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Colonnine di ricarica per auto elettriche: tutti i documenti da presentare assieme alla SCIA

Il decreto del 3 agosto del MIT individua le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici

Per realizzazare le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (cd. colonnine di ricarica), ai sensi dell'art. 23, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 9 febbraio 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, d'ora in poi sarà necessario allegare alla SCIA una serie di documenti e attestazioni.

Lo prevede il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre, che - di fatto - si 'aggancia' alle previsioni della direttiva europea 2014/94/UE (collegata al dpr 380/2001 (art.4)) che stabilisce i requisiti minimi in materia di realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i mezzi elettrici.

In Italia, in realtà, il decreto-legge 83/2012 aveva indicato il 1° giugno 2014 come data entro cui i comuni avrebbero dovuto prevedere nei regolamenti edilizi la norma sulle colonnine di ricarica, obiettivo poi aggiornato alla fine del 2017. In ogni caso, entro il 31 dicembre 2017 tutti i comuni dovranno inserire una norma nel proprio regolamento edilizio che vincola i nuovi edifici (residenziali e non, sopra i 500 metri quadri, tranne gli edifici pubblici) alla predisposizione all'allaccio di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, a meno, ovviamente, di proroghe dell'ultim'ora.

Tornando al decreto del MIT, in primis sarà bene evidenziare le definizioni:

  • per "infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica" si intende infatti un'infrastruttura elettrica, incluso il punto di ricarica, che per la sua realizzazione richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica o una modifica della connessione esistente;
  • per "punto di ricarica" si intende un punto di ricarica come definito all'art. 2, comma 1, lettere c), d), e), g) e h), del decreto legislativo 257/2016.

Il decreto stabilisce che la realizzazione di punti di ricarica in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione nè a segnalazione certificata di inizio di attività se sono rispettati i seguenti requisiti e condizioni:

  • a) il punto di ricarica non richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica né una modifica della connessione esistente;
  • b) il punto di ricarica è conforme ai vigenti standard tecnici e di sicurezza;
  • c) l'installazione del punto di ricarica è effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto delle norme di sicurezza elettriche;
  • d) l'installatore deve rilasciare un certificato di conformità dell'impianto e del suo funzionamento alle norme di sicurezza elettrica.

La documentazione da presentare a corredo della SCIA, contenuta nell'Allegato al decreto, è piuttosto corposa. Vediamola nel dettaglio.

1) Documento di inquadramento del progetto, che contiene:

  • a) la descrizione del progetto: progetto comunitario, progetto nazionale, investimento privato, ecc.;
  • b) il numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto;
  • c) le motivazioni sottese alla scelta delle localizzazioni proposte;
  • d) l'indicazione dei costi complessivi suddivisi per la parte di investimento e per le parti di gestione e manutenzione successive;
  • e) l'indicazione del soggetto che provvedera' della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
  • f) le modalità e le attività di informazione e comunicazione previste;

2) Progetto tecnico, per ogni infrastruttura di ricarica, comprensivo di:

  • a) inquadramento territoriale ed estratti dei principali strumenti urbanistici vigenti;
  • b) documentazione fotografica ante operam;
  • c) particolari costruttivi/installativi;
  • d) ante e post operam;
  • e) segnaletica orizzontale e verticale;
  • f) cronoprogramma inclusivo di indicazione dei tempi di fine lavori, operativita' dell'infrastruttura di ricarica sia in termini tecnici (funzionalita') che di regolamentazione dell'area che ospita l'infrastruttura e lo/gli stalli di sosta riservati alla ricarica cosi' come previsto dall'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016;

3) Relazione sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica: la relazione sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica deve contenere almeno le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente, gli standard delle prese di cui all'allegato del decreto legislativo 257/2016, le modalità di accesso e pagamento, eventuale upgradabilità del software del sistema di gestione, smaltimento delle apparecchiature a fine vita. I punti di ricarica realizzati in aree pubbliche o private aperte ad uso pubblico devono assicurare l'interoperabilita' tra i sistemi di ricarica;

4) Copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente, ai sensi della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (in particolare, allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel e allegato C alla deliberazione 654/2015/R/eel).

Infine, se l'infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica ricada in aree sottoposte a vincoli, dovrà essere prodotta la documentazione richiesta dalla normativa nazionale, regionale e/o locale speciale vigente.

 

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