Come funzionano i rimborsi chilometrici: tassazione e deducibilità
Anche gli studi professionali sono coinvolti dalla normativa su indennità e rimborsi chilometrici per le trasferte di lavoro. Approfondimento su calcolo, liquidazione, deducibilità e tassazione
I rimborsi chilometrici valgono sia per i professionisti che per i dipendenti degli studi professionali. Si riferiscono all'utilizzo del veicolo, sia di proprietà che eventualmente a noleggio, per svolgere attività lavorativa. Sgombriamo subito il campo da equivoci: nell'indennità chilometrica non sono compresi pedaggi autostradali e tariffe dei parcheggi ma:
- carburante;
- pneumatici;
- riparazioni e manutenzione;
- quota ammortamento capitale;
- quota interessi sul capitale investito;
- assicurazione RCA;
- tassa automobilistica.
Importante: è necessario che la liquidazione del rimborso chilometrico sia certificata sulla base della percorrenza, del tipo di veicolo utilizzato e del relativo costo chilometrico (Circolare n. 326/E del 1997 dell'Agenzia delle Entrate).
Rimborsi chilometrici: come si calcolano
Si parte dai costi chilometrici (costo al chilometro), stabiliti dalle tabelle ACI (pubblicate ogni due anni) sui valori del costo medio di percorrenza per gli autoveicoli di 17 hp a benzina o di 20 hp a gasolio. Sul sito ACI è peraltro disponibile uno speciale servizio per il calcolo dei costi chilometrici.
SCARICA LA TABELLA ACI 2016 PER IL RIMBORSO CHILOMETRICO
Deducibilità
La norma di riferimento per il trattamento fiscale da applicare ai rimborsi chilometrici è l'art.95 comma 3 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi). Le spese devono tutte essere documentate con fatture, scontrini, incarichi o note spese, a pena di indeducibilità. L'ammontare deducibile corrisponde al costo di percorrenza per autoveicoli di potenza massima non superiore a 17 CV a benzina, e non superiore a 20 CV a gasolio.
Inoltre, la tassazione del rimborso dipende dalla trasferta: se è all'interno del comune della sede lavorativa è soggetta a tassazione, se è fuori dal comune scatta la non imponibilità. Se il rimborso è previsto con tariffe ACI partendo dall'abitazione, se l’indennità risulta inferiore a quella calcolata dalla sede di lavoro il rimborso non è considerato reddito imponibile, se è maggiore viene erogato un rimborso complessivo di importo eccedente rispetto a quello da considerare esente (la differenza è da considerarsi reddito imponibile, ex art. 51 c. 1 TUIR).