Collegato Lavoro: tutte le novità nella nuova circolare operativa
La nuova circolare sul Collegato Lavoro si sofferma sulle novità in materia di somministrazione di lavoro, lavoro stagionale, periodo di prova, comunicazioni in materia di lavoro agile e cosiddette dimissioni per fatti concludenti.
Arrivano le indicazioni operative ufficiali del Ministero del Lavoro sulle novità più importanti introdotte in materia - e quindi anche per gli operai e tutti i lavoratori impiegati in cantiere - dalla legge 203/2024, recante “Disposizioni in materia di lavoro”).
Vediamo di approfondire le principali indicazioni contenute nella circolare.
Somministrazione lavoro
Il decreto - spiega la circolare - introduce alcune modifiche rilevanti in materia di somministrazione di lavoro, con l’obiettivo di rendere questa tipologia contrattuale più trasparente e tutelante per i lavoratori. Le novità principali riguardano la durata massima, le condizioni di utilizzo e gli obblighi per le agenzie di somministrazione.
Uno dei punti chiave della riforma riguarda la limitazione della durata della somministrazione a tempo determinato presso la stessa azienda utilizzatrice. In base alle nuove disposizioni, il lavoratore somministrato non può essere impiegato per più di 24 mesi complessivi con contratti a termine presso lo stesso datore di lavoro, anche in caso di proroghe e rinnovi. Se questo limite viene superato, il lavoratore ha diritto all’assunzione diretta da parte dell'azienda utilizzatrice.
Inoltre, vengono introdotte nuove restrizioni per la somministrazione a tempo indeterminato (cosiddetta "staff leasing"). Sebbene questa modalità rimanga consentita, le aziende utilizzatrici devono rispettare un limite percentuale di utilizzo rispetto all'organico complessivo, che viene ridotto rispetto alla normativa precedente per evitare un uso eccessivo di questa forma contrattuale.
Un altro aspetto importante riguarda le condizioni di trattamento economico e normativo dei lavoratori in somministrazione. La circolare ribadisce che il lavoratore somministrato ha diritto alle stesse condizioni economiche e normative dei dipendenti diretti dell’azienda utilizzatrice che svolgono mansioni equivalenti. Questo principio di parità di trattamento viene rafforzato con nuovi strumenti di controllo, affidati agli Ispettorati del Lavoro, per contrastare eventuali pratiche elusive.
Inoltre, vengono previsti obblighi più stringenti per le agenzie di somministrazione, che devono garantire una maggiore trasparenza nelle comunicazioni ai lavoratori e fornire report periodici sugli impieghi attivati. Le agenzie saranno soggette a controlli più rigorosi per evitare abusi e garantire che i lavoratori abbiano accesso a tutte le tutele previste dalla normativa.
Infine, sono introdotte sanzioni più severe per le aziende che utilizzano la somministrazione di lavoro in modo fraudolento, ad esempio per aggirare le norme sui contratti a tempo indeterminato o per ridurre il costo del lavoro senza rispettare le tutele previste.
Lavoro stagionale
La legge ha introdotto importanti modifiche in materia di lavoro stagionale, con l'obiettivo di garantire maggiore tutela ai lavoratori impiegati in settori caratterizzati da attività a tempo determinato e ciclico, come il turismo, l'agricoltura e il commercio.
Una delle principali novità riguarda la durata massima dei contratti a tempo determinato per attività stagionali. A differenza delle altre forme di lavoro a termine, i contratti stagionali non sono soggetti al limite generale dei 24 mesi previsto per il lavoro a tempo determinato ordinario.
Tuttavia, la circolare chiarisce che eventuali proroghe e rinnovi devono avvenire nel rispetto delle specifiche esigenze produttive del settore e senza interruzioni irregolari che possano mascherare forme di impiego continuativo.
La riforma interviene anche sulla possibilità di accedere a forme di lavoro agevolato, come i voucher lavoro, particolarmente utilizzati nei settori stagionali per impieghi di breve durata. La circolare specifica le condizioni di utilizzo di questi strumenti, stabilendo tetti massimi di reddito e criteri più stringenti per impedire un uso improprio che possa favorire il lavoro irregolare.
Infine, vengono introdotte sanzioni più severe per i datori di lavoro che non rispettano le regole sulla contrattualizzazione dei lavoratori stagionali, con controlli più stringenti per evitare il ricorso abusivo a forme contrattuali atipiche, come false collaborazioni o prestazioni occasionali non dichiarate.
