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Come fermare l'ordinanza di demolizione dell'abuso: SCIA in sanatoria inutile, servono istanza di condono o accertamento di conformità

La presentazione di una SCIA in sanatoria non determina la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione; perché si possa produrre la sospensione, è necessario presentare una formale istanza di condono o di accertamento di conformità.

E' possibile sospendere l'efficacia di un'ordinanza di demolizione per abuso edilizio presentando una SCIA in sanatoria?

No, servono istanza di condono o accertamento di conformità.

La risposta arriva dal Consiglio di Stato, che nella sentenza 4200/2023 del 26 aprile, relativa al ricorso di alcuni privati contro un comune, che ha per oggetto la legittimità dei provvedimenti, repressivi e sanzionatori, emanati dallo stesso che i ricorrenti ritengono illegittimi per il fatto che è pendente la richiesta di sanatoria.

La SCIA in sanatoria

Nel merito, i ricorrenti, con il primo motivo del ricorso originario, sostengono che la presentazione di una domanda di sanatoria renderebbe inefficace l’ordinanza di demolizione e gli eventuali atti successivi.

Gli stessi ricorrenti osservano anche che l’attività edilizia può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

L’amministrazione nei trenta giorni successivi può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, può invitare il privato interessato a rendere l’intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato.

Trascorsi i trenta giorni, il comune può intervenire, peraltro solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzarne l’attività, con provvedimento espresso.

Nel caso in esame, alla SCIA in sanatoria presentata non avrebbe fatto seguito alcun provvedimento inibitorio e demolitorio, per cui l’ordinanza ingiunzione di pagamento sarebbe, sotto questo profilo, illegittima.

Come sospendere momentaneamente la 'ruspa'

Palazzo Spada evidenzia che la presentazione di una SCIA in sanatoria non determina la sospensione dell'efficacia dell’ordinanza di demolizione, atteso che la realizzazione di un intervento edilizio, prima del rilascio del titolo prescritto dalla legge, ne comporta irrimediabilmente l'abusività, quantomeno formale, alla quale può ovviarsi con il diverso procedimento di accertamento di compatibilità urbanistica, di cui all'art. 36 del DPR 380/2001, o di condono, sempreché ne ricorrano i presupposti (della c.d. doppia conformità sostanziale).

Pertanto, perché si possa produrre la sospensione dell’effetto della ordinanza di demolizione, è necessario presentare una formale istanza di condono o di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del dpr 380/2001 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 5746 del 8 luglio 2022), ma nel caso di specie non è stato provato che dette istanze siano state presentate.

Tra domanda di sanatoria, accertamento di conformità e ordine di demolizione: la ruspa si ferma o no?

Consiglio di Stato: la presentazione di una istanza di sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del dpr 380/2011, determina soltanto un arresto interinale dell’efficacia dell’ordine di demolizione, ponendolo in stato di temporanea quiescenza.


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SCIA, DIA, permesso di costruire: non possono avere ad oggetto attività edilizie 'passate'

Inoltre, non si ammettono la DIA o la SCIA in sanatoria presentate successivamente al completamento dell’opera abusiva ed utilizzate come strumento di sanatoria giacché gli illeciti edilizi in questione, ad eccezione dei casi contemplati dall’ art. 37 del dpr 380/2001, possono essere sanati soltanto in forza di titolo edilizio per condono straordinario o per accertamento di conformità.

In base al principio di tipicità degli atti amministrativi, una istanza di permesso di costruire o una SCIA può avere ad oggetto solo lo svolgimento di attività edilizia futura ed è comunque escluso, in base all’indirizzo prevalente del Consiglio di Stato, che il comune debba emanare una nuova ordinanza di demolizione dopo che è stata presentata una formale istanza di accertamento di conformità ex art. 36 dpr 380/2001 e sia stata esitata negativamente (Cons. Stato, sez. VI, n. 1432 del 2021; sez. II, n. 1925 del 2020).

Per concludere, Palazzo Spada ricorda che, di regola, è impossibile realizzare ulteriori opere sul medesimo bene abusivamente edificato pur se oggetto di condono straordinario.

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