3 che limita l’applicabilità degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, solo al caso dell’affidamento da parte del datore di lavoro di lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva.
Il paragrafo 1.2 precisa che tale esclusione non si estende anche alla restante parte del decreto che rimane valida e vincolante per qualsiasi tipologia d’impresa o lavoratore autonomo che svolga attività lavorativa (nel settore) in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, comprendendo pertanto anche le attività svolte da personale dipendente effettuate all’interno di ambienti sospetti di inquinamento o confinati presenti nella propria azienda o singola unità produttiva della stessa, purché in possesso dei requisiti obbligatori.
La conferma è arrivata dalla risposta del Ministero Lavori Pubblici e Sociali (pro 37/0011649/MA007.A001 del 27/06/2013) che alla pagina 2 recita: “Pertanto, la restante parte del D.P.R. 177/2011 è applicabile anche a chi svolge i lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento senza ricorso ad appaltatori o lavoratori autonomi esterni”.

In merito ai requisiti previsti per l’abilitazione delle imprese a lavorare in ambienti confinati o a rischio di inquinamento la Linee di Indirizzo, richiamando ampi contenuti dello stesso DPR 177/2011, ha riservato l’intero paragrafo 4, dedicato all’argomento in questione.

Finalmente una definizione chiara per identificare correttamente un ambiente confinato o a rischio inquinamento

Il paragrafo 2 della Linea di Indirizzo è riservato alla definizione di ambiente confinato o a rischio inquinamento, assolutamente assente nella legislazione vigente (D.Lgs. 81/2008 e D.P.R. 177/2011) in cui vengono semplicemente indicati alcuni casi in cui il luogo di lavoro può essere classificato in questa prospettiva. Il contenuto dedicato al tema della definizione di questi luoghi di lavoro è molto ampio perché si sono citati e riportati in allegato numerosi esempi di definizione disponibili nelle norme internazionali e da cui le stesse Linee Guida proposte dalle ASL territoriali hanno attinto (in primis per chiarezza e importanza quelle dell’ASL regionale Emilia-Romagna). Lo scopo di un paragrafo così corposo è quello di fornire il maggior numero di strumenti utili per consentire agli ingegneri e ai tecnici interessati a trattare l’argomento di impegnarsi correttamente nella necessaria identificazione di luoghi di lavoro classificabili secondo le definizioni disponibili.

Si è cercato inoltre di focalizzare il contenuto anche sui parametri che determinano la classificazione, tra cui le possibilità di accesso, i rischi presenti, la possibilità di estrarre da tali ambienti il personale in condizioni di emergenza, i ricambi d’aria e la percentuale di ossigeno (in merito questo parametro la normativa stessa risulta in evoluzione).

Nello stesso paragrafo sono state fornite indicazioni in merito agli strumenti utili per effettuare una corretta valutazione dei rischi derivanti dall’ingresso e dalle lavorazioni che vengono effettuate negli ambienti confinati o a rischio di inquinamento, facendo riferimento sia alle modalità e ai contenuti presenti nei documenti di valutazione dei rischi disponibili per i luoghi interessati, sia ai piani operativi di sicurezza se viene interessato un cantiere, ma ovviamente senza dimenticare quanto necessario quale obbligo di legge nei casi in cui l’attività dell’impresa in appalto risulti interessata dall’applicazione dell’art.26 del D.Lgs.81/2008 relativo ai contratti di appalto. Sono stati infine estrapolati i riferimenti agli strumenti già a disposizione free lance come la già citata APP Confined Space App o altre documentazioni presenti in allegato. Non si sono tuttavia previsti nelle Linee di Indirizzo approfondimenti specificatamente tecnici in merito all’argomento della valutazione dei rischi perché il volume delle informazioni sarebbe stato ingestibile in relazione alla quasi infinita diversità dei casi specifici e degli strumenti disponibili ai fini della sicurezza e della gestione della lavorazione interessata.

[...] continua la lettura nel PDF allegato

Si ringrazia il Gruppo di Lavoro SICUREZZA del CNI per la gentile collaborazione

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