Periodo di prova
Una delle novità principali riguarda la durata massima del periodo di prova, che deve essere proporzionata alla natura dell’impiego e alla durata prevista dal contratto. La circolare ribadisce che il periodo di prova per i contratti a tempo determinato non può eccedere una durata proporzionata alla lunghezza del contratto stesso. In particolare, nei contratti di breve durata, il periodo di prova deve essere ridotto proporzionalmente, evitando l’applicazione automatica di durate standard previste per i contratti a tempo indeterminato.
Un altro aspetto rilevante riguarda l’obbligo di indicare espressamente il periodo di prova nel contratto di lavoro. La circolare chiarisce che la clausola relativa al periodo di prova deve essere esplicita e sottoscritta dal lavoratore all’interno del contratto. L’assenza di una previsione chiara in merito comporta l’inefficacia del patto di prova, con la conseguenza che il rapporto di lavoro sarà considerato a tutti gli effetti definitivo sin dal primo giorno.
Per quanto riguarda il recesso durante il periodo di prova, viene confermata la possibilità per entrambe le parti di interrompere il rapporto senza obbligo di preavviso né motivazione. Tuttavia, la circolare sottolinea che l’azienda non può utilizzare il periodo di prova in modo strumentale o discriminatorio, ad esempio assumendo ripetutamente lavoratori con contratti di prova senza mai stabilizzarli.
Un’ulteriore modifica riguarda il periodo di prova nei contratti in somministrazione. La circolare precisa che, se un lavoratore somministrato è già stato impiegato presso la stessa azienda per mansioni analoghe, non è ammesso un nuovo periodo di prova nel caso di successiva assunzione diretta, salvo che vi siano sostanziali differenze nel ruolo o nelle responsabilità affidate.
Infine, la legge maggiori tutele per i lavoratori durante il periodo di prova in caso di malattia, infortunio o maternità. In tali situazioni, il periodo di prova deve essere congelato per tutta la durata dell’assenza, evitando che il lavoratore venga penalizzato o che il datore di lavoro possa interrompere il rapporto senza una valutazione effettiva delle capacità professionali dell’interessato.
Lavoro agile e comunicazioni obbligatorie
Un altro tema rilevante riguarda il lavoro agile, o smart working. La circolare conferma che, per poter adottare questa modalità, è necessario un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, specificando tempi di lavoro, diritto alla disconnessione e strumenti forniti dall’azienda.
Inoltre, vengono introdotte agevolazioni per determinate categorie, come i lavoratori con disabilità e i genitori di figli minori di 12 anni, a cui viene riconosciuto un diritto prioritario di accesso a questa modalità lavorativa.
La circolare ribadisce che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare l’attivazione del lavoro agile tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro, utilizzando il modulo standardizzato predisposto per questo scopo. La comunicazione deve contenere i dati identificativi del lavoratore, la durata dell’accordo di smart working e la data di inizio dell’attività in modalità agile.
NB - la comunicazione deve essere trasmessa entro cinque giorni dall’inizio dell’attività in modalità agile. Eventuali modifiche o cessazioni dell’accordo devono essere comunicate con la stessa modalità, sempre entro cinque giorni dall’evento.
Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione comporta una sanzione amministrativa che può variare da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Il Ministero sottolinea che la sanzione può essere applicata anche in caso di comunicazione tardiva o incompleta, motivo per cui le aziende sono invitate a prestare particolare attenzione alla correttezza dei dati inseriti nel sistema.
Norme sulla risoluzione del rapporto di lavoro
L'ultimo paragrafo della circolare affronta le norme sulla risoluzione del rapporto di lavoro, fornendo chiarimenti sulle recenti modifiche legislative.
Il Ministero ribadisce che il licenziamento deve rispettare i principi di giusta causa e giustificato motivo, con particolare attenzione alle procedure obbligatorie per le comunicazioni e alle tutele rafforzate per determinate categorie di lavoratori.
Viene confermata l’estensione delle tutele contro i licenziamenti illegittimi, soprattutto per i lavoratori con contratti a tempo determinato o in somministrazione. Inoltre, si sottolinea l’importanza del tentativo obbligatorio di conciliazione nei casi previsti, come nei licenziamenti per motivi economici, al fine di ridurre il contenzioso.
Infine, la circolare fornisce indicazioni pratiche sulla corretta gestione delle procedure di risoluzione del rapporto di lavoro, per garantire trasparenza e conformità alla normativa vigente.
LA CIRCOLARE E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